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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 631 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SPOTORNO GABRIELE, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
data 22.02.2003 in BO EZ (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune
di BO EZ al numero 3, parte II, serie C, anno 2003, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di BO EZ, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, non viene stabilito alcun assegno
di mantenimento.
3. I coniugi dichiarano che per quanto agli aspetti patrimoniali procederanno a regolamentare ogni
aspetto patrimoniale in separato giudizio. 4. Disporre che l'emananda sentenza, avente per legge l'autorità del giudicato, venga
immediatamente trasmessa dal cancelliere all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Quiliano
(rectius, BO EZ, n.d.r.) ai fini dell'annotazione.
5. Spese legali compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 631 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SPOTORNO GABRIELE, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
data 22.02.2003 in BO EZ (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune
di BO EZ al numero 3, parte II, serie C, anno 2003, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di BO EZ, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, non viene stabilito alcun assegno
di mantenimento.
3. I coniugi dichiarano che per quanto agli aspetti patrimoniali procederanno a regolamentare ogni
aspetto patrimoniale in separato giudizio. 4. Disporre che l'emananda sentenza, avente per legge l'autorità del giudicato, venga
immediatamente trasmessa dal cancelliere all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Quiliano
(rectius, BO EZ, n.d.r.) ai fini dell'annotazione.
5. Spese legali compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo