Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/1983, n. 2552
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Sentenza 11 aprile 1983

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Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto (art. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. Att.), resta esclusa la applicabilità della sanzione dell'improcedibilità dell'appello prevista dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. per il diverso caso dell'originaria mancata presentazione del fascicolo medesimo, con la conseguenza che il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli Atti a sua disposizione, fra i quali quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente costituito, se la controparte non abbia sollevato a riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso non ritenga di negare l'autorizzazione al deposito tardivo. ( V 3676/82, mass n 421650).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/1983, n. 2552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2552
    Data del deposito : 11 aprile 1983

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