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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. ssa FE CA all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
S E NTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6037 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 , Par vertente T
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall' Avv. FERRARO Parte_2
GIUSEPPE
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1 CP_1
Via San Martino
CONTUMACE
OGGETTO: emolumenti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tan to essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del con tendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n.
2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05 1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, le parti hanno raggiunto accordo transattivo nelle more del giudizio, per come affermato nelle note di trattazione scritta, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
l'accordo raggiunto successivamente all'instaurazione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite per come richiesto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pro nunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara compensate le spese di lite;
Cosenza, 7.2.2025
Il Giudice dott. ssa FE CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. ssa FE CA all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
S E NTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6037 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 , Par vertente T
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall' Avv. FERRARO Parte_2
GIUSEPPE
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1 CP_1
Via San Martino
CONTUMACE
OGGETTO: emolumenti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tan to essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del con tendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n.
2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05 1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, le parti hanno raggiunto accordo transattivo nelle more del giudizio, per come affermato nelle note di trattazione scritta, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
l'accordo raggiunto successivamente all'instaurazione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite per come richiesto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pro nunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara compensate le spese di lite;
Cosenza, 7.2.2025
Il Giudice dott. ssa FE CA