Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 944/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/04/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6, 6825, CAPOLAGO con l'Avv. MARCA ELISABETTA
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] LOCATE VARESINO con l'Avv. GARDIN NADIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CISLAGO, in data 25/07/1998,
(anno 1998, atto n. 16, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 128/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 30.07.2024
1
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato il [...] Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- TT, nata il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/04/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- Le parti hanno già regolato ogni questione patrimoniale tra di essi intercorrente e con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di nulla aver più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, regolamentando in questa sede solo i rapporti relativi al mantenimento del figlio;
Persona_2
- il figlio , maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente, abiterà con la Per_1 madre presso l'immobile di proprietà di quest'ultima in Locate Varesino Piazza sant'Anna n. 20, mentre TT al momento risiede per motivi di lavoro in Olanda.
- Prevedersi in capo al sig. , l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, da versarsi entro il 5 di Persona_1 ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat con rivalutazione a partire dal 1 gennaio 2025, da corrispondersi con bonifico direttamente al figlio stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Disporre che il OR , corrisponda al figlio gli Parte_1 Persona_1
Con assegni di formazione che riceverà da per ratei arretrati anni 2022-2023 così come da conferma Con pervenuta da al Sig. e alla società Alka Holding con mail del 05.03.2024. Il Sig. Pt_1 Pt_1
Con provvederà altresì ad inviare con bonifico l'assegno di formazione mensile che riceverà da mensilmente oltre agli arretrati relativi all'anno 2024. Con la sottoscrizione del presente atto il Sig. Con
dichiara di aver espletato ogni incombente depositando la documentazione richiesta da al Pt_1 fine dell'ottenimento dell'assegno di formazione e di impegnarsi entrambi i genitori alla presentazione dei documenti per gli anni futuri. Concorreranno sempre i genitori nella misura del
50% alle spese della retta universitaria, acquisto libri, materiale informatico, trasporto, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale nonché dentistiche, frequentazioni per colloquio con lo psicologo e psichiatra, in considerazione della patologia già diagnosticata. I genitori concorreranno altresì al pagamento delle vacanze che il figlio trascorrerà con gli amici Per_1
2 indicativamente 1.000,00 Euro da dividere tra i genitori solo una volta all'anno. Il Sig.
[...]
verrà informato preventivamente del luogo dove trascorrerà la vacanza con gli Parte_1 Per_1 amici nonché i giorni di permanenza e le spese da sostenere.
- I genitori concordano sin d'ora che il figlio frequenti la specializzazione Persona_1 magistrale e/o stage all'estero dopo il conseguimento della laurea triennale provvedendo al pagamento il Sig. nella misura 250,00 per le spese necessarie (vitto e alloggio) mensili, quota Pt_1 da aggiungersi al mantenimento già sopra indicato pertoccante al Sig. nella misura di Euro Pt_1
Con 250,00 oltre istat oltre agli assegni di formazione riconosciuti da . Il Sig. potrà Parte_1 eventualmente consigliare eventuali Università estere in base alle proprie conoscenze, salvo il fatto che la scelta finale sarà ovviamente quella del figlio . Per_1
Con
- Il Sig. autorizza sin d'ora la Sig.ra ad assumere informazioni presso in Pt_1 CP_1 ordine al riconoscimento e versamento degli assegni di formazione spettanti al figlio oltre al Per_1 fatto di poter richiedere l'accredito diretto sul conto corrente della Sig.ra nel caso in cui CP_1 il Sig. non dovesse provvedere all'obbligo. Pt_1
- Il Sig. si impegna a consegnare a semplice richiesta l'ISEE ed ogni altro eventuale Pt_1 documento richiesto dall'università e ciò al fine del calcolo della rata annuale, oltre ad adempiere ad ogni obbligo tesa all'ottenimento degli assegni di formazione dalla SVA.
- Le parti rilascino sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità dell'espatrio.
Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
3 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 25/07/1998, in Parte_1 Controparte_1
CISLAGO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CISLAGO
(anno 1998, atto n. 16, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CISLAGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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