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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 286/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, Dott. Augusto Salustri,
letto il ricorso che precede e visti i documenti allegati;
preso atto dei chiarimenti forniti all'esito della richiesta di integrazione documentale;
richiamati i principi espressi da CGUE 17 maggio 2022, C-600/19, Ibercaja, punti 51e
56: “Si deve ritenere che tale tutela sarebbe garantita se, nell'ipotesi di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza, il giudice nazionale indicasse esplicitamente, nella sua decisione di autorizzazione dell'esecuzione ipotecaria, di aver proceduto a un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole del titolo all'origine del procedimento di esecuzione ipotecaria, che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola
abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di siffatte clausole”; ritenuto che il sommario esame officioso del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto a fondamento della richiesta monitoria del creditore non ha rivelato la sussistenza di clausole abusive per le ragioni indicate dal creditore nella memoria integrativa, tenuto conto della richiesta degli interessi successivi nella sola misura legale;
considerato che
risulta opportuno avvertire l'ingiunto che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il presente decreto ingiuntivo è stato emesso (cfr. Cass. S.U.
6.04.2023 n. 9479; “ il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché
l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non
1 potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”); rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE
a ( , di pagare alla ricorrente, per la causali CP_1 C.F._1
di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma di € 100.446,82 oltre agli interessi nella misura legale sul capitale residuo
(€ 30.445,19) sino al saldo effettivo ed alle spese della presente procedura che si liquidano in euro 406,50 per spese non imponibili ed in euro 2.000,00 per compenso professionale, calcolato ai sensi del D.M. 55 del 10.03.2014, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
AVVERTE parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto parte ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e che “in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile” (cfr. Cass. cfr.
Cass. S.U.
6.04.2023 n. 9479).
Ivrea, 10 marzo 2025
Il Giudice
(Dott. Augusto Salustri)
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, Dott. Augusto Salustri,
letto il ricorso che precede e visti i documenti allegati;
preso atto dei chiarimenti forniti all'esito della richiesta di integrazione documentale;
richiamati i principi espressi da CGUE 17 maggio 2022, C-600/19, Ibercaja, punti 51e
56: “Si deve ritenere che tale tutela sarebbe garantita se, nell'ipotesi di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza, il giudice nazionale indicasse esplicitamente, nella sua decisione di autorizzazione dell'esecuzione ipotecaria, di aver proceduto a un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole del titolo all'origine del procedimento di esecuzione ipotecaria, che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola
abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di siffatte clausole”; ritenuto che il sommario esame officioso del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto a fondamento della richiesta monitoria del creditore non ha rivelato la sussistenza di clausole abusive per le ragioni indicate dal creditore nella memoria integrativa, tenuto conto della richiesta degli interessi successivi nella sola misura legale;
considerato che
risulta opportuno avvertire l'ingiunto che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il presente decreto ingiuntivo è stato emesso (cfr. Cass. S.U.
6.04.2023 n. 9479; “ il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché
l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non
1 potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”); rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE
a ( , di pagare alla ricorrente, per la causali CP_1 C.F._1
di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma di € 100.446,82 oltre agli interessi nella misura legale sul capitale residuo
(€ 30.445,19) sino al saldo effettivo ed alle spese della presente procedura che si liquidano in euro 406,50 per spese non imponibili ed in euro 2.000,00 per compenso professionale, calcolato ai sensi del D.M. 55 del 10.03.2014, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
AVVERTE parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto parte ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e che “in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile” (cfr. Cass. cfr.
Cass. S.U.
6.04.2023 n. 9479).
Ivrea, 10 marzo 2025
Il Giudice
(Dott. Augusto Salustri)
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