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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/04/2024, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. 4424/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE – AREA FAMIGLIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Laura Cantore Componente Dott.ssa Valeria Palmisano Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.11.2023 da
, nato a [...], il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chieffi Lorenzo, in virtù di C.F._2 procura alle liti in atti;
-ricorrenti- Nonché PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
-interventore ex lege- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 49 e art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, nonché, decorsi i termini di legge, accertata la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di confermare le condizioni contenute nella convenzione depositata, contestualmente, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni di cui al ricorso. A sostegno della spiegata domanda, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Terlizzi, il 14.05.2009 (trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Terlizzi, sotto il n. 15, parte II, serie A, per l'anno 2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Le parti hanno ulteriormente precisato che dall'unione coniugale sono nati tre figli, tutti Per_ ancora minori, – nato, il 16.10.2010 – – nato il [...] – e – nato il Per_1 Per_3
04.12.2015. Dunque, i ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. hanno confermato le condizioni concordate. Gli atti del presente procedimento, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c., sono stati trasmessi al P.M., come da attestazione di Cancelleria, il quale ha espresso parere favorevole.
*** La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pertanto, la predetta domanda, spiegata dai coniugi congiuntamente, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ai rapporti economici.
Deve, inoltre, rilevarsi, quanto alle ulteriori statuizioni economiche, che la convenzione depositata non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Tenuto conto della pronuncia sulla sola separazione, occorre provvedere con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio per la pronuncia di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Terlizzi, il 14.05.2009
[...]
(trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Terlizzi, sotto il n. 15, parte II, serie A, per l'anno 2009);
2) Omologa le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto, ad intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
6) Rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali. Così deciso Trani, il 9.04.2024, nella camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Palmisano Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE – AREA FAMIGLIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Laura Cantore Componente Dott.ssa Valeria Palmisano Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.11.2023 da
, nato a [...], il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chieffi Lorenzo, in virtù di C.F._2 procura alle liti in atti;
-ricorrenti- Nonché PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
-interventore ex lege- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 49 e art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, nonché, decorsi i termini di legge, accertata la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di confermare le condizioni contenute nella convenzione depositata, contestualmente, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni di cui al ricorso. A sostegno della spiegata domanda, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Terlizzi, il 14.05.2009 (trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Terlizzi, sotto il n. 15, parte II, serie A, per l'anno 2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Le parti hanno ulteriormente precisato che dall'unione coniugale sono nati tre figli, tutti Per_ ancora minori, – nato, il 16.10.2010 – – nato il [...] – e – nato il Per_1 Per_3
04.12.2015. Dunque, i ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. hanno confermato le condizioni concordate. Gli atti del presente procedimento, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c., sono stati trasmessi al P.M., come da attestazione di Cancelleria, il quale ha espresso parere favorevole.
*** La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pertanto, la predetta domanda, spiegata dai coniugi congiuntamente, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ai rapporti economici.
Deve, inoltre, rilevarsi, quanto alle ulteriori statuizioni economiche, che la convenzione depositata non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Tenuto conto della pronuncia sulla sola separazione, occorre provvedere con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio per la pronuncia di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Terlizzi, il 14.05.2009
[...]
(trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Terlizzi, sotto il n. 15, parte II, serie A, per l'anno 2009);
2) Omologa le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto, ad intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
6) Rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali. Così deciso Trani, il 9.04.2024, nella camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Palmisano Dott. Giuseppe Rana