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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2260/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2260/2024
Oggi 14 marzo 2025, alle ore 9.32, innanzi al Giudice, Michela Boi , sono comparsi: per VIAREGGIO, l'Avv. MERCATANTI FLAVIO Parte_1
per nessuno compare CP_1 Parte_2
L'avv. MERCATANTI rappresenta di aver depositato in PCT la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Il Giudice, dato atto della regolarità della notifica, dichiara la contumacia di
Controparte_2
L'avv. MERCATANTI discute oralmente la causa, riportandosi al ricorso introduttivo ed alle conclusioni già rassegnate.
All'esito della discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio. L'avv. MERCATANTI rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 14.14, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2260/2024 r.g. promossa da sito in Viareggio (codice fiscale ), in Parte_3 P.IVA_1
persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio MERCATANTI
RICORRENTE nei confronti di
(codice fiscale ) Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Via Dei Campi 14, codice fiscale ha accettato l'eredità e riveste la C.F._1
qualifica di erede di , madre, nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
2 , deceduta in Camaiore il 02.07.2010 e di , C.F._2 Persona_2 padre, deceduto in Camaiore il 04.10.2015, codice fiscale e per l'effetto C.F._3
emettere sentenza dichiarativa della qualità di eredi di nei Controparte_2
confronti della madre e del padre , al fine di Persona_1 Persona_2
ripristinare la continuità delle trascrizioni e conseguentemente ordinare al Conservatore dei
RR.II. di Lucca di provvedere alla trascrizione della sentenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 29.7.2024, il
[...]
, in persona del suo amministratore, ha adito Parte_4 Parte_5
l'intestato Tribunale chiedendo una pronuncia di accertamento dell'accettazione dell'eredità di
(deceduta il 2.7.2010) e (deceduto il Persona_1 Persona_2
4.10.2015), da parte della figlia e, conseguentemente, della sua Controparte_2
qualità di erede dei de cujus.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: - il condominio di è creditore Parte_1
nei confronti di dell'importo di 7.198,08 euro, come da Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 908/22 emesso dal Tribunale di Lucca;
- l'immobile risulta di proprietà di
(deceduta il 2.7.2010) e (deceduto il Persona_1 Persona_2
4.10.2015), per la quota di 1/2 ciascuno, in regime di comunione dei beni;
- i de cujus hanno lasciato quali eredi legittime le tre figlie, e nella Per_3 Per_4 Persona_5
misura di 1/3 ciascuno;
- la qualità di erede della resistente sarebbe desumibile da: a) dichiarazione sostitutiva di notorietà della sorella la quale ha dato atto della detenzione Per_3
dell'unità immobiliare di via Paladini 137/c; b) la non opposizione, da parte di
[...]
ai decreti ingiuntivi 908/2022 e 1214/2019, entrambi relativi alle spese Controparte_2
condominiali per l'immobile di , né al pignoramento presso terzi, effettuato in Parte_1
relazione alle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1214/2019, nel quale è stata disposta, in favore del creditore pignorante, l'assegnazione del quinto dello stipendio della resistente.
3 All'udienza di prima trattazione, in data 29.11.2024, è stata disposta la discussione orale, all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c..
Con successivo provvedimento in data 11.12.2024, rilevato il mancato deposito della notifica nei confronti del resistente, il giudice ha fissato nuova udienza di discussione orale, assegnando alla parte ricorrente termine per il deposito della notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza odierna, preso atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, depositata in atti dalla ricorrente, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
all'esito della discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
[...]
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che verranno nel prosieguo esplicitate.
Com'è noto, a norma dell'art. 474 c.c., l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita.
L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione, avente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con cui il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma la qualità di erede
(art. 475 c.c.). Viceversa, l'accettazione è tacita quando il chiamato “compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità che non avrebbe diritto a di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Dagli atti a disposizione, non risulta che vi sia stata da parte di Controparte_2
un'accettazione espressa dell'eredità paterna.
[...]
Emerge tuttavia che la stessa abbia compiuto atti implicanti la volontà di accettare l'eredità e la sua qualità di erede.
In particolare, dagli atti a disposizione risulta che l'odierna resistente è stata destinataria di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 1214/2019), rispetto al quale non risulta essere stata proposta opposizione, relativo al credito vantato dal per le spese Parte_4
di gestione condominiali afferenti all'immobile sito in vi via Paladini n. 137 scala C. In forza di tale ingiunzione di pagamento sono state pignorate le somme di cui l'odierna resistente era creditrice nei confronti della società cooperativa sociale , a titolo di retribuzione CP_3
mensile, nonchè le somme depositate presso Con ordinanza del 17.7.2020, Controparte_4
dette somme (nella misura di 1/5 della retribuzione mensile e 1/5 delle giacenze) sono state assegnate al creditore pignorante.
4 Parimenti, non risulta che abbia proposto opposizione avverso il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 908/2022, anch'esso avente ad oggetto il pagamento dei debiti derivanti dalle spese di gestione condominiali relative all'immobile ubicato nel Condominio di via Paladini
n. 137.
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo ha comportato il definitivo accertamento del credito vantato dal nei confronti di quale proprietaria del Parte_1 Controparte_2
bene medesimo, già appartenuto ai suoi genitori, dei quali ha dunque assunto la qualità di erede.
A tal proposito merita richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte con riferimento alla possibilità di far valere la mancata qualità di erede una volta scaduti i termini per proporre opposizione avverso a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di debiti ereditari, con conseguente definitività dell'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 18534 del 03/09/2007, la Corte di Cassazione ha condiviso il principio applicato dal giudice di appello, in forza del quale “una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere fatte nel giudizio e che, lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono perciò costituire oggetto di opposizione all'esecuzione”. Nello specifico, “già quando contro la parte è stata proposta la domanda d'ingiunzione, essa avrebbe potuto sostenere di non essere erede ed avrebbe con ciò potuto conseguire il risultato di non essere condannata al pagamento del debito, sicché non rileva che quella medesima posizione abbia trovato ulteriore e definitivo fondamento nella successiva rinunzia all'eredità”.
Da ciò si evince che la parte che avesse voluto contestare la propria qualità di erede (e dunque la titolarità del debito azionato con ricorso monitorio) avrebbe dovuto proporre opposizione nei termini di legge, onde impedire la definitività della pronuncia.
Nel caso di specie, la resistente non ha contestato la propria qualità di proprietaria dell'immobile
(e dunque di erede dei de cujus) in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dal per il pagamento delle spese di gestione condominiale, di talchè non può porsi in Parte_1
discussione la titolarità passiva del rapporto, che discende dalla qualità di proprietaria del bene
(oggetto dell'eredità dei genitori).
5 Inoltre, la resistente non si è opposta al pignoramento azionato sulla base del decreto ingiuntivo n. 1214/2019, il cui relativo procedimento si è concluso con l'assegnazione delle somme di cui la ra creditrice. CP_2
In forza di tale provvedimento, la a saldato, con i propri beni, i debiti che, sia CP_2 pure successivamente all'apertura della successione dei de cujus, sono sorti in relazione alla proprietà dell'immobile già appartenuto ai genitori e Persona_2
e, dunque, facente parte della loro eredità. Persona_1
Pur non trattandosi di un pagamento spontaneo, l'aver subito, senza opporre alcuna contestazione, non solo l'ingiunzione di pagamento, ma anche l'esecuzione forzata, evidenzia un comportamento incompatibile con la mancata accettazione dell'eredità, atteso che tale pagamento inevitabilmente competeva al proprietario dell'immobile e dunque a colui che, a seguito del decesso di e avesse accettato la loro eredità. Persona_2 Persona_1
Passando infine alla regolazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza della resistente giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, dei minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della facilità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del modulo decisionale, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della contumacia delle resistenti.
Deve essere infine disposta la trascrizione della presenta sentenza a norma dell'art. 2648 c. 2
c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara che nata a [...] il [...], ha Controparte_2
accettato puramente e semplicemente l'eredità di deceduta in Camaiore il Persona_1
2.7.2010, e di deceduto in Camaiore il 4.10.2015. Persona_2
6 Condanna la resistente in solido a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.900, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge se dovuti per compensi e contributo unificato.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Lucca, 14.3.2025
Il Giudice
Michela Boi
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2260/2024
Oggi 14 marzo 2025, alle ore 9.32, innanzi al Giudice, Michela Boi , sono comparsi: per VIAREGGIO, l'Avv. MERCATANTI FLAVIO Parte_1
per nessuno compare CP_1 Parte_2
L'avv. MERCATANTI rappresenta di aver depositato in PCT la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Il Giudice, dato atto della regolarità della notifica, dichiara la contumacia di
Controparte_2
L'avv. MERCATANTI discute oralmente la causa, riportandosi al ricorso introduttivo ed alle conclusioni già rassegnate.
All'esito della discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio. L'avv. MERCATANTI rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 14.14, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2260/2024 r.g. promossa da sito in Viareggio (codice fiscale ), in Parte_3 P.IVA_1
persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio MERCATANTI
RICORRENTE nei confronti di
(codice fiscale ) Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Via Dei Campi 14, codice fiscale ha accettato l'eredità e riveste la C.F._1
qualifica di erede di , madre, nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
2 , deceduta in Camaiore il 02.07.2010 e di , C.F._2 Persona_2 padre, deceduto in Camaiore il 04.10.2015, codice fiscale e per l'effetto C.F._3
emettere sentenza dichiarativa della qualità di eredi di nei Controparte_2
confronti della madre e del padre , al fine di Persona_1 Persona_2
ripristinare la continuità delle trascrizioni e conseguentemente ordinare al Conservatore dei
RR.II. di Lucca di provvedere alla trascrizione della sentenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 29.7.2024, il
[...]
, in persona del suo amministratore, ha adito Parte_4 Parte_5
l'intestato Tribunale chiedendo una pronuncia di accertamento dell'accettazione dell'eredità di
(deceduta il 2.7.2010) e (deceduto il Persona_1 Persona_2
4.10.2015), da parte della figlia e, conseguentemente, della sua Controparte_2
qualità di erede dei de cujus.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: - il condominio di è creditore Parte_1
nei confronti di dell'importo di 7.198,08 euro, come da Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 908/22 emesso dal Tribunale di Lucca;
- l'immobile risulta di proprietà di
(deceduta il 2.7.2010) e (deceduto il Persona_1 Persona_2
4.10.2015), per la quota di 1/2 ciascuno, in regime di comunione dei beni;
- i de cujus hanno lasciato quali eredi legittime le tre figlie, e nella Per_3 Per_4 Persona_5
misura di 1/3 ciascuno;
- la qualità di erede della resistente sarebbe desumibile da: a) dichiarazione sostitutiva di notorietà della sorella la quale ha dato atto della detenzione Per_3
dell'unità immobiliare di via Paladini 137/c; b) la non opposizione, da parte di
[...]
ai decreti ingiuntivi 908/2022 e 1214/2019, entrambi relativi alle spese Controparte_2
condominiali per l'immobile di , né al pignoramento presso terzi, effettuato in Parte_1
relazione alle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1214/2019, nel quale è stata disposta, in favore del creditore pignorante, l'assegnazione del quinto dello stipendio della resistente.
3 All'udienza di prima trattazione, in data 29.11.2024, è stata disposta la discussione orale, all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c..
Con successivo provvedimento in data 11.12.2024, rilevato il mancato deposito della notifica nei confronti del resistente, il giudice ha fissato nuova udienza di discussione orale, assegnando alla parte ricorrente termine per il deposito della notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza odierna, preso atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, depositata in atti dalla ricorrente, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
all'esito della discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
[...]
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che verranno nel prosieguo esplicitate.
Com'è noto, a norma dell'art. 474 c.c., l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita.
L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione, avente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con cui il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma la qualità di erede
(art. 475 c.c.). Viceversa, l'accettazione è tacita quando il chiamato “compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità che non avrebbe diritto a di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Dagli atti a disposizione, non risulta che vi sia stata da parte di Controparte_2
un'accettazione espressa dell'eredità paterna.
[...]
Emerge tuttavia che la stessa abbia compiuto atti implicanti la volontà di accettare l'eredità e la sua qualità di erede.
In particolare, dagli atti a disposizione risulta che l'odierna resistente è stata destinataria di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 1214/2019), rispetto al quale non risulta essere stata proposta opposizione, relativo al credito vantato dal per le spese Parte_4
di gestione condominiali afferenti all'immobile sito in vi via Paladini n. 137 scala C. In forza di tale ingiunzione di pagamento sono state pignorate le somme di cui l'odierna resistente era creditrice nei confronti della società cooperativa sociale , a titolo di retribuzione CP_3
mensile, nonchè le somme depositate presso Con ordinanza del 17.7.2020, Controparte_4
dette somme (nella misura di 1/5 della retribuzione mensile e 1/5 delle giacenze) sono state assegnate al creditore pignorante.
4 Parimenti, non risulta che abbia proposto opposizione avverso il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 908/2022, anch'esso avente ad oggetto il pagamento dei debiti derivanti dalle spese di gestione condominiali relative all'immobile ubicato nel Condominio di via Paladini
n. 137.
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo ha comportato il definitivo accertamento del credito vantato dal nei confronti di quale proprietaria del Parte_1 Controparte_2
bene medesimo, già appartenuto ai suoi genitori, dei quali ha dunque assunto la qualità di erede.
A tal proposito merita richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte con riferimento alla possibilità di far valere la mancata qualità di erede una volta scaduti i termini per proporre opposizione avverso a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di debiti ereditari, con conseguente definitività dell'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 18534 del 03/09/2007, la Corte di Cassazione ha condiviso il principio applicato dal giudice di appello, in forza del quale “una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere fatte nel giudizio e che, lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono perciò costituire oggetto di opposizione all'esecuzione”. Nello specifico, “già quando contro la parte è stata proposta la domanda d'ingiunzione, essa avrebbe potuto sostenere di non essere erede ed avrebbe con ciò potuto conseguire il risultato di non essere condannata al pagamento del debito, sicché non rileva che quella medesima posizione abbia trovato ulteriore e definitivo fondamento nella successiva rinunzia all'eredità”.
Da ciò si evince che la parte che avesse voluto contestare la propria qualità di erede (e dunque la titolarità del debito azionato con ricorso monitorio) avrebbe dovuto proporre opposizione nei termini di legge, onde impedire la definitività della pronuncia.
Nel caso di specie, la resistente non ha contestato la propria qualità di proprietaria dell'immobile
(e dunque di erede dei de cujus) in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dal per il pagamento delle spese di gestione condominiale, di talchè non può porsi in Parte_1
discussione la titolarità passiva del rapporto, che discende dalla qualità di proprietaria del bene
(oggetto dell'eredità dei genitori).
5 Inoltre, la resistente non si è opposta al pignoramento azionato sulla base del decreto ingiuntivo n. 1214/2019, il cui relativo procedimento si è concluso con l'assegnazione delle somme di cui la ra creditrice. CP_2
In forza di tale provvedimento, la a saldato, con i propri beni, i debiti che, sia CP_2 pure successivamente all'apertura della successione dei de cujus, sono sorti in relazione alla proprietà dell'immobile già appartenuto ai genitori e Persona_2
e, dunque, facente parte della loro eredità. Persona_1
Pur non trattandosi di un pagamento spontaneo, l'aver subito, senza opporre alcuna contestazione, non solo l'ingiunzione di pagamento, ma anche l'esecuzione forzata, evidenzia un comportamento incompatibile con la mancata accettazione dell'eredità, atteso che tale pagamento inevitabilmente competeva al proprietario dell'immobile e dunque a colui che, a seguito del decesso di e avesse accettato la loro eredità. Persona_2 Persona_1
Passando infine alla regolazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza della resistente giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, dei minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della facilità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del modulo decisionale, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della contumacia delle resistenti.
Deve essere infine disposta la trascrizione della presenta sentenza a norma dell'art. 2648 c. 2
c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara che nata a [...] il [...], ha Controparte_2
accettato puramente e semplicemente l'eredità di deceduta in Camaiore il Persona_1
2.7.2010, e di deceduto in Camaiore il 4.10.2015. Persona_2
6 Condanna la resistente in solido a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.900, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge se dovuti per compensi e contributo unificato.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Lucca, 14.3.2025
Il Giudice
Michela Boi
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