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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPRIETTI Parte_1 C.F._1
SABATINO, elettivamente domiciliata in VIA TERAMO 7 65100 PESCARA presso il difensore avv.
CIPRIETTI SABATINO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SAVERIO, elettivamente domiciliato in Viale Mazzini, 6 64100 TERAMO presso il difensore avv.
FRANCHI FRANCESCO SAVERIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
L'attrice ha chiesto che il Tribunale, previo esame dei testi non ammessi, disponga perizia medico legale finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice a causa del sinistro avvenuto in CP_ data 26.08.2020, condannando l' convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice, quantificati in € 108.661,00 (comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche da sostenere per riprotesizzazione mobile dentaria, preventivate in € 8.000,00), ovvero nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con il favore delle spese.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, in subordine, la riduzione della somma pretesa dalla danneggiata, considerato il concorso colposo della stessa, ex artt. 1227 e 2056 c.c.
Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.6.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità Controparte_1 dell'Ente, in relazione all'infortunio da lei subito in data 26.8.2020 alle ore 20:00 circa, mentre percorreva a piedi il tratto stradale adibito a traffico pedonale di Via Mazzini, in , unitamente CP alla figlia Persona_1
Assumeva che, in corrispondenza dei civici 138/136/134, a causa di una disconnessione del manto stradale, determinata dal distacco di alcuni blocchetti di porfido (cosiddetti sampietrini) era inciampata e, cadendo a terra, aveva riportando la frattura pluriframmentaria della branca orizzontale e di entrambe le branche verticali della mandibola, con lussazione del condilo di destra, contusione toracica e del ginocchio destro.
L'ora serale ed il colore omogeneo della pavimentazione non le avevano consentito di rendersi conto dell'instabilità del fondo stradale che non era stato in alcun modo segnalato.
2. Con comparsa depositata il 7.10.2022 si è costituito il , contestando sia in Controparte_1 punto di fatto che di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare, quanto all'an, la perfetta visibilità dei luoghi, al momento del fatto consentita dall'orario estivo e dalla presenza di idonea e funzionante illuminazione artificiale, nonché l'inesistenza di insidie sulla pavimentazione, peraltro adibita, in quel punto, a stallo per il parcheggio di autoveicoli.
In relazione al quantum, contestava la duplicazione risarcitoria, attesa la contemporanea richiesta del danno biologico e del danno non patrimoniale.
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti sono state inviate in mediazione delegata e, preso atto del dissenso manifestato dal all'espletamento del Controparte_1 tentativo di mediazione e quindi dell'esito negativo di tale procedura, è stata ammessa ed assunta la prova per testi articolata dalle parti.
4. All'esito, prima di disporre CTU medico-legale per la quantificazione dei danni riportati dall'attrice, ritenuto opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 6.11.2024, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 60+20 decorrenti dall'udienza per il deposito di memorie e repliche.
***
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa.
pagina 2 di 5 Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
Il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528).
In relazione al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dalla condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566).
In ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere caduta il giorno 26.08.2020, intorno alle ore 20:00, mentre, unitamente alla figlia percorreva a piedi il tratto stradale adibito a traffico Persona_1 pedonale di Via Mazzini di , in corrispondenza dei civici 138/136/134. CP
Ha precisato che la pavimentazione sconnessa era intrinsecamente pericolosa perché l'instabilità dei cubetti di porfido non era visibile, considerata l'ora serale ed il colore uniforme della pavimentazione.
Dall'esame della documentazione fotografica e della prova testimoniale assunta in data 15.12.2023, rimanendo incontestate le circostanze di luogo e tempo di verificazione del sinistro, emerge quanto segue.
Alla data dei fatti, sul tratto di strada adiacente al marciapiede di via Mazzini, in corrispondenza dei civici 138/136/134, erano presenti alcuni cubetti in porfido di colore grigio non fissati al suolo, così da determinare una situazione di instabilità del fondo stradale, favorita dalla mancanza di alcuni cubetti.
pagina 3 di 5 La parziale instabilità del fondo stradale, obiettivamente apprezzabile dall'esame del materiale fotografico, non era segnalata.
La circostanza non risulta contestata dal convenuto, che ha articolato la propria difesa in ragione della evitabilità del sinistro, per via della presunta visibilità dei luoghi, considerata l'ora di verificazione del fatto: ore 20.00 del 26.8.2020 e la presenza di illuminazione artificiale dei luoghi, nonché la destinazione a stallo di autovettura dell'area oggetto del sinistro.
Tali eccezioni risultano, tuttavia, infondate.
Quanto alla visibilità dei luoghi, dalla documentazione fotografica emerge nitidamente come il colore uniforme della pavimentazione, nonché le ridotte dimensioni dei cubetti di porfido rendessero l'insidia insuscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dell'infortunata, delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze verificatesi, comunque, in orario crepuscolare e in area illuminata da lampioni posti ad una certa distanza dal luogo del sinistro.
Quanto alla destinazione dell'area oggetto del sinistro, le testimonianze assunte all'udienza del
15.12.2023 hanno concordemente confermato che via Mazzini è strada pedonale, nella quale non sono presenti aree adibite a parcheggio, ma unicamente a soste momentanee per i veicoli dei residenti.
Considerato che l'attrice ha dimostrato che la pavimentazione sconnessa costituiva insidia del manto stradale e che nessuna prova idonea di una colpa concorrente dell'infortunata nella causazione dell'evento lesivo dedotto in giudizio è stata fornita dal convenuto, si può quindi concludere che il sinistro, avvenuto in data 26.08.2020, si è verificato per responsabilità esclusiva del CP
, tenuto alla corretta manutenzione di quel tratto di strada.
[...]
C. Sulla necessità di disporre ulteriore istruttoria
Accertata la sussistenza dell'an, la causa va rimessa in istruttoria, per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attrice, a seguito del sinistro.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c. determinata sulla base delle lesioni riportate dall'attrice, valutate con riferimento ai criteri indicati nelle tabelle di Milano aggiornate al 2024:
• riconoscimento all'attrice da parte della parte convenuta di un danno alla salute temporaneo quantificato in € 4.600,00 (giorni 70 di cui 10 al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%, danno da liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta di un danno alla salute permanente quantificato nella misura del 20 % e determinato in € 61.657,00 comprensivo del danno per sofferenza soggettiva;
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta del diritto al rimborso della somma di € 6.000,00 a titolo di spese mediche preventivate per riprotesizzazione mobile dentaria (cfr. doc. 13 atto di citazione);
pagina 4 di 5 • riconoscimento all'attrice degli interessi legali sulla somma come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 5.11.2020 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, oltre interessi dovuti nella misura legale dall'approvazione della proposta conciliativa al saldo;
• compensazione delle spese di lite nella misura del 20% con obbligo, a carico di parte convenuta, di rifondere all'attrice la percentuale residua.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo al n. R.G. 2438/2022.
ACCERTATA la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro avvenuto in data Controparte_1
26.08.2020.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per le casuali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 14.2.2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Benedetta Ciferni, magistrato ordinario in tirocinio pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPRIETTI Parte_1 C.F._1
SABATINO, elettivamente domiciliata in VIA TERAMO 7 65100 PESCARA presso il difensore avv.
CIPRIETTI SABATINO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SAVERIO, elettivamente domiciliato in Viale Mazzini, 6 64100 TERAMO presso il difensore avv.
FRANCHI FRANCESCO SAVERIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
L'attrice ha chiesto che il Tribunale, previo esame dei testi non ammessi, disponga perizia medico legale finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice a causa del sinistro avvenuto in CP_ data 26.08.2020, condannando l' convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice, quantificati in € 108.661,00 (comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche da sostenere per riprotesizzazione mobile dentaria, preventivate in € 8.000,00), ovvero nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con il favore delle spese.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, in subordine, la riduzione della somma pretesa dalla danneggiata, considerato il concorso colposo della stessa, ex artt. 1227 e 2056 c.c.
Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.6.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità Controparte_1 dell'Ente, in relazione all'infortunio da lei subito in data 26.8.2020 alle ore 20:00 circa, mentre percorreva a piedi il tratto stradale adibito a traffico pedonale di Via Mazzini, in , unitamente CP alla figlia Persona_1
Assumeva che, in corrispondenza dei civici 138/136/134, a causa di una disconnessione del manto stradale, determinata dal distacco di alcuni blocchetti di porfido (cosiddetti sampietrini) era inciampata e, cadendo a terra, aveva riportando la frattura pluriframmentaria della branca orizzontale e di entrambe le branche verticali della mandibola, con lussazione del condilo di destra, contusione toracica e del ginocchio destro.
L'ora serale ed il colore omogeneo della pavimentazione non le avevano consentito di rendersi conto dell'instabilità del fondo stradale che non era stato in alcun modo segnalato.
2. Con comparsa depositata il 7.10.2022 si è costituito il , contestando sia in Controparte_1 punto di fatto che di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare, quanto all'an, la perfetta visibilità dei luoghi, al momento del fatto consentita dall'orario estivo e dalla presenza di idonea e funzionante illuminazione artificiale, nonché l'inesistenza di insidie sulla pavimentazione, peraltro adibita, in quel punto, a stallo per il parcheggio di autoveicoli.
In relazione al quantum, contestava la duplicazione risarcitoria, attesa la contemporanea richiesta del danno biologico e del danno non patrimoniale.
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti sono state inviate in mediazione delegata e, preso atto del dissenso manifestato dal all'espletamento del Controparte_1 tentativo di mediazione e quindi dell'esito negativo di tale procedura, è stata ammessa ed assunta la prova per testi articolata dalle parti.
4. All'esito, prima di disporre CTU medico-legale per la quantificazione dei danni riportati dall'attrice, ritenuto opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 6.11.2024, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 60+20 decorrenti dall'udienza per il deposito di memorie e repliche.
***
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa.
pagina 2 di 5 Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
Il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528).
In relazione al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dalla condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566).
In ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere caduta il giorno 26.08.2020, intorno alle ore 20:00, mentre, unitamente alla figlia percorreva a piedi il tratto stradale adibito a traffico Persona_1 pedonale di Via Mazzini di , in corrispondenza dei civici 138/136/134. CP
Ha precisato che la pavimentazione sconnessa era intrinsecamente pericolosa perché l'instabilità dei cubetti di porfido non era visibile, considerata l'ora serale ed il colore uniforme della pavimentazione.
Dall'esame della documentazione fotografica e della prova testimoniale assunta in data 15.12.2023, rimanendo incontestate le circostanze di luogo e tempo di verificazione del sinistro, emerge quanto segue.
Alla data dei fatti, sul tratto di strada adiacente al marciapiede di via Mazzini, in corrispondenza dei civici 138/136/134, erano presenti alcuni cubetti in porfido di colore grigio non fissati al suolo, così da determinare una situazione di instabilità del fondo stradale, favorita dalla mancanza di alcuni cubetti.
pagina 3 di 5 La parziale instabilità del fondo stradale, obiettivamente apprezzabile dall'esame del materiale fotografico, non era segnalata.
La circostanza non risulta contestata dal convenuto, che ha articolato la propria difesa in ragione della evitabilità del sinistro, per via della presunta visibilità dei luoghi, considerata l'ora di verificazione del fatto: ore 20.00 del 26.8.2020 e la presenza di illuminazione artificiale dei luoghi, nonché la destinazione a stallo di autovettura dell'area oggetto del sinistro.
Tali eccezioni risultano, tuttavia, infondate.
Quanto alla visibilità dei luoghi, dalla documentazione fotografica emerge nitidamente come il colore uniforme della pavimentazione, nonché le ridotte dimensioni dei cubetti di porfido rendessero l'insidia insuscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dell'infortunata, delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze verificatesi, comunque, in orario crepuscolare e in area illuminata da lampioni posti ad una certa distanza dal luogo del sinistro.
Quanto alla destinazione dell'area oggetto del sinistro, le testimonianze assunte all'udienza del
15.12.2023 hanno concordemente confermato che via Mazzini è strada pedonale, nella quale non sono presenti aree adibite a parcheggio, ma unicamente a soste momentanee per i veicoli dei residenti.
Considerato che l'attrice ha dimostrato che la pavimentazione sconnessa costituiva insidia del manto stradale e che nessuna prova idonea di una colpa concorrente dell'infortunata nella causazione dell'evento lesivo dedotto in giudizio è stata fornita dal convenuto, si può quindi concludere che il sinistro, avvenuto in data 26.08.2020, si è verificato per responsabilità esclusiva del CP
, tenuto alla corretta manutenzione di quel tratto di strada.
[...]
C. Sulla necessità di disporre ulteriore istruttoria
Accertata la sussistenza dell'an, la causa va rimessa in istruttoria, per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attrice, a seguito del sinistro.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c. determinata sulla base delle lesioni riportate dall'attrice, valutate con riferimento ai criteri indicati nelle tabelle di Milano aggiornate al 2024:
• riconoscimento all'attrice da parte della parte convenuta di un danno alla salute temporaneo quantificato in € 4.600,00 (giorni 70 di cui 10 al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%, danno da liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta di un danno alla salute permanente quantificato nella misura del 20 % e determinato in € 61.657,00 comprensivo del danno per sofferenza soggettiva;
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta del diritto al rimborso della somma di € 6.000,00 a titolo di spese mediche preventivate per riprotesizzazione mobile dentaria (cfr. doc. 13 atto di citazione);
pagina 4 di 5 • riconoscimento all'attrice degli interessi legali sulla somma come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 5.11.2020 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, oltre interessi dovuti nella misura legale dall'approvazione della proposta conciliativa al saldo;
• compensazione delle spese di lite nella misura del 20% con obbligo, a carico di parte convenuta, di rifondere all'attrice la percentuale residua.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo al n. R.G. 2438/2022.
ACCERTATA la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro avvenuto in data Controparte_1
26.08.2020.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per le casuali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 14.2.2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Benedetta Ciferni, magistrato ordinario in tirocinio pagina 5 di 5