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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2703/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230004347965000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_2 ed il Dr. Nominativo_3 chiedono entrambi il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia il Signor Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., si era opposto alla cartella di pagamento n. 13920230004347965000 che era stata originata dal controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 sul Modello IRAP/2017 presentato dalla Società in data 22.10.2018 per l'anno d'imposta 2016 (dichiarazione integrativa). Dell'atto impugnato, recante la richiesta di pagamento di somme dovute a titolo di IRAP (€ 10.289,02) con sanzioni e interessi, aveva chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1. notifica eseguita oltre i termini decadenziali ex art.25 del D.P.R. n.602/1973 letto assieme all'art. 157, co. 3, D.L. n.34/2020 e all'articolo 68 D.L. 18/2020”;
2. difetto di motivazione;
3. omessa notifica degli atti presupposti;
4. illegittimità della pretesa erariale;
5. violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73; 6. formazione del giudicato e violazione dell'art. 2909 c.c.
L'Agenzia delle entrate - IS si era costituita per controdedure.
Erano seguite memorie illustrative di parte contribuente.
Era successivamente intervenuta nel giudizio anche l'Agenzia delle entrate.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso ed aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle parti costituite. Avverso quella decisione la società ed il socio proponevano appello per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e 61 D. Lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sul motivo V del ricorso di primo grado nel quale si era dedotta la violazione dell'art. 2909 c.c. per violazione del giudicato esterno sul medesimo rapporto giuridico;
2. Violazione dell'art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell'art. 3 della legge n. 241/1990, e dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000 per motivazione omessa e/o contraddittoria. Omessa notifica degli atti presupposti.
Nullità della cartella di pagamento impugnata;
3. Violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2, comma 8- bis del d.P.R. n. 322/98, come modificato dall'art. 5 del DL 22.10.2016 n.193;
4. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovverosia dell'art. 4, comma 1, D.P.R. 42/1988, dell'art. 22 comma 2 D.P.R. n. 917/1986, dell'art. 36 bis comma 2 lett. b) – e) D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 1 comma
421 Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), dell'art. 13 commi 4 e 5, D. Lgs. n. 471/1997, dell'art. 2 comma
8 bis D.P.R. 322/98, come modificato dall'art. 5 D.L. n. 193/2016 e dell'art. 53 Cost., nonché 67 D.P.R. n.
600/1973.
Chiedevano la riforma della sentenza nel senso di dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate – IS si costituivano per controdedurre e chiedere il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
In data 13 gennaio 2026 parte contribuente depositava memorie illustrative riepilogative.
All'udienza del 26 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica, il ricorso in appello è fondato.
Analizzando unitariamente il secondo, terzo e quarto motivo dedotto, in quanto connessi, la pretesa scaturisce da una rettifica dei dati della dichiarazione. Il dato rettificato è il credito Irap riportato al rigo IR23 di € 136.000
(eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione) e la rettifica è avvenuta in applicazione dell'art. 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/98. Più in particolare, la cartella impugnata si fonda sulla rettifica del credito Irap riportato al rigo IR23 della dichiarazione liquidata anno d'imposta 2016, presentata dalla Ricorrente_1 s.r.l., dall'importo dichiarato di € 136.000 all'importo di € 125.710, con il recupero della differenza di € 10.289,02. La Corte osserva che, allorquando la liquidazione si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, così da comportare una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che il contribuente deve essere reso edotto delle dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. Nel caso oggetto di scrutinio l'avviso bonario presupposto non è mai stato notificato all'appellante. La cartella, nel dettaglio degli addebiti, non riporta la variazione del rigo IR23 della dichiarazione liquidata anno d'imposta 2016, dall'importo dichiarato di € 136.000 all'importo di € 125.710 posta a fondamento della pretesa impositiva, né riporta la motivazione (successiva) contenuta nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate, così come non riporta la norma giuridica violata. In siffatte condizioni, la cartella impugnata, che costituisce il primo atto impositivo, deve essere ritenuta nulla. D'altra parte, il recupero si fonda esclusivamente su un'asserita erronea esposizione del credito in asserita violazione dell'art. 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/98, come modificato dall'art. 5 del DL 22.10.2016 n.193 e non, invece, sull'utilizzo del credito. Secondo il pacifico e consolidato insegnamento della Corte Suprema, un credito esposto in misura superiore a quella spettante non può mai essere oggetto di recupero, laddove oggetto di recupero può essere solo l'eventuale utilizzo di tale credito;
la mera esposizione del credito, senza utilizzo, non è equiparabile all'uso fraudolento del credito e non arreca alcun danno erariale (Cass. Sez. Trib., Ordinanza n. 20626/2022; Cass. Civ., Sez
Tributaria, Ordinanza n. 20643/2021).
L'Ufficio impositore è legittimato a controllare la correttezza della suddetta indicazione, anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale che presuppone valutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura, tuttavia, l'emissione della cartella di pagamento è legittima solo laddove, a seguito della verifica compiuta in sede di controllo automatizzato, l'Amministrazione accerti che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di imposta, sicché tale illegittimo utilizzo si traduce in un debito del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria che legittima la pretesa al recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento;
diversamente, nel caso di mancato utilizzo del credito di imposta, ove si sia accertato che lo stesso non era stato correttamente esposto,
l'amministrazione finanziaria può solo procedere alla rettifica dell'errore materiale o di calcolo, ma non può emettere una cartella di pagamento ai fini del recupero di un credito di imposta che, in quanto non utilizzato, non si è tradotto in un debito del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 20643 del 20/07/2021).
L'appello deve essere, pertanto, accolto per i motivi scrutinati, con assorbimento di quelli ulteriormente dedotti.
La soccombenza delle parti appellate postula la condanna, in via solidale, alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione accoglie l'appello e dichiara la nullità della cartella opposta. Le competenze professionali per il giudizio si liquidano in € 900,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2703/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230004347965000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_2 ed il Dr. Nominativo_3 chiedono entrambi il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia il Signor Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., si era opposto alla cartella di pagamento n. 13920230004347965000 che era stata originata dal controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 sul Modello IRAP/2017 presentato dalla Società in data 22.10.2018 per l'anno d'imposta 2016 (dichiarazione integrativa). Dell'atto impugnato, recante la richiesta di pagamento di somme dovute a titolo di IRAP (€ 10.289,02) con sanzioni e interessi, aveva chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1. notifica eseguita oltre i termini decadenziali ex art.25 del D.P.R. n.602/1973 letto assieme all'art. 157, co. 3, D.L. n.34/2020 e all'articolo 68 D.L. 18/2020”;
2. difetto di motivazione;
3. omessa notifica degli atti presupposti;
4. illegittimità della pretesa erariale;
5. violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73; 6. formazione del giudicato e violazione dell'art. 2909 c.c.
L'Agenzia delle entrate - IS si era costituita per controdedure.
Erano seguite memorie illustrative di parte contribuente.
Era successivamente intervenuta nel giudizio anche l'Agenzia delle entrate.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso ed aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle parti costituite. Avverso quella decisione la società ed il socio proponevano appello per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e 61 D. Lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sul motivo V del ricorso di primo grado nel quale si era dedotta la violazione dell'art. 2909 c.c. per violazione del giudicato esterno sul medesimo rapporto giuridico;
2. Violazione dell'art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell'art. 3 della legge n. 241/1990, e dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000 per motivazione omessa e/o contraddittoria. Omessa notifica degli atti presupposti.
Nullità della cartella di pagamento impugnata;
3. Violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2, comma 8- bis del d.P.R. n. 322/98, come modificato dall'art. 5 del DL 22.10.2016 n.193;
4. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovverosia dell'art. 4, comma 1, D.P.R. 42/1988, dell'art. 22 comma 2 D.P.R. n. 917/1986, dell'art. 36 bis comma 2 lett. b) – e) D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 1 comma
421 Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), dell'art. 13 commi 4 e 5, D. Lgs. n. 471/1997, dell'art. 2 comma
8 bis D.P.R. 322/98, come modificato dall'art. 5 D.L. n. 193/2016 e dell'art. 53 Cost., nonché 67 D.P.R. n.
600/1973.
Chiedevano la riforma della sentenza nel senso di dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate – IS si costituivano per controdedurre e chiedere il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
In data 13 gennaio 2026 parte contribuente depositava memorie illustrative riepilogative.
All'udienza del 26 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica, il ricorso in appello è fondato.
Analizzando unitariamente il secondo, terzo e quarto motivo dedotto, in quanto connessi, la pretesa scaturisce da una rettifica dei dati della dichiarazione. Il dato rettificato è il credito Irap riportato al rigo IR23 di € 136.000
(eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione) e la rettifica è avvenuta in applicazione dell'art. 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/98. Più in particolare, la cartella impugnata si fonda sulla rettifica del credito Irap riportato al rigo IR23 della dichiarazione liquidata anno d'imposta 2016, presentata dalla Ricorrente_1 s.r.l., dall'importo dichiarato di € 136.000 all'importo di € 125.710, con il recupero della differenza di € 10.289,02. La Corte osserva che, allorquando la liquidazione si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, così da comportare una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che il contribuente deve essere reso edotto delle dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. Nel caso oggetto di scrutinio l'avviso bonario presupposto non è mai stato notificato all'appellante. La cartella, nel dettaglio degli addebiti, non riporta la variazione del rigo IR23 della dichiarazione liquidata anno d'imposta 2016, dall'importo dichiarato di € 136.000 all'importo di € 125.710 posta a fondamento della pretesa impositiva, né riporta la motivazione (successiva) contenuta nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate, così come non riporta la norma giuridica violata. In siffatte condizioni, la cartella impugnata, che costituisce il primo atto impositivo, deve essere ritenuta nulla. D'altra parte, il recupero si fonda esclusivamente su un'asserita erronea esposizione del credito in asserita violazione dell'art. 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/98, come modificato dall'art. 5 del DL 22.10.2016 n.193 e non, invece, sull'utilizzo del credito. Secondo il pacifico e consolidato insegnamento della Corte Suprema, un credito esposto in misura superiore a quella spettante non può mai essere oggetto di recupero, laddove oggetto di recupero può essere solo l'eventuale utilizzo di tale credito;
la mera esposizione del credito, senza utilizzo, non è equiparabile all'uso fraudolento del credito e non arreca alcun danno erariale (Cass. Sez. Trib., Ordinanza n. 20626/2022; Cass. Civ., Sez
Tributaria, Ordinanza n. 20643/2021).
L'Ufficio impositore è legittimato a controllare la correttezza della suddetta indicazione, anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale che presuppone valutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura, tuttavia, l'emissione della cartella di pagamento è legittima solo laddove, a seguito della verifica compiuta in sede di controllo automatizzato, l'Amministrazione accerti che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di imposta, sicché tale illegittimo utilizzo si traduce in un debito del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria che legittima la pretesa al recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento;
diversamente, nel caso di mancato utilizzo del credito di imposta, ove si sia accertato che lo stesso non era stato correttamente esposto,
l'amministrazione finanziaria può solo procedere alla rettifica dell'errore materiale o di calcolo, ma non può emettere una cartella di pagamento ai fini del recupero di un credito di imposta che, in quanto non utilizzato, non si è tradotto in un debito del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 20643 del 20/07/2021).
L'appello deve essere, pertanto, accolto per i motivi scrutinati, con assorbimento di quelli ulteriormente dedotti.
La soccombenza delle parti appellate postula la condanna, in via solidale, alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione accoglie l'appello e dichiara la nullità della cartella opposta. Le competenze professionali per il giudizio si liquidano in € 900,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.