TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RGN 8573/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona del dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 16.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8573/2025 R.G. + 13990/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Sorice
Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa di riconoscimento della invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno ex lege n.
18/1980, ma di non essere mai stato sottoposto a visita;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle motivazioni esposte nella memoria di costituzione.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le censure sono infondate nel merito. Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità superiore al 74%).
A fronte di tali rilievi il ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Irricevibili sono le doglianze relative alla mancata valutazione da parte del ctu di alcune patologie – segnatamente la IPOCUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE;
la Controparte_2
; la IPERTENSIVA CON INSUFFICIENZA CARDIACA SECONDA
[...] CP_3
LA YH (CON ANGIOPASTICA CON IMPIANTO DI DUPLICE STENT); ; INSUFFICIENZA CP_4
RENALE CRONICA DI STADIO;
la – atteso che parte opponente omette di effettuare il calcolo Parte_2 riduzionistico e, prima ancora, di indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie per suddette patologie.
Alcun rilievo può essere assegnato, poi, alle generiche deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie da cui è affetto l'istante.
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di tutte le patologie risultanti dalla documentazione in atti – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (“Osteoartrosi diffusa con qualche sofferenza discale cod. 7010 in analogia.. 31%, Cardiopatia I classe YH cod. 644, 21%” cfr. perizia) – l'istante si limita ad affermare che il ctu avrebbe ingiustamente sottostimato dette affezioni ed assume che per esse andrebbero attribuiti i valori indicati in ricorso, senza tuttavia chiarire le ragioni che, a suo dire, giustificherebbero il riconoscimento delle maggiori percentuali invalidanti.
Nulla invero viene dedotto in ordine alla gravità delle singole patologie, alla loro incidenza sulla qualità della vita dell'istante, né vengono indicate circostanze idonee eventualmente a supportare le richieste di innalzamento delle percentuali invalidanti.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Ed invero, su tali aspetti il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, allorquando costui giustifica le proprie scelte valutativa concludendo nel senso che: “le patologie riscontrate sono di grado lieve” (cfr. perizia).
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona del dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 16.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8573/2025 R.G. + 13990/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Sorice
Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa di riconoscimento della invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno ex lege n.
18/1980, ma di non essere mai stato sottoposto a visita;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle motivazioni esposte nella memoria di costituzione.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le censure sono infondate nel merito. Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità superiore al 74%).
A fronte di tali rilievi il ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Irricevibili sono le doglianze relative alla mancata valutazione da parte del ctu di alcune patologie – segnatamente la IPOCUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE;
la Controparte_2
; la IPERTENSIVA CON INSUFFICIENZA CARDIACA SECONDA
[...] CP_3
LA YH (CON ANGIOPASTICA CON IMPIANTO DI DUPLICE STENT); ; INSUFFICIENZA CP_4
RENALE CRONICA DI STADIO;
la – atteso che parte opponente omette di effettuare il calcolo Parte_2 riduzionistico e, prima ancora, di indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie per suddette patologie.
Alcun rilievo può essere assegnato, poi, alle generiche deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie da cui è affetto l'istante.
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di tutte le patologie risultanti dalla documentazione in atti – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (“Osteoartrosi diffusa con qualche sofferenza discale cod. 7010 in analogia.. 31%, Cardiopatia I classe YH cod. 644, 21%” cfr. perizia) – l'istante si limita ad affermare che il ctu avrebbe ingiustamente sottostimato dette affezioni ed assume che per esse andrebbero attribuiti i valori indicati in ricorso, senza tuttavia chiarire le ragioni che, a suo dire, giustificherebbero il riconoscimento delle maggiori percentuali invalidanti.
Nulla invero viene dedotto in ordine alla gravità delle singole patologie, alla loro incidenza sulla qualità della vita dell'istante, né vengono indicate circostanze idonee eventualmente a supportare le richieste di innalzamento delle percentuali invalidanti.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Ed invero, su tali aspetti il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, allorquando costui giustifica le proprie scelte valutativa concludendo nel senso che: “le patologie riscontrate sono di grado lieve” (cfr. perizia).
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)