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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2707/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siculiana - Piazza Basile 92010 Siculiana AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001243156000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comunica che vi è una cessata materia del contendere ed insiste sulla condanna alle spese.
Resistente/Appellato: chiede una compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29620230001243156000, emessa per il recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2014, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, intervenuta prescrizione del credito e violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
All'udienza cautelare del 19 novembre 2025, la Corte – in composizione monocratica – accoglieva l'istanza sospensiva, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Successivamente si costituiva il Comune di Siculiana, il quale, all'esito delle verifiche interne, rappresentava di non essere in grado di reperire la prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 900/2019 e, per l'effetto, comunicava di avere adottato in data 10 dicembre 2025 un provvedimento di discarico delle somme iscritte a ruolo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La ricorrente, con memoria illustrativa, prendeva atto dell'intervenuto discarico e aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 23.01.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs.
n. 546/1992.
Ed invero, l'intervenuto provvedimento di discarico adottato dal Comune di Siculiana in data 10 dicembre
2025, con conseguente avvio della procedura di annullamento della cartella di pagamento impugnata, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n.
7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Causare un processo significa anche costringere la controparte alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che avrebbe potuto essere evitata mediante un comportamento diligente ed esigibile da parte dell'Amministrazione. Non è, dunque, esente dall'onere delle spese la parte che, con una condotta antigiuridica o negligente, abbia provocato la necessità del processo (Cass., SS.UU., 9 luglio 2009, n. 16092).
Orbene, nel caso di specie, il Comune non è stato in grado di fornire prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 900/2019, atto presupposto della cartella impugnata, tanto da procedere autonomamente al discarico delle somme iscritte a ruolo.
Tale circostanza conferma la fondatezza delle doglianze della ricorrente, incentrate proprio sull'omessa notifica dell'atto prodromico e sulla conseguente illegittimità della cartella.
Alla luce di ciò, la soccombenza virtuale deve essere imputata all'Ente resistente, con conseguente condanna alle spese del giudizio in favore della ricorrente, non ricorrendo i presupposti per una compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di Siculiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'Ricorrente_1 delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026 Il Giudice Monocratico Alessandra Vella
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2707/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siculiana - Piazza Basile 92010 Siculiana AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001243156000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comunica che vi è una cessata materia del contendere ed insiste sulla condanna alle spese.
Resistente/Appellato: chiede una compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29620230001243156000, emessa per il recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2014, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, intervenuta prescrizione del credito e violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
All'udienza cautelare del 19 novembre 2025, la Corte – in composizione monocratica – accoglieva l'istanza sospensiva, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Successivamente si costituiva il Comune di Siculiana, il quale, all'esito delle verifiche interne, rappresentava di non essere in grado di reperire la prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 900/2019 e, per l'effetto, comunicava di avere adottato in data 10 dicembre 2025 un provvedimento di discarico delle somme iscritte a ruolo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La ricorrente, con memoria illustrativa, prendeva atto dell'intervenuto discarico e aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 23.01.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs.
n. 546/1992.
Ed invero, l'intervenuto provvedimento di discarico adottato dal Comune di Siculiana in data 10 dicembre
2025, con conseguente avvio della procedura di annullamento della cartella di pagamento impugnata, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n.
7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Causare un processo significa anche costringere la controparte alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che avrebbe potuto essere evitata mediante un comportamento diligente ed esigibile da parte dell'Amministrazione. Non è, dunque, esente dall'onere delle spese la parte che, con una condotta antigiuridica o negligente, abbia provocato la necessità del processo (Cass., SS.UU., 9 luglio 2009, n. 16092).
Orbene, nel caso di specie, il Comune non è stato in grado di fornire prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 900/2019, atto presupposto della cartella impugnata, tanto da procedere autonomamente al discarico delle somme iscritte a ruolo.
Tale circostanza conferma la fondatezza delle doglianze della ricorrente, incentrate proprio sull'omessa notifica dell'atto prodromico e sulla conseguente illegittimità della cartella.
Alla luce di ciò, la soccombenza virtuale deve essere imputata all'Ente resistente, con conseguente condanna alle spese del giudizio in favore della ricorrente, non ricorrendo i presupposti per una compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di Siculiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'Ricorrente_1 delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026 Il Giudice Monocratico Alessandra Vella