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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1402 /2025 tra le parti:
RICORRENTE cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. VERRICO SILVIA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf CP_2 C.F._3
- difeso: avv. BELLINI BRUNO, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Insiste per la pronuncia di sentenza parziale sullo status”.
Per parte convenuta: “si rimette a giustizia”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 28.11.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sposato CP_2
con rito concordatario a Carmignano (PO) in data 22/08/1992, atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992- Atto
n. 81, Parte II, Serie A.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione sono nati i figli in Per_1 data 05/01/1993 e i data 03/02/1996; (2) che i coniugi sono separati da molti anni, Per_2
avendo il marito lasciato la casa coniugale nell'anno 2002; (3) che la separazione coniugale
è stata formalizzata solo dopo la nascita, nel febbraio 2020, di una figlia generata dal convenuto con la nuova compagna;
(4) che più precisamente ha ottenuto la separazione personale dal coniuge con accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita, siglato in data 09/12/2020; (5) che in sede di separazione sono stati previsti l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, l'importo di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
(6) che nel frattempo anche è divenuto autosufficiente economicamente;
(7) che vi è Per_2
squilibrio economico tra le parti;
(8) che la ricorrente ha contribuito in costanza di matrimonio alla crescita professionale del marito;
(9) che la casa coniugale assegnata in sede di separazione alla ricorrente è stata pignorata;
(10) che la stessa è riuscita a trattare con il creditore pignorante;
(11) che è stata comunque costretta a cedere a terzi l'immobile pignorato per poter saldare il debito esistente ed ottenere l'estinzione della procedura esecutiva incardinata in suo danno;
(12) che, ceduto l'immobile a lei assegnato, ha dovuto prendere in locazione una nuova abitazione, con canone mensile pari ad € 600,00 (=Euro
2 seicento//00); (13) che ha un reddito netto mensile pari ad €. 1.500,00; (14) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è mai ricostituita.
Quali domande accessorie la ricorrente ha chiesto: (a) il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile;
(b) che le sia attribuita la proprietà dell'autovettura già in suo possesso ponendo a carico del resistente il pagamento della rata di riscatto del leasing e gli oneri del passaggio di proprietà; (c) che sia pronunciata la cessazione dell'obbligo di contribuire aa mantenimento del figlio , ormai indipendente economicamente;
(d) che sia Per_2
riconosciuta “la legittimità del Recupero/compensazione del 50% delle spese straordinarie anticipate” dalla medesima per i figli, durante la separazione. costituendosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione CP_2
degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, le domande formulate ex adverso ed in particolare ha dedotto: (1) che non vi sono modifiche sostanziali delle condizioni economiche delle parti tali da giustificare la pretesa di un assegno divorzile di cui non sussistono i presupposti;
(2) che la ricorrente è autonoma economicamente;
(3) che la casa pignorata era di esclusiva proprietà della ricorrente e nulla poteva sapere il resistente, mero garante;
(4) che nulla deve alla ricorrente a titolo di rimborso di spese straordinarie, vantando nei confronti di quest'ultima importi ben maggiori a titolo di spese straordinarie dal medesimo antipate per i figli;
(5) che non vi sono presupposti per attribuire alla ricorrente la proprietà della autovettura in dotazione alla stessa.
All'udienza di comparizione personale del 26/11/2025, nel corso della quale sono state sentite le parti presenti personalmente, parte ricorrente ha insistito nella richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo status, rispetto alla quale il resistente si è rimesso a giustizia.
La causa è stata quindi rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e
3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
3 convenzione di negoziazione assistita, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la statuizione sulle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e in data Controparte_1 CP_3
22/08/1992 a Carmignano (PO), atto trascritto nel registro dello Stato civile del
Comune di Carmignano nel registro degli atti di matrimonio al n. 81, Parte 2, Serie
A, anno 1992;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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