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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/11/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1138/2024 R.G. tra i coniugi:
nato a [...], il [...] (C.F.: ) ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Enna alla Via Paolo Vetri n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Corso (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Assoro (En) in Via Crisa n. 242, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Giunta, (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 13/06/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.06.2025 emessa all'esito dell'udienza del
10/06/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04 dicembre 2024, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dalla resistente con la quale CP_1
aveva contratto matrimonio concordatario a Leonforte in data 19.08.2013, trascritto nel Registro degli atti di Stato Civile del predetto Comune al n. 35 P. II Serie A dell'Anno 2013.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il Per_1
26/07/2014) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha riferito che a decorrere dal 2023, la resistente avrebbe manifestato una progressiva disaffezione al vincolo coniugale, assumendo condotte quali la modifica del profilo Facebook comune in uno personale, l'occultamento di contenuti social, il rifiuto di mostrare le comunicazioni telematiche e la crescente intolleranza verso l'intimità.
Tali comportamenti, secondo il ricorrente, avrebbero determinato frequenti conflitti anche in presenza delle figlie e reso la convivenza gravemente pregiudizievole.
Nel febbraio 2024 il ricorrente, su suggerimento dei genitori della resistente, si è allontanato dalla casa coniugale, occupando per circa sette mesi un locale limitrofo, senza esito conciliativo. Nel settembre
2024 egli ha preso in locazione un immobile in Leonforte, trasferendovi la propria residenza, mentre la resistente è rimasta nell'abitazione coniugale con le figlie.
Alla luce delle superiori premesse, il ricorrente ha invocato l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c., imputandola alla violazione dei doveri coniugali da parte della resistente, e ha formulato domanda di addebito in via condizionata e rinunciabile. Ha chiesto inoltre l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di frequentazione secondo il calendario proposto in seno al ricorso introduttivo, nonché la determinazione di un assegno di mantenimento da versare a favore delle figlie nella misura complessiva di € 150,00 mensili (€ 75,00 per ciascuna figlia), oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie, invocando il principio di proporzionalità in relazione alla propria condizione economica precaria.
In data 19.04.2025 si è costituita in giudizio l'odierna resistente, contestando integralmente le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, ad eccezione della richiesta di separazione.
pagina 2 di 5 Nello specifico, la resistente ha dedotto che la crisi sarebbe imputabile alla condotta del ricorrente, caratterizzata da gelosia immotivata e atteggiamenti prevaricatori, che avrebbero determinato frequenti litigi e umiliazioni anche in presenza delle figlie.
Secondo quanto prospettato da parte resistente, nel febbraio 2024 il ricorrente si è trasferito volontariamente in una porzione di immobile adiacente alla casa coniugale, messa a disposizione dai genitori della resistente, i quali si sarebbero sempre prodigati per il benessere del nucleo familiare. La resistente ha negato di aver rifiutato il marito nell'intimità e ha affermato che il ricorrente, pur avvalendosi del suo supporto domestico, sarebbe stato assente nella cura delle figlie, delegando ogni incombenza alla moglie, non partecipando alle attività scolastiche e sanitarie delle minori, né alle cure necessarie per la figlia colpita da diabete di tipo 1, circostanza che ha richiesto ricovero Per_1
ospedaliero e costante monitoraggio.
Parte resistente, ha contestato inoltre le difficoltà economiche lamentate dal ricorrente, evidenziando spese per hobby e attrezzature sportive e riferendo che lo stesso si sarebbe appropriato di una somma di circa € 4.500,00 di risparmi comuni.
Alla luce delle superiori premesse, parte resistente ha chiesto la separazione personale con affidamento condiviso delle figlie e collocazione prevalente presso di sé nella casa coniugale, di cui ha chiesto l'assegnazione, la regolamentazione dei tempi di frequentazione senza pernottamenti, la corresponsione di un assegno di mantenimento per entrambe le figlie pari ad € 550,00 mensili, oltre le spese straordinarie.
Parte resistente ha inoltre chiesto che “decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni”.
In data 29 aprile 2025, è stata depositata agli atti memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., nel corpo della quale parte ricorrente nell'eccepire la tardività della costituzione di parte resistente, ha contestato le deduzioni avversarie circa la causa della crisi coniugale, negando di aver mai assunto condotte oppressive e affermando di essere stato sempre marito e padre presente, sia sotto il profilo materiale che affettivo.
All'udienza del 21 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato al Giudice relatore che i coniugi, come personalmente confermato dalla resistente, hanno raggiunto in data 20 maggio 2025 un pagina 3 di 5 accordo relativo alle condizioni della separazione e del successivo divorzio, chiedendo un breve rinvio per consentire il deposito del predetto accordo, successivamente acquisito al fascicolo telematico in data 9 giugno 2025.
Con ordinanza del 12 giugno 2025, resa all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, il Giudice dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti per la conciliazione della presente controversia, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché dette pattuizioni, relative anche alle figlie minori, contenute nell'accordo sottoscritto in data 20.05.2025 e acquisito agli atti, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1 nato a [...], il [...] (C.F.: ) e nata a [...]
[...] C.F._1 CP_1
(En) il 28.09.1991 (C.F.: , alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto in C.F._3
data 20.05.2025 e acquisito agli atti del fascicolo telematico in data 9 giugno 2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Leonforte in data 19.08.2013, trascritto nel Registro degli atti di Stato Civile del predetto Comune al n. 35 P. II Serie A dell'Anno
2013.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pagina 4 di 5 Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1138/2024 R.G. tra i coniugi:
nato a [...], il [...] (C.F.: ) ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Enna alla Via Paolo Vetri n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Corso (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Assoro (En) in Via Crisa n. 242, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Giunta, (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 13/06/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.06.2025 emessa all'esito dell'udienza del
10/06/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04 dicembre 2024, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dalla resistente con la quale CP_1
aveva contratto matrimonio concordatario a Leonforte in data 19.08.2013, trascritto nel Registro degli atti di Stato Civile del predetto Comune al n. 35 P. II Serie A dell'Anno 2013.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il Per_1
26/07/2014) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha riferito che a decorrere dal 2023, la resistente avrebbe manifestato una progressiva disaffezione al vincolo coniugale, assumendo condotte quali la modifica del profilo Facebook comune in uno personale, l'occultamento di contenuti social, il rifiuto di mostrare le comunicazioni telematiche e la crescente intolleranza verso l'intimità.
Tali comportamenti, secondo il ricorrente, avrebbero determinato frequenti conflitti anche in presenza delle figlie e reso la convivenza gravemente pregiudizievole.
Nel febbraio 2024 il ricorrente, su suggerimento dei genitori della resistente, si è allontanato dalla casa coniugale, occupando per circa sette mesi un locale limitrofo, senza esito conciliativo. Nel settembre
2024 egli ha preso in locazione un immobile in Leonforte, trasferendovi la propria residenza, mentre la resistente è rimasta nell'abitazione coniugale con le figlie.
Alla luce delle superiori premesse, il ricorrente ha invocato l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c., imputandola alla violazione dei doveri coniugali da parte della resistente, e ha formulato domanda di addebito in via condizionata e rinunciabile. Ha chiesto inoltre l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di frequentazione secondo il calendario proposto in seno al ricorso introduttivo, nonché la determinazione di un assegno di mantenimento da versare a favore delle figlie nella misura complessiva di € 150,00 mensili (€ 75,00 per ciascuna figlia), oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie, invocando il principio di proporzionalità in relazione alla propria condizione economica precaria.
In data 19.04.2025 si è costituita in giudizio l'odierna resistente, contestando integralmente le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, ad eccezione della richiesta di separazione.
pagina 2 di 5 Nello specifico, la resistente ha dedotto che la crisi sarebbe imputabile alla condotta del ricorrente, caratterizzata da gelosia immotivata e atteggiamenti prevaricatori, che avrebbero determinato frequenti litigi e umiliazioni anche in presenza delle figlie.
Secondo quanto prospettato da parte resistente, nel febbraio 2024 il ricorrente si è trasferito volontariamente in una porzione di immobile adiacente alla casa coniugale, messa a disposizione dai genitori della resistente, i quali si sarebbero sempre prodigati per il benessere del nucleo familiare. La resistente ha negato di aver rifiutato il marito nell'intimità e ha affermato che il ricorrente, pur avvalendosi del suo supporto domestico, sarebbe stato assente nella cura delle figlie, delegando ogni incombenza alla moglie, non partecipando alle attività scolastiche e sanitarie delle minori, né alle cure necessarie per la figlia colpita da diabete di tipo 1, circostanza che ha richiesto ricovero Per_1
ospedaliero e costante monitoraggio.
Parte resistente, ha contestato inoltre le difficoltà economiche lamentate dal ricorrente, evidenziando spese per hobby e attrezzature sportive e riferendo che lo stesso si sarebbe appropriato di una somma di circa € 4.500,00 di risparmi comuni.
Alla luce delle superiori premesse, parte resistente ha chiesto la separazione personale con affidamento condiviso delle figlie e collocazione prevalente presso di sé nella casa coniugale, di cui ha chiesto l'assegnazione, la regolamentazione dei tempi di frequentazione senza pernottamenti, la corresponsione di un assegno di mantenimento per entrambe le figlie pari ad € 550,00 mensili, oltre le spese straordinarie.
Parte resistente ha inoltre chiesto che “decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni”.
In data 29 aprile 2025, è stata depositata agli atti memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., nel corpo della quale parte ricorrente nell'eccepire la tardività della costituzione di parte resistente, ha contestato le deduzioni avversarie circa la causa della crisi coniugale, negando di aver mai assunto condotte oppressive e affermando di essere stato sempre marito e padre presente, sia sotto il profilo materiale che affettivo.
All'udienza del 21 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato al Giudice relatore che i coniugi, come personalmente confermato dalla resistente, hanno raggiunto in data 20 maggio 2025 un pagina 3 di 5 accordo relativo alle condizioni della separazione e del successivo divorzio, chiedendo un breve rinvio per consentire il deposito del predetto accordo, successivamente acquisito al fascicolo telematico in data 9 giugno 2025.
Con ordinanza del 12 giugno 2025, resa all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, il Giudice dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti per la conciliazione della presente controversia, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché dette pattuizioni, relative anche alle figlie minori, contenute nell'accordo sottoscritto in data 20.05.2025 e acquisito agli atti, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1 nato a [...], il [...] (C.F.: ) e nata a [...]
[...] C.F._1 CP_1
(En) il 28.09.1991 (C.F.: , alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto in C.F._3
data 20.05.2025 e acquisito agli atti del fascicolo telematico in data 9 giugno 2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Leonforte in data 19.08.2013, trascritto nel Registro degli atti di Stato Civile del predetto Comune al n. 35 P. II Serie A dell'Anno
2013.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pagina 4 di 5 Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
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