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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3120/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3120 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre
2024, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pizzuti e Luca Pizzuti giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, CP_1 Controparte_2
, , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Savino CP_3 Controparte_4
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Testimone_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto che: è Parte_1
creditrice della società di Controparte_1
e in forza di sentenza n. 498/2012 del Tribunale di CP_1 Controparte_1
Campobasso e di sentenza n. 141/2014 della Corte di Appello di Campobasso;
con atto per notar del 5 novembre 2015, repertorio numero 6.983 - raccolta nume- Persona_1
ro 4.960, e unitamente al fratello , CP_1 Controparte_1 Controparte_2
avevano prestato il loro consenso alla risoluzione del contratto di donazione stipulato nel 1999 con i propri genitori e relativo alla nuda CP_3 Controparte_4
proprietà degli immobili indicati in atto;
con atto per notar del 15 Persona_1 dicembre 2015, repertorio numero 7.088 - raccolta numero 5.036, la società CP_1
aveva alienato in favore della ditta Controparte_1 individuale “Fenix di Sabato Francesca” gli unici beni immobili di cui risultava essere intestataria.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: “accertare e dichiarare che con riferimento all'atto di "risoluzione volontaria di donazioni ex art. 1372 c.c." per Notar di Persona_1
Picerno del 5 novembre 2015, repertorio n° 6.983, raccolta n° 4.960, nonché all'atto di compravendita per Notar di Picerno del 15 dicembre 2015, repertorio n° Persona_1
7.088, raccolta n° 5.036, ricorrono tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. (atti successivi al sorgere del credito, pregiudizievoli per le ragioni creditorie, effettuato per un prezzo irrisorio l'atto di compravendita in favore della sorella dei soci della CP_1 [...]
ed a titolo gratuito in favore dei genitori la risoluzione della Controparte_1
donazione); - per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di risoluzione volontaria della donazione nei confronti dell'odierna attrice;
- dichiarare l'inefficacia, altresì, dell'atto di compravendita nei confronti della - in via Parte_1
subordinata, dichiarare, anche in ragione della circostanza che i convenuti tutt'ora risiedono negli immobili oggetto di risoluzione delle donazioni, l'inefficacia degli atti per simulazione assoluta ex art. 1414 e segg. c.c., con conseguente dichiarazione di trasferimento dei beni oggetto degli atti notarili impugnati in capo alla venditrice/donatari”.
, Controparte_1 CP_1 [...]
, ha eccepito la Controparte_2 CP_3 Controparte_4 prescrizione ex art. 2903 c.c. in relazione all'atto per notar del 5 Persona_1
novembre 2015, repertorio numero 6.983 - raccolta nume-ro 4.960, e nel merito hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901
c.c.
benché regolarmente citata, non si è costituita per cu il g.i. ne ha Testimone_1
dichiarato la contumacia.
La domanda è solo in parte fondata.
Atto per Notar del 05/11/2015 Persona_1
Eccezione di prescrizione
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, con riferimento all'atto di risoluzione volontaria di donazioni ex art. 1372 c.c. rep. N.
6.983 raccolta numero 4.960 per Notar
del 05/11/2015, ha eccepito il decorso del termine quinquennale di Persona_1 prescrizione, poiché l'atto è stato trascritto l'11/11/2015, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 10/12/2020, oltre il termine quinquennale che era scaduto.
Tale eccezione è fondata.
Parte attrice ha replicato che l'azione debba ritenersi tempestiva per effetto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 83, commi 2 e 8 del D.L.
18/2020 e s.m.i., ai sensi del quale “… Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine quest'ultimo poi prorogato all'11.05.2020 per effetto dell'art. 36 D.L. 23/2020) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili
e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Tale tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 2903 c.c. l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio al creditore.
Nel caso di specie è documentalmente accertato che l'atto per notar del Persona_1
05/11/2015 è stato trascritto l'11/11/2015, mentre l'atto di citazione è stato notificato il
10/12/2020, oltre il termine quinquennale previsto dalla norma citata.
Ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, occorre verificare l'applicabilità nel caso in esame del regime di sospensione previsto dalla normativa emergenziale pandemica di cui all'art. 83 del d.l. 18/2020, richiamata da parte attrice a sostegno della dedotta ammissibilità dell'azione.
Ritiene il giudicante che tale norma non sia applicabile al caso in esame, atteso che la sospensione d'emergenza dei termini di prescrizione è stata limitata ex lege ai soli termini processuali, la cui scadenza ricadeva nel periodo 9.3.2020 – 11.5.2020 e nel caso di impossibilità della parte attrice di esercitare l'azione.
Infatti, dall'analisi complessiva della norma emerge che la sospensione del termine di prescrizione, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non è stata disposta genericamente, ma opera per le sole ipotesi in cui i provvedimenti dei Capi degli Uffici Giudiziari avessero impedito concretamente la proposizione della domanda giudiziale per il periodo interessato dalla invocata sospensione (condizione che, nel caso di specie,
è stata documentata).
Si osserva che il comma 8 dell'articolo 83 del d. l. n. 18 del 2020 specifica che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Ed ancora che il comma undicesimo dell'art. 83 cit. prevede espressamente che “Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, (con modificazioni) dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”, ossia telematicamente.
Pertanto, considerato che il Tribunale adito, nel periodo di pendenza del termine quinquennale di esercizio della presente azione revocatoria, aveva la disponibilità del servizio di deposito telematico, è chiaro che l'iscrizione a ruolo della causa poteva avvenire in via telematica, come del resto è avvenuto nel caso concreto, sebbene tardivamente.
Né conducono a diversa conclusione le osservazioni formulate da parte attrice che, partendo dalla disposizione di cui al secondo comma del medesimo art. 83, sostiene che tale norma, collegando la sospensione dei termini a “tutti i procedimenti civili e penali, pendenti o da introdurre”, ritiene che tale meccanismo sia suscettivo di essere esteso a tutti i termini e, quindi, anche ai termini per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio.
La normativa richiamata da parte attrice deve essere applicata nel caso di specie secondo il principio ermeneutico secondo cui tutte le norme, contenute nel Codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi espressamente e tassativamente considerati dalla legge, dovendosi assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici.
Si aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso in ordine alla normativa emergenziale de qua secondo cui “se, da una parte, la disposizione de qua fa riferimento ai procedimenti di ogni tipo, civili, penali, pendenti o da introdurre, dall'altra ha anche chiarito che la regola della sospensione vale per “tutti i termini procedurali” e solo per quelli, applicandosi a quelli di natura sostanziale (come la decadenza e la prescrizione, appunto) il diverso criterio previsto dal comma ottavo che àncora la sospensione della prescrizione e della decadenza - per i casi in cui la sua interruzione possa avvenire solo attraverso la proposizione di un atto giudiziario - esclusivamente all'ipotesi in cui i provvedimenti organizzativi adottati dai Capi degli
Uffici giudiziari abbiano impedito materialmente l'esercizio del diritto, ipotesi questa non ricorrente nel caso concreto… Devono ritenersi esclusi dal perimetro della sospensione dei termini processuali, disposta dal comma secondo del medesimo articolo, i termini di decadenza e prescrizione, anche quando non possono essere interrotti da un atto stragiudiziale, ma richiedono necessariamente la proposizione di una domanda giudiziale (e salvo, giova ribadirlo, che non sia stato disposto diversamente dai Capi dei singoli Uffici con i provvedimenti ad essi rimessi nel periodo emergenziale) (Trib. Torre Annunziata, 24.6.2022; Trib. Palermo, 18.10.2023).
Ne deriva che, sulla base della normativa citata, alcuna sospensione ai sensi dell'art. 83, comma ottavo, d.l. 18/2020, può dirsi applicabile al termine quinquennale di proposizione dell'azione revocatoria spiegata dagli attori, che deve ritenersi tardiva rispetto al termine di cui all'art. 2903 c.c.
L'accertamento della intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria proposta esime dall'esame degli altri presupposti richiesti ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda.
Domanda subordinata di simulazione assoluta
Parte attrice ha chiesto in subordine di dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di risoluzione volontaria di donazioni ex art. 1372 c.c. per notar del Persona_1
5.11.2015.
Come noto la simulazione assoluta si verifica nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarano di voler porre in essere un contratto, ma in realtà entrambe non ne vogliono nessuno. Al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (controdichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale. Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c., non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sullo stesso contratto impugnato di simulazione.
Nel caso in questione la domanda subordinata di simulazione va rigettata.
Parte attrice individua, come presunzioni a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un atto simulato, una serie di indizi quali: la natura gratuita dell'atto di risoluzione della donazione;
l'aver mantenuto la propria residenza anagrafica negli immobili.
Tali indizi, difatti, non sono sufficienti per ritenere dimostrata in via logica la simulazione assoluta dell'atto per mancanza di univocità e concludenza, essendo tutti compatibili anche con un atto realmente voluto.
La natura gratuita dell'atto di risoluzione volontaria di donazioni è un elemento neutro ed indifferente ai fini della simulazione.
La circostanza che e dopo avere prestato il loro CP_1 Controparte_1
consenso alla risoluzione del contratto di donazione stipulato nel 1999 con i propri genitori relativo alla nuda proprietà degli immobili Controparte_5
indicati in atto, abbiano mantenuto la propria residenza anagrafica negli immobili, potrebbe essere indice della simulazione, ma si tratta di un singolo indice, da solo non sufficiente a permettere di affermare la simulazione, tenuto conto che la residenza anagrafica può non coincidere con quella di fatto, e che su tale questione alcuna prova è stata fornita né richiesta da parte attrice.
Atto per Notar del 15/12/2015 Persona_1
La domanda di inefficacia dell'atto di compravendita per Notar di Picerno Persona_1
del 15 dicembre 2015, repertorio n° 7.088, raccolta n° 5.036, è fondata.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come noto, nell'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di contestazione); nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Nella fattispecie in esame la qualità di creditore di parte attrice è stata documentalmente provata mediante della sentenza n. 498/2012 del Tribunale di Campobasso e della sentenza n. 141/2014 della Corte di Appello di Campobasso.
Parimenti documentale è l'anteriorità del credito, a tutela del quale è stato instaurato il presente giudizio, stante la data delle sentenze e dei relativi giudizi, rispetto all'atto di compravendita.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che l'atto di compravendita con cui il debitore si è spogliato di un bene immobile è lesivo delle ragioni dei creditori. In particolare la sostituzione di beni immobili con denaro rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Quanto alla scientia damni, come evidenziato in precedenza l'atto di compravendita è successivo al sorgere del credito.
Sussiste l'elemento soggettivo sia in capo all'alienante sia in capo all'acquirente.
Con l'atto per notar del 15.11.2015 la società Persona_1 [...] hanno alienato alla ditta individuale “Fenix di Sabato Controparte_1
Francesca” i beni immobili indicato in atto. Dai certificati di matrimonio prodotti da parte attrice risulta che l'acquirente
[...]
è la moglie di dall'8.8.2011. Tes_1 CP_1
è socio ed amministratore della venditrice CP_1 Controparte_1
[...] CP_1
Orbene, in caso di atto a titolo oneroso successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quanto al terzo la prova della participatio fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/01/2019, n. 1286).
Relativamente alla consapevolezza del debitore, l'alienazione di un immobile al coniuge del socio ed amministratore della società alienante, quando erano già state emesse la sentenza n. 498/2012 del Tribunale di Campobasso e la sentenza n. 141/2014 della
Corte di Appello di Campobasso, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo alla società Controparte_1
al momento della compravendita, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni
[...]
dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Resta da analizzare la consapevolezza del terzo.
Nel caso in questione è la moglie di dall'8.8.2011; Testimone_1 CP_1
è socio ed amministratore della venditrice CP_1 [...]
l'alienazione del bene immobile è avvenuta nel 2015 Controparte_1
quando era già sposata con e quando erano già state emesse la sentenza CP_1
n. 498/2012 del Tribunale di Campobasso e la sentenza n. 141/2014 della Corte di
Appello di Campobasso.
Risulta provata, anche mediante presunzioni, la consapevolezza anche in capo al terzo del pregiudizio alle ragioni dei creditori derivante dall'atto Testimone_1
dispositivo oggetto di causa. Tale dato deriva dai seguenti indizi gravi, precisi e concordanti: è la Testimone_1 moglie di dall'8.8.2011; è socio ed amministratore della CP_1 CP_1
venditrice appare inverosimile Controparte_1
che non abbia saputo nulla delle vicende economiche del marito. Testimone_1
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c.: l'atto di compravendita per Notar
[...]
di Picerno del 15 dicembre 2015, repertorio n. 7.088, raccolta n. 5.036, con cui Per_1
la società ha alienato alla ditta Controparte_1
individuale Fenix di Sabato Francesca gli immobili siti in Bella, censiti al NCEU al foglio 46, p.lla 4520, sub. 2, sub. 3, sub. 4; al Catasto Terreni al foglio 46, p.lla 4519.
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c.
Spese
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice l'atto .: l'atto di compravendita per Notar di Picerno del 15 dicembre 2015, repertorio Persona_1
n. 7.088, raccolta n. 5.036, trascritto in data 17/12/2015 ai nn. 22408 RG e 19439
RP.;
2. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa le spese
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3120 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre
2024, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pizzuti e Luca Pizzuti giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, CP_1 Controparte_2
, , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Savino CP_3 Controparte_4
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Testimone_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto che: è Parte_1
creditrice della società di Controparte_1
e in forza di sentenza n. 498/2012 del Tribunale di CP_1 Controparte_1
Campobasso e di sentenza n. 141/2014 della Corte di Appello di Campobasso;
con atto per notar del 5 novembre 2015, repertorio numero 6.983 - raccolta nume- Persona_1
ro 4.960, e unitamente al fratello , CP_1 Controparte_1 Controparte_2
avevano prestato il loro consenso alla risoluzione del contratto di donazione stipulato nel 1999 con i propri genitori e relativo alla nuda CP_3 Controparte_4
proprietà degli immobili indicati in atto;
con atto per notar del 15 Persona_1 dicembre 2015, repertorio numero 7.088 - raccolta numero 5.036, la società CP_1
aveva alienato in favore della ditta Controparte_1 individuale “Fenix di Sabato Francesca” gli unici beni immobili di cui risultava essere intestataria.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: “accertare e dichiarare che con riferimento all'atto di "risoluzione volontaria di donazioni ex art. 1372 c.c." per Notar di Persona_1
Picerno del 5 novembre 2015, repertorio n° 6.983, raccolta n° 4.960, nonché all'atto di compravendita per Notar di Picerno del 15 dicembre 2015, repertorio n° Persona_1
7.088, raccolta n° 5.036, ricorrono tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. (atti successivi al sorgere del credito, pregiudizievoli per le ragioni creditorie, effettuato per un prezzo irrisorio l'atto di compravendita in favore della sorella dei soci della CP_1 [...]
ed a titolo gratuito in favore dei genitori la risoluzione della Controparte_1
donazione); - per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di risoluzione volontaria della donazione nei confronti dell'odierna attrice;
- dichiarare l'inefficacia, altresì, dell'atto di compravendita nei confronti della - in via Parte_1
subordinata, dichiarare, anche in ragione della circostanza che i convenuti tutt'ora risiedono negli immobili oggetto di risoluzione delle donazioni, l'inefficacia degli atti per simulazione assoluta ex art. 1414 e segg. c.c., con conseguente dichiarazione di trasferimento dei beni oggetto degli atti notarili impugnati in capo alla venditrice/donatari”.
, Controparte_1 CP_1 [...]
, ha eccepito la Controparte_2 CP_3 Controparte_4 prescrizione ex art. 2903 c.c. in relazione all'atto per notar del 5 Persona_1
novembre 2015, repertorio numero 6.983 - raccolta nume-ro 4.960, e nel merito hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901
c.c.
benché regolarmente citata, non si è costituita per cu il g.i. ne ha Testimone_1
dichiarato la contumacia.
La domanda è solo in parte fondata.
Atto per Notar del 05/11/2015 Persona_1
Eccezione di prescrizione
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, con riferimento all'atto di risoluzione volontaria di donazioni ex art. 1372 c.c. rep. N.
6.983 raccolta numero 4.960 per Notar
del 05/11/2015, ha eccepito il decorso del termine quinquennale di Persona_1 prescrizione, poiché l'atto è stato trascritto l'11/11/2015, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 10/12/2020, oltre il termine quinquennale che era scaduto.
Tale eccezione è fondata.
Parte attrice ha replicato che l'azione debba ritenersi tempestiva per effetto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 83, commi 2 e 8 del D.L.
18/2020 e s.m.i., ai sensi del quale “… Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine quest'ultimo poi prorogato all'11.05.2020 per effetto dell'art. 36 D.L. 23/2020) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili
e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Tale tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 2903 c.c. l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio al creditore.
Nel caso di specie è documentalmente accertato che l'atto per notar del Persona_1
05/11/2015 è stato trascritto l'11/11/2015, mentre l'atto di citazione è stato notificato il
10/12/2020, oltre il termine quinquennale previsto dalla norma citata.
Ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, occorre verificare l'applicabilità nel caso in esame del regime di sospensione previsto dalla normativa emergenziale pandemica di cui all'art. 83 del d.l. 18/2020, richiamata da parte attrice a sostegno della dedotta ammissibilità dell'azione.
Ritiene il giudicante che tale norma non sia applicabile al caso in esame, atteso che la sospensione d'emergenza dei termini di prescrizione è stata limitata ex lege ai soli termini processuali, la cui scadenza ricadeva nel periodo 9.3.2020 – 11.5.2020 e nel caso di impossibilità della parte attrice di esercitare l'azione.
Infatti, dall'analisi complessiva della norma emerge che la sospensione del termine di prescrizione, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non è stata disposta genericamente, ma opera per le sole ipotesi in cui i provvedimenti dei Capi degli Uffici Giudiziari avessero impedito concretamente la proposizione della domanda giudiziale per il periodo interessato dalla invocata sospensione (condizione che, nel caso di specie,
è stata documentata).
Si osserva che il comma 8 dell'articolo 83 del d. l. n. 18 del 2020 specifica che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Ed ancora che il comma undicesimo dell'art. 83 cit. prevede espressamente che “Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, (con modificazioni) dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”, ossia telematicamente.
Pertanto, considerato che il Tribunale adito, nel periodo di pendenza del termine quinquennale di esercizio della presente azione revocatoria, aveva la disponibilità del servizio di deposito telematico, è chiaro che l'iscrizione a ruolo della causa poteva avvenire in via telematica, come del resto è avvenuto nel caso concreto, sebbene tardivamente.
Né conducono a diversa conclusione le osservazioni formulate da parte attrice che, partendo dalla disposizione di cui al secondo comma del medesimo art. 83, sostiene che tale norma, collegando la sospensione dei termini a “tutti i procedimenti civili e penali, pendenti o da introdurre”, ritiene che tale meccanismo sia suscettivo di essere esteso a tutti i termini e, quindi, anche ai termini per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio.
La normativa richiamata da parte attrice deve essere applicata nel caso di specie secondo il principio ermeneutico secondo cui tutte le norme, contenute nel Codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi espressamente e tassativamente considerati dalla legge, dovendosi assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici.
Si aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso in ordine alla normativa emergenziale de qua secondo cui “se, da una parte, la disposizione de qua fa riferimento ai procedimenti di ogni tipo, civili, penali, pendenti o da introdurre, dall'altra ha anche chiarito che la regola della sospensione vale per “tutti i termini procedurali” e solo per quelli, applicandosi a quelli di natura sostanziale (come la decadenza e la prescrizione, appunto) il diverso criterio previsto dal comma ottavo che àncora la sospensione della prescrizione e della decadenza - per i casi in cui la sua interruzione possa avvenire solo attraverso la proposizione di un atto giudiziario - esclusivamente all'ipotesi in cui i provvedimenti organizzativi adottati dai Capi degli
Uffici giudiziari abbiano impedito materialmente l'esercizio del diritto, ipotesi questa non ricorrente nel caso concreto… Devono ritenersi esclusi dal perimetro della sospensione dei termini processuali, disposta dal comma secondo del medesimo articolo, i termini di decadenza e prescrizione, anche quando non possono essere interrotti da un atto stragiudiziale, ma richiedono necessariamente la proposizione di una domanda giudiziale (e salvo, giova ribadirlo, che non sia stato disposto diversamente dai Capi dei singoli Uffici con i provvedimenti ad essi rimessi nel periodo emergenziale) (Trib. Torre Annunziata, 24.6.2022; Trib. Palermo, 18.10.2023).
Ne deriva che, sulla base della normativa citata, alcuna sospensione ai sensi dell'art. 83, comma ottavo, d.l. 18/2020, può dirsi applicabile al termine quinquennale di proposizione dell'azione revocatoria spiegata dagli attori, che deve ritenersi tardiva rispetto al termine di cui all'art. 2903 c.c.
L'accertamento della intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria proposta esime dall'esame degli altri presupposti richiesti ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda.
Domanda subordinata di simulazione assoluta
Parte attrice ha chiesto in subordine di dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di risoluzione volontaria di donazioni ex art. 1372 c.c. per notar del Persona_1
5.11.2015.
Come noto la simulazione assoluta si verifica nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarano di voler porre in essere un contratto, ma in realtà entrambe non ne vogliono nessuno. Al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (controdichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale. Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c., non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sullo stesso contratto impugnato di simulazione.
Nel caso in questione la domanda subordinata di simulazione va rigettata.
Parte attrice individua, come presunzioni a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un atto simulato, una serie di indizi quali: la natura gratuita dell'atto di risoluzione della donazione;
l'aver mantenuto la propria residenza anagrafica negli immobili.
Tali indizi, difatti, non sono sufficienti per ritenere dimostrata in via logica la simulazione assoluta dell'atto per mancanza di univocità e concludenza, essendo tutti compatibili anche con un atto realmente voluto.
La natura gratuita dell'atto di risoluzione volontaria di donazioni è un elemento neutro ed indifferente ai fini della simulazione.
La circostanza che e dopo avere prestato il loro CP_1 Controparte_1
consenso alla risoluzione del contratto di donazione stipulato nel 1999 con i propri genitori relativo alla nuda proprietà degli immobili Controparte_5
indicati in atto, abbiano mantenuto la propria residenza anagrafica negli immobili, potrebbe essere indice della simulazione, ma si tratta di un singolo indice, da solo non sufficiente a permettere di affermare la simulazione, tenuto conto che la residenza anagrafica può non coincidere con quella di fatto, e che su tale questione alcuna prova è stata fornita né richiesta da parte attrice.
Atto per Notar del 15/12/2015 Persona_1
La domanda di inefficacia dell'atto di compravendita per Notar di Picerno Persona_1
del 15 dicembre 2015, repertorio n° 7.088, raccolta n° 5.036, è fondata.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come noto, nell'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di contestazione); nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Nella fattispecie in esame la qualità di creditore di parte attrice è stata documentalmente provata mediante della sentenza n. 498/2012 del Tribunale di Campobasso e della sentenza n. 141/2014 della Corte di Appello di Campobasso.
Parimenti documentale è l'anteriorità del credito, a tutela del quale è stato instaurato il presente giudizio, stante la data delle sentenze e dei relativi giudizi, rispetto all'atto di compravendita.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che l'atto di compravendita con cui il debitore si è spogliato di un bene immobile è lesivo delle ragioni dei creditori. In particolare la sostituzione di beni immobili con denaro rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Quanto alla scientia damni, come evidenziato in precedenza l'atto di compravendita è successivo al sorgere del credito.
Sussiste l'elemento soggettivo sia in capo all'alienante sia in capo all'acquirente.
Con l'atto per notar del 15.11.2015 la società Persona_1 [...] hanno alienato alla ditta individuale “Fenix di Sabato Controparte_1
Francesca” i beni immobili indicato in atto. Dai certificati di matrimonio prodotti da parte attrice risulta che l'acquirente
[...]
è la moglie di dall'8.8.2011. Tes_1 CP_1
è socio ed amministratore della venditrice CP_1 Controparte_1
[...] CP_1
Orbene, in caso di atto a titolo oneroso successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quanto al terzo la prova della participatio fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/01/2019, n. 1286).
Relativamente alla consapevolezza del debitore, l'alienazione di un immobile al coniuge del socio ed amministratore della società alienante, quando erano già state emesse la sentenza n. 498/2012 del Tribunale di Campobasso e la sentenza n. 141/2014 della
Corte di Appello di Campobasso, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo alla società Controparte_1
al momento della compravendita, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni
[...]
dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Resta da analizzare la consapevolezza del terzo.
Nel caso in questione è la moglie di dall'8.8.2011; Testimone_1 CP_1
è socio ed amministratore della venditrice CP_1 [...]
l'alienazione del bene immobile è avvenuta nel 2015 Controparte_1
quando era già sposata con e quando erano già state emesse la sentenza CP_1
n. 498/2012 del Tribunale di Campobasso e la sentenza n. 141/2014 della Corte di
Appello di Campobasso.
Risulta provata, anche mediante presunzioni, la consapevolezza anche in capo al terzo del pregiudizio alle ragioni dei creditori derivante dall'atto Testimone_1
dispositivo oggetto di causa. Tale dato deriva dai seguenti indizi gravi, precisi e concordanti: è la Testimone_1 moglie di dall'8.8.2011; è socio ed amministratore della CP_1 CP_1
venditrice appare inverosimile Controparte_1
che non abbia saputo nulla delle vicende economiche del marito. Testimone_1
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c.: l'atto di compravendita per Notar
[...]
di Picerno del 15 dicembre 2015, repertorio n. 7.088, raccolta n. 5.036, con cui Per_1
la società ha alienato alla ditta Controparte_1
individuale Fenix di Sabato Francesca gli immobili siti in Bella, censiti al NCEU al foglio 46, p.lla 4520, sub. 2, sub. 3, sub. 4; al Catasto Terreni al foglio 46, p.lla 4519.
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c.
Spese
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice l'atto .: l'atto di compravendita per Notar di Picerno del 15 dicembre 2015, repertorio Persona_1
n. 7.088, raccolta n. 5.036, trascritto in data 17/12/2015 ai nn. 22408 RG e 19439
RP.;
2. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa le spese
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo