TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato ITTA Parte_1
TO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato IERO LUCA
oggetto: indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/08/2023, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito datata 19.1.2023 con la quale l'istituto CP_1 previdenziale chiedeva la restituzione della somma di euro 29.426,13 corrisposta sulla pensione INVCIV. N. 07063382 dall'1.1.2016 al 30.9.2020
Nello specifico deduceva il difetto di motivazione ex art. 3 legge 241 del 1990, l'applicabilità degli artt. 21 octies e nonies della medesima legge, concludendo per la irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede e richieste dall'istituto in violazione del disposto di cui all'art. 37 comma 8 della legge 448/1998. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, specificando che l'indebito in esame era scaturito per asserita indebita percezione dell'indennità di accompagnamento a seguito dell'esito della visita di revisione del 23.12.2015, confermata nelle successive visite di revisione del 7.8.2017 e del 4.9.2019, tutte comunicate tempestivamente, le quali avevano riconosciuto in capo alla ricorrente la sola invalidità totale senza diritto all'indennità di accompagnamento. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale. _******______________
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Inconferente appare l'eccepita violazione dell'art. 3 della legge 241/90 applicabile al procedimento amministrativo e non al presente giudizio che ha per oggetto non già l'atto amministrativo bensì il rapporto tra le parti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 octies della medesima legge. Del pari, l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, relativo al procedimento amministrativo di autotutela, non trova applicazione in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali, in quanto l , in tale CP_1 ambito, non esercita discrezionalità amministrativa nell'attribuzione di vantaggi economici, ma svolge un'attività meramente ricognitiva di posizioni giuridiche di diritto soggettivo dei richiedenti, prevista dalla normativa pubblicistica. Disattese dette eccezioni, giova rilevare che le somme per cui si procede attengono ad indebito relativo alla indennità di accompagnamento e, pertanto, non rientrano nel novero delle prestazioni cui è applicabile la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 13 della legge 412/91, né la norma di cui all'art. 13, comma 6, lett.c, l. n. 122/2010, trattandosi di indebito assistenziale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. Costituisce infatti ius receptum che “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). In materia assistenziale, tuttavia, esiste una legislazione stratificata da cui è possibile evincere alcuni principi tesi a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per invalidità civile dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario, ed in particolare:
1) nel primo caso, l'esame di specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede.
2) per ciò che attiene all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario ( che si presenta normalmente a seguito di visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido) trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale, erogati in favore di parte ricorrente, nonostante il venir meno del requisito sanitario, debbano essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale l'intervenuto accertamento di tale insussistenza, a prescindere dal formale e successivo provvedimento di revoca del beneficio. Tanto premesso, l'indebito de quo trae origine dalla incontestata visita di revisione del 23.12.2015, ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7.1.2016 come da documentazione in atti (all. 1 e ss. fascicolo , con la quale CP_1 la commissione medica dell' riconosceva la sola invalidità al 100% e non CP_1 più l'indennità di accompagnamento. Per effetto di detto verbale alcun legittimo affidamento può dirsi maturato in capo alla parte istante, che era ben consapevole di non possedere il requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento A conforto di detto assunto, un recente condivisibile orientamento giurisprudenziale ha statuito che “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).” (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4600; negli stessi termini Corte Appello Lecce 735/2023 del 14.7.2023). Dello stesso tenore, altra recente pronuncia giurisprudenziale secondo cui
“… … Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)… ...”, mentre “… … l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. (Cassazione, sez. lav., 20.5.2021, n.13917). In senso conforme, ancora di recente Cass. civ. 248/2023 del 5.1.2023 che di seguito viene riportata per esteso riguardando una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame: “1. il ricorso per cassazione sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente sottoposto l'indebito assistenziale alle regole generali della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., trascurando la specificità della materia e soprattutto il fatto che, nella comprovata insussistenza dei requisiti sanitari, la L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2, e il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avrebbero imposto l'immediata sospensione cautelativa dell'erogazione della prestazione, la cui mancanza rendeva insufficiente per escludere la buona fede dell'accipiens, l'avvenuta comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione;
2. il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Euro 34013/2019; Euro 26162/2016; Euro 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ;… …”. Pt_2
Da quanto sopra esposto consegue che, sebbene l' non abbia CP_1 provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, non si può ritenere che si sia ingenerata in capo al pensionato una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, considerato che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi, come condivisibilmente esposto da una recente pronuncia della Corte d'Appello di Lecce “… …che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto CP_1 ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre il pensionato a non proporre ricorso avverso l'esito di detta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha CP_2 continuato ad erogare indebitamente la prestazione per lungo tempo- non può aver influito sulla decisione del pensionato di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché egli avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso.” (C.A. Lecce, sentenza n. 735 del 18.8.2023). Dai principi sopra esposti, trattandosi nel caso di specie di indebito assistenziale riconnesso al venire meno del requisito sanitario, deve ritenersi la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto a detto titolo fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 16/08/2023 da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in euro 3291,00 oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 25.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato ITTA Parte_1
TO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato IERO LUCA
oggetto: indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/08/2023, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito datata 19.1.2023 con la quale l'istituto CP_1 previdenziale chiedeva la restituzione della somma di euro 29.426,13 corrisposta sulla pensione INVCIV. N. 07063382 dall'1.1.2016 al 30.9.2020
Nello specifico deduceva il difetto di motivazione ex art. 3 legge 241 del 1990, l'applicabilità degli artt. 21 octies e nonies della medesima legge, concludendo per la irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede e richieste dall'istituto in violazione del disposto di cui all'art. 37 comma 8 della legge 448/1998. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, specificando che l'indebito in esame era scaturito per asserita indebita percezione dell'indennità di accompagnamento a seguito dell'esito della visita di revisione del 23.12.2015, confermata nelle successive visite di revisione del 7.8.2017 e del 4.9.2019, tutte comunicate tempestivamente, le quali avevano riconosciuto in capo alla ricorrente la sola invalidità totale senza diritto all'indennità di accompagnamento. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale. _******______________
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Inconferente appare l'eccepita violazione dell'art. 3 della legge 241/90 applicabile al procedimento amministrativo e non al presente giudizio che ha per oggetto non già l'atto amministrativo bensì il rapporto tra le parti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 octies della medesima legge. Del pari, l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, relativo al procedimento amministrativo di autotutela, non trova applicazione in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali, in quanto l , in tale CP_1 ambito, non esercita discrezionalità amministrativa nell'attribuzione di vantaggi economici, ma svolge un'attività meramente ricognitiva di posizioni giuridiche di diritto soggettivo dei richiedenti, prevista dalla normativa pubblicistica. Disattese dette eccezioni, giova rilevare che le somme per cui si procede attengono ad indebito relativo alla indennità di accompagnamento e, pertanto, non rientrano nel novero delle prestazioni cui è applicabile la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 13 della legge 412/91, né la norma di cui all'art. 13, comma 6, lett.c, l. n. 122/2010, trattandosi di indebito assistenziale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. Costituisce infatti ius receptum che “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). In materia assistenziale, tuttavia, esiste una legislazione stratificata da cui è possibile evincere alcuni principi tesi a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per invalidità civile dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario, ed in particolare:
1) nel primo caso, l'esame di specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede.
2) per ciò che attiene all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario ( che si presenta normalmente a seguito di visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido) trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale, erogati in favore di parte ricorrente, nonostante il venir meno del requisito sanitario, debbano essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale l'intervenuto accertamento di tale insussistenza, a prescindere dal formale e successivo provvedimento di revoca del beneficio. Tanto premesso, l'indebito de quo trae origine dalla incontestata visita di revisione del 23.12.2015, ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7.1.2016 come da documentazione in atti (all. 1 e ss. fascicolo , con la quale CP_1 la commissione medica dell' riconosceva la sola invalidità al 100% e non CP_1 più l'indennità di accompagnamento. Per effetto di detto verbale alcun legittimo affidamento può dirsi maturato in capo alla parte istante, che era ben consapevole di non possedere il requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento A conforto di detto assunto, un recente condivisibile orientamento giurisprudenziale ha statuito che “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).” (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4600; negli stessi termini Corte Appello Lecce 735/2023 del 14.7.2023). Dello stesso tenore, altra recente pronuncia giurisprudenziale secondo cui
“… … Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)… ...”, mentre “… … l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. (Cassazione, sez. lav., 20.5.2021, n.13917). In senso conforme, ancora di recente Cass. civ. 248/2023 del 5.1.2023 che di seguito viene riportata per esteso riguardando una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame: “1. il ricorso per cassazione sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente sottoposto l'indebito assistenziale alle regole generali della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., trascurando la specificità della materia e soprattutto il fatto che, nella comprovata insussistenza dei requisiti sanitari, la L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2, e il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avrebbero imposto l'immediata sospensione cautelativa dell'erogazione della prestazione, la cui mancanza rendeva insufficiente per escludere la buona fede dell'accipiens, l'avvenuta comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione;
2. il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Euro 34013/2019; Euro 26162/2016; Euro 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ;… …”. Pt_2
Da quanto sopra esposto consegue che, sebbene l' non abbia CP_1 provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, non si può ritenere che si sia ingenerata in capo al pensionato una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, considerato che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi, come condivisibilmente esposto da una recente pronuncia della Corte d'Appello di Lecce “… …che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto CP_1 ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre il pensionato a non proporre ricorso avverso l'esito di detta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha CP_2 continuato ad erogare indebitamente la prestazione per lungo tempo- non può aver influito sulla decisione del pensionato di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché egli avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso.” (C.A. Lecce, sentenza n. 735 del 18.8.2023). Dai principi sopra esposti, trattandosi nel caso di specie di indebito assistenziale riconnesso al venire meno del requisito sanitario, deve ritenersi la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto a detto titolo fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 16/08/2023 da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in euro 3291,00 oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 25.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri