CASS
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2025, n. 26382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26382 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello di IE AZ volto ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con altra meno afflittiva, per il reato di cui all'art. 74 d.RR. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26382 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/06/2025 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso IE AZ, con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo, con il quale censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, per la disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati, anche per reati più gravi, per i quali è stata o revocata o sostituita la custodia cautelare in carcere, da ritenersi fatto nuovo sopravvenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Deve preliminarmente darsi atto che IE AZ è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di appartenenza ad un'associazione dedita al narcotraffico. Secondo l'orientamento di legittimità in tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto, del quale tenere conto, senza però che vi sia alcun automatismo circa l'estensione della valutazione favorevole al coindagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889) e comunque utile con riferimento al quadro indiziario, ma non anche alle esigenze cautelari da vagliare sempre in modo personalizzato. Nel caso in esame, il ricorrente sollecita una rivalutazione del quadro cautelare senza offrire alcun elemento per ritenere sussistente una piena equivalenza con le altre posizioni, ma soprattutto omettendo di confrontarsi con il provvedimento impugnato nella parte in cui spiega come la sostituzione e la revoca, riconosciuta ai coindagati, siano state determinate dalla prossima scadenza dei termini di fase della misura cautelare e, quindi, da una situazione procedimentale del tutto peculiare e non sovrapponibile con quella di AZ. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2025 La Consigliera estensora Il Prsidente
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello di IE AZ volto ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con altra meno afflittiva, per il reato di cui all'art. 74 d.RR. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26382 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/06/2025 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso IE AZ, con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo, con il quale censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, per la disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati, anche per reati più gravi, per i quali è stata o revocata o sostituita la custodia cautelare in carcere, da ritenersi fatto nuovo sopravvenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Deve preliminarmente darsi atto che IE AZ è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di appartenenza ad un'associazione dedita al narcotraffico. Secondo l'orientamento di legittimità in tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto, del quale tenere conto, senza però che vi sia alcun automatismo circa l'estensione della valutazione favorevole al coindagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889) e comunque utile con riferimento al quadro indiziario, ma non anche alle esigenze cautelari da vagliare sempre in modo personalizzato. Nel caso in esame, il ricorrente sollecita una rivalutazione del quadro cautelare senza offrire alcun elemento per ritenere sussistente una piena equivalenza con le altre posizioni, ma soprattutto omettendo di confrontarsi con il provvedimento impugnato nella parte in cui spiega come la sostituzione e la revoca, riconosciuta ai coindagati, siano state determinate dalla prossima scadenza dei termini di fase della misura cautelare e, quindi, da una situazione procedimentale del tutto peculiare e non sovrapponibile con quella di AZ. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2025 La Consigliera estensora Il Prsidente