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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 810 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT Prattico' Presidente rel. est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1981 ) rappresentato e difeso dall'avv. FRISINA VALERIA E
(c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/08/1991 26/08/1991), rappresentata e difesa dall'avv. MODAFFERI ANNUNZIATA
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/11/2018 in RA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 8 parte II serie C anno 2018) e che dall'unione è nata una figlia, (20.11.2023), hanno Persona_1 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. 2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario a RA (RC) il giorno 12 novembre 2018 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di
RA 2018, atto n.8 parte II, serie C), ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
1 3) Assegnare la casa coniugale sita in Melicuccà alla via Ardenza Inferiore n. 4, al sig.
, ove vi continuerà ad abitare;
Parte_1
4) i signori e dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_1 CP_1 alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 12/11/2018 in RA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n.8 parte II, serie C anno 2018) e che dall'unione è nata una figlia, Persona_1
(20.11.2023). La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso, Parte_1 CP_1 che qui si riportano di seguito integralmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. 2) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(contratto matrimonio con rito concordatario a RA (RC) il giorno 12 novembre 2018 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di RA 2018, atto n.8 parte II, serie C), ordinando
2 al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Melicuccà alla via Ardenza Inferiore n.
4, al sig. , ove vi continuerà ad abitare;
Parte_1
4) i signori e dichiarano di rinunciare Parte_1 CP_1 reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. Per quanto riguarda la minore , valgono le disposizioni già Persona_1 adottate dal Tribunale per i minorenni con decreto del 03/02/2025 e quelle che lo stesso Tribunale riterrà di adottare per il prosieguo. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
AT RA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT Prattico' Presidente rel. est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1981 ) rappresentato e difeso dall'avv. FRISINA VALERIA E
(c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/08/1991 26/08/1991), rappresentata e difesa dall'avv. MODAFFERI ANNUNZIATA
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/11/2018 in RA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 8 parte II serie C anno 2018) e che dall'unione è nata una figlia, (20.11.2023), hanno Persona_1 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. 2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario a RA (RC) il giorno 12 novembre 2018 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di
RA 2018, atto n.8 parte II, serie C), ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
1 3) Assegnare la casa coniugale sita in Melicuccà alla via Ardenza Inferiore n. 4, al sig.
, ove vi continuerà ad abitare;
Parte_1
4) i signori e dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_1 CP_1 alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 12/11/2018 in RA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n.8 parte II, serie C anno 2018) e che dall'unione è nata una figlia, Persona_1
(20.11.2023). La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso, Parte_1 CP_1 che qui si riportano di seguito integralmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. 2) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(contratto matrimonio con rito concordatario a RA (RC) il giorno 12 novembre 2018 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di RA 2018, atto n.8 parte II, serie C), ordinando
2 al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Melicuccà alla via Ardenza Inferiore n.
4, al sig. , ove vi continuerà ad abitare;
Parte_1
4) i signori e dichiarano di rinunciare Parte_1 CP_1 reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. Per quanto riguarda la minore , valgono le disposizioni già Persona_1 adottate dal Tribunale per i minorenni con decreto del 03/02/2025 e quelle che lo stesso Tribunale riterrà di adottare per il prosieguo. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
AT RA
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