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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN EC, all'esito dell'udienza del
23.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2023 promossa da:
( , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Battista Fumarola, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Giovine Italia 3;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luisa P.IVA_1
Varalda, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale in Milano, via Mazzini n. 7;
CONVENUTO
Oggetto: malattia professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 21.6.2023 e ritualmente CP_ notificato, ha agito in giudizio nei confronti dell' innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, perché venisse accertata l'origine professionale delle patologie sofferte (“ipoacusia bilaterale”) e fosse quantificato il complessivo danno biologico derivato allo stesso nella misura del 17% o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna dell'Istituto alla corresponsione del dovuto indennizzo ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 dal dì della domanda amministrativa (2 agosto 2021), eventualmente da cumularsi con la precedente attribuzione del 9% secondo le modalità prescritte dall'art. 80 D.P.R. n.
1124/1965 e con refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Pagina 1 di 5 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver eseguito sin dal 1981 attività lavorativa di perforatore e trivellatore a favore di diverse società datoriali che si occupano di escavazione di gallerie e trivellazioni in sottosuolo, di aver dunque iniziato a lavorare sin dal Controparte_ 1981 al 2011 presso dal 2011 al 2012 presso Teknodrill e dal 2013 al 2021 presso
Fondamenta s.r.l., lavorando quotidianamente per circa 10 ore con martelli pneumatici, trivelle ad aria compressa, escavatori e triconi. Ha allegato altresì di aver sviluppato, a causa della prolungata esposizione al rumore, una ipoacusia bilaterale, riconosciuta per la prima volta nel
2004 con una percentuale del 5% (non indennizzabile) e successivamente nel 2008 con una percentuale del 9% di danno complessivo.
Ha riferito di aver vanamente presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale per le patologie sofferte per il riconoscimento dell'aggravamento, sostenendo – alla luce di giurisprudenza e normative (art. 80 e 131 T.U.) – che si tratta di una nuova malattia professionale, causata dalla protratta esposizione al rumore e di aver perciò dovuto introdurre il presente giudizio corredato dal deposito di documentazione medica dalla quale emerge la sussistenza delle patologie sofferte e denunciate all'istituto assicurativo e la loro eziologia professionale.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, ha confutato la riconducibilità della malattia sofferta dal ricorrente alle patologie tabellate ed ha evidenziato come le allegazioni attoree non fossero affatto idonee a dimostrare il sussistere del nesso di causalità tra le patologie sofferte dal lavoratore e l'attività lavorativa dal medesimo svolta, tanto più che non era stata offerta congrua prova della eziologia professionale della malattia patita, tanto più che le aziende ove il ricorrente aveva prestato attività lavorativa tra il 1981 ed il 2012 erano cessate.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi richiesti e, sulla scorta delle risultanze delle prova orale, con ammissione della c.t.u. medico legale, e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza di discussione il giudice - esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti - ha assunto la causa in decisione provvedendo al deposto della sentenza nei termini di legge.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno confermato che il ricorrente ha CP lavorato per circa 21 anni in e successivamente in Fondamenta, per circa 10 ore al giorno, occupandosi di perforazioni:
- il teste ha affermato che: “il ricorrente faceva perforazioni e Testimone_1 utilizzava la sonda. Venivano usati anche i martelli pneumatici ad aria compressa. Il Pagina 2 di 5 cantiere rimaneva aperto 10 ore al giorno;
poi in certi casi si facevano anche i doppi turni. La prestazione di lavoro del ricorrente durava 10 ore al giorno. Perforatrici, sonde, martelli pneumatici funzionavano per 10 ore al giorno, perché il ricorrente era addetto a quello, a fare perforazioni. […] Anche in Fondamenta il ricorrente era addetto alla perforazione e usava la perforatrice, sempre per 10 ore al giorno” (cfr. verbale di udienza del 2.7.2024);
- il teste ha invece riferito che “il ricorrente si occupa sempre di Testimone_2 utilizzare la perforatrice, o in verticale o in orizzontale. La giornata lavorativa durava CP sia in , sia in Fondamenta dalle 7 del mattino fino alle 18, si solito sono 10 ore con un'ora di pranzo. Il ricorrente utilizzava la perforatrice dall'arrivo sul cantiere fino alla pausa pranzo alle 12,00, poi lavorava anche sempre con la perforatrice anche dalle
13.00 fino alle 16.30, poi ci si fermava per consentire agli addetti al cantiere di realizzare altre opere, ma poteva capitare che si tirasse anche fino alle 19 utilizzando la CP perforatrice. Quello che ho descritto vale sia per che per Fondamenta” (cfr. verbale di udienza del 2.7.2024);
- il teste ha confermato che “Il ricorrente era operatore con la trivella. Testimone_3
Quando lavoravamo insieme eravamo 2-3 operatori per volta, gli operai mettevano le aste e il ricorrente utilizzava sempre la trivella. In cantiere c'erano gli escavatori con martelli pneumatici che lavoravano vicino alla paratia, alle trivelle, escavatori che pulivano”. (cfr. verbale dell'udienza del 2.7.2024)
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale, dunque, sono sufficienti a dimostrare che le attività lavorative svolte dal ricorrente hanno comportato per il medesimo una protrazione dell'esposizione al rischio acustico.
L'esame peritale ha invece confermato la sussistenza del nesso causale tra le attività lavorative svolte dal ricorrente e le patologie dallo stesso sofferta.
La relazione peritale, sul piano della efficienza causale delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa eseguita dal ricorrente rispetto alla insorgenza e all'aggravamento della patologia da questi sofferta – con valutazione che per chiarezza obiettività, grado di approfondimento e coerenza viene ritenuta immune da censure e deve intendersi qui integralmente richiamata – ha evidenziato sia che il ricorrente è “affetto da: ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle frequenze acute a partire dai 2000 Hz che presenta un rapporto di causalità diretta e prevalente con l'attività lavorativa di perforatore/trivellatore. L'epoca di manifestazione di tale patologia è da ricondurre al 2004 epoca in cui aveva avuto un CP_ riconoscimento di malattia professionale accolto in tutela nella misura del 4% come risulta dai documenti agli atti. Negli ultimi vent'anni lavorativi il signor ha lamentato una Pt_1
Pagina 3 di 5 progressiva perdita di udito, che è stata documentata da esami audiometrici 06/05/2021 e
28/06/2021 oltre a valutazione audiologica complessiva della D.ssa del Persona_1
19/05/2021 che conclude per deficit bilaterale di grado elevato. Come da letteratura la perdita dell'udito si è mantenuta stabile nel tempo (2021 – 2024) e ben corrisponde ad un danno audiologico lavorativo da trauma acustico cronico. Per definizione un danno acustico cronico non peggiora una volta terminata l'esposizione al rumore. È quindi del tutto evidente che il progredire della patologia di cui è affetto il Sig. già dal 2004 dipenda dall'insulto cronico Pt_1 da rumore. Per i motivi sopra esposti ad oggi il danno acustico certamente peggiorato rispetto
a quanto già identificato in passato sia da considerare, secondo la formula elaborata da
, riportata anche nella pubblicazione del 2003, nella misura del 19,5% (diciannove Pt_2 CP_1 virgola cinque per cento) in riferimento ai Baremes delle vigenti tabelle ( 38/2000)” (cfr. CP_1 relazione peritale).
In definitiva, la sussistenza della patologia lamentate e del nesso quantomeno concausale tra le stesse e l'attività lavorativa è confermata dal consulente tecnico nominato (alla cui relazione si fa integralmente rinvio).
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u., poi, meritano integrale condivisione anche in relazione alla quantificazione del grado di inabilità derivato dalla malattia professionale, quantificato nella misura del 19,5%, tanto più alcuno dei consulenti tecnici di parte ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (cfr. elaborato peritale depositato il 15.1.2025).
All'accertamento di un maggior grado del danno biologico (19,5%) rispetto a quello oggetto di domanda (17% o nella maggior o minor misura accertata in corso di causa) consegue anche che la domanda di conglobamento con le altre patologie professionali già sofferte dal ricorrente e riconosciute dall'ente nella misura del 9%, deve essere accolta, CP_ rimandandosi ad per la determinazione del danno biologico conglobato.
Il termine di decorrenza della prestazione connessa al riconoscimento della natura professionale delle patologie per cui è causa, infine, deve essere individuato nel giorno di presentazione della domanda amministrativa (2 agosto 2021); gli interessi legali risultano dovuti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data.
Le spese di lite e le spese di c.t.u seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'istituto convenuto e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle frequenze acute a partire dai 2000 Hz sofferta dal Pagina 4 di 5 ricorrente;
- determina nella misura del 19,5% il grado di inabilità derivato al ricorrente dalla predetta patologia;
CP_
- condanna ad effettuare il conglobamento del danno del 19,5% relativo alla ipoacusia neurosensoriale bilaterale con le altre patologie professionali già sofferte dal ricorrente e riconosciute dall'ente nella misura del 9% e a corrispondere al ricorrente gli emolumenti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2.8.2021, oltre interessi legali decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data;
CP_
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.700,00, oltre €
43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
CP_
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 18 luglio 2025
Il Giudice
EN EC
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN EC, all'esito dell'udienza del
23.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2023 promossa da:
( , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Battista Fumarola, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Giovine Italia 3;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luisa P.IVA_1
Varalda, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale in Milano, via Mazzini n. 7;
CONVENUTO
Oggetto: malattia professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 21.6.2023 e ritualmente CP_ notificato, ha agito in giudizio nei confronti dell' innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, perché venisse accertata l'origine professionale delle patologie sofferte (“ipoacusia bilaterale”) e fosse quantificato il complessivo danno biologico derivato allo stesso nella misura del 17% o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna dell'Istituto alla corresponsione del dovuto indennizzo ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 dal dì della domanda amministrativa (2 agosto 2021), eventualmente da cumularsi con la precedente attribuzione del 9% secondo le modalità prescritte dall'art. 80 D.P.R. n.
1124/1965 e con refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Pagina 1 di 5 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver eseguito sin dal 1981 attività lavorativa di perforatore e trivellatore a favore di diverse società datoriali che si occupano di escavazione di gallerie e trivellazioni in sottosuolo, di aver dunque iniziato a lavorare sin dal Controparte_ 1981 al 2011 presso dal 2011 al 2012 presso Teknodrill e dal 2013 al 2021 presso
Fondamenta s.r.l., lavorando quotidianamente per circa 10 ore con martelli pneumatici, trivelle ad aria compressa, escavatori e triconi. Ha allegato altresì di aver sviluppato, a causa della prolungata esposizione al rumore, una ipoacusia bilaterale, riconosciuta per la prima volta nel
2004 con una percentuale del 5% (non indennizzabile) e successivamente nel 2008 con una percentuale del 9% di danno complessivo.
Ha riferito di aver vanamente presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale per le patologie sofferte per il riconoscimento dell'aggravamento, sostenendo – alla luce di giurisprudenza e normative (art. 80 e 131 T.U.) – che si tratta di una nuova malattia professionale, causata dalla protratta esposizione al rumore e di aver perciò dovuto introdurre il presente giudizio corredato dal deposito di documentazione medica dalla quale emerge la sussistenza delle patologie sofferte e denunciate all'istituto assicurativo e la loro eziologia professionale.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, ha confutato la riconducibilità della malattia sofferta dal ricorrente alle patologie tabellate ed ha evidenziato come le allegazioni attoree non fossero affatto idonee a dimostrare il sussistere del nesso di causalità tra le patologie sofferte dal lavoratore e l'attività lavorativa dal medesimo svolta, tanto più che non era stata offerta congrua prova della eziologia professionale della malattia patita, tanto più che le aziende ove il ricorrente aveva prestato attività lavorativa tra il 1981 ed il 2012 erano cessate.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi richiesti e, sulla scorta delle risultanze delle prova orale, con ammissione della c.t.u. medico legale, e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza di discussione il giudice - esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti - ha assunto la causa in decisione provvedendo al deposto della sentenza nei termini di legge.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno confermato che il ricorrente ha CP lavorato per circa 21 anni in e successivamente in Fondamenta, per circa 10 ore al giorno, occupandosi di perforazioni:
- il teste ha affermato che: “il ricorrente faceva perforazioni e Testimone_1 utilizzava la sonda. Venivano usati anche i martelli pneumatici ad aria compressa. Il Pagina 2 di 5 cantiere rimaneva aperto 10 ore al giorno;
poi in certi casi si facevano anche i doppi turni. La prestazione di lavoro del ricorrente durava 10 ore al giorno. Perforatrici, sonde, martelli pneumatici funzionavano per 10 ore al giorno, perché il ricorrente era addetto a quello, a fare perforazioni. […] Anche in Fondamenta il ricorrente era addetto alla perforazione e usava la perforatrice, sempre per 10 ore al giorno” (cfr. verbale di udienza del 2.7.2024);
- il teste ha invece riferito che “il ricorrente si occupa sempre di Testimone_2 utilizzare la perforatrice, o in verticale o in orizzontale. La giornata lavorativa durava CP sia in , sia in Fondamenta dalle 7 del mattino fino alle 18, si solito sono 10 ore con un'ora di pranzo. Il ricorrente utilizzava la perforatrice dall'arrivo sul cantiere fino alla pausa pranzo alle 12,00, poi lavorava anche sempre con la perforatrice anche dalle
13.00 fino alle 16.30, poi ci si fermava per consentire agli addetti al cantiere di realizzare altre opere, ma poteva capitare che si tirasse anche fino alle 19 utilizzando la CP perforatrice. Quello che ho descritto vale sia per che per Fondamenta” (cfr. verbale di udienza del 2.7.2024);
- il teste ha confermato che “Il ricorrente era operatore con la trivella. Testimone_3
Quando lavoravamo insieme eravamo 2-3 operatori per volta, gli operai mettevano le aste e il ricorrente utilizzava sempre la trivella. In cantiere c'erano gli escavatori con martelli pneumatici che lavoravano vicino alla paratia, alle trivelle, escavatori che pulivano”. (cfr. verbale dell'udienza del 2.7.2024)
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale, dunque, sono sufficienti a dimostrare che le attività lavorative svolte dal ricorrente hanno comportato per il medesimo una protrazione dell'esposizione al rischio acustico.
L'esame peritale ha invece confermato la sussistenza del nesso causale tra le attività lavorative svolte dal ricorrente e le patologie dallo stesso sofferta.
La relazione peritale, sul piano della efficienza causale delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa eseguita dal ricorrente rispetto alla insorgenza e all'aggravamento della patologia da questi sofferta – con valutazione che per chiarezza obiettività, grado di approfondimento e coerenza viene ritenuta immune da censure e deve intendersi qui integralmente richiamata – ha evidenziato sia che il ricorrente è “affetto da: ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle frequenze acute a partire dai 2000 Hz che presenta un rapporto di causalità diretta e prevalente con l'attività lavorativa di perforatore/trivellatore. L'epoca di manifestazione di tale patologia è da ricondurre al 2004 epoca in cui aveva avuto un CP_ riconoscimento di malattia professionale accolto in tutela nella misura del 4% come risulta dai documenti agli atti. Negli ultimi vent'anni lavorativi il signor ha lamentato una Pt_1
Pagina 3 di 5 progressiva perdita di udito, che è stata documentata da esami audiometrici 06/05/2021 e
28/06/2021 oltre a valutazione audiologica complessiva della D.ssa del Persona_1
19/05/2021 che conclude per deficit bilaterale di grado elevato. Come da letteratura la perdita dell'udito si è mantenuta stabile nel tempo (2021 – 2024) e ben corrisponde ad un danno audiologico lavorativo da trauma acustico cronico. Per definizione un danno acustico cronico non peggiora una volta terminata l'esposizione al rumore. È quindi del tutto evidente che il progredire della patologia di cui è affetto il Sig. già dal 2004 dipenda dall'insulto cronico Pt_1 da rumore. Per i motivi sopra esposti ad oggi il danno acustico certamente peggiorato rispetto
a quanto già identificato in passato sia da considerare, secondo la formula elaborata da
, riportata anche nella pubblicazione del 2003, nella misura del 19,5% (diciannove Pt_2 CP_1 virgola cinque per cento) in riferimento ai Baremes delle vigenti tabelle ( 38/2000)” (cfr. CP_1 relazione peritale).
In definitiva, la sussistenza della patologia lamentate e del nesso quantomeno concausale tra le stesse e l'attività lavorativa è confermata dal consulente tecnico nominato (alla cui relazione si fa integralmente rinvio).
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u., poi, meritano integrale condivisione anche in relazione alla quantificazione del grado di inabilità derivato dalla malattia professionale, quantificato nella misura del 19,5%, tanto più alcuno dei consulenti tecnici di parte ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (cfr. elaborato peritale depositato il 15.1.2025).
All'accertamento di un maggior grado del danno biologico (19,5%) rispetto a quello oggetto di domanda (17% o nella maggior o minor misura accertata in corso di causa) consegue anche che la domanda di conglobamento con le altre patologie professionali già sofferte dal ricorrente e riconosciute dall'ente nella misura del 9%, deve essere accolta, CP_ rimandandosi ad per la determinazione del danno biologico conglobato.
Il termine di decorrenza della prestazione connessa al riconoscimento della natura professionale delle patologie per cui è causa, infine, deve essere individuato nel giorno di presentazione della domanda amministrativa (2 agosto 2021); gli interessi legali risultano dovuti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data.
Le spese di lite e le spese di c.t.u seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'istituto convenuto e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle frequenze acute a partire dai 2000 Hz sofferta dal Pagina 4 di 5 ricorrente;
- determina nella misura del 19,5% il grado di inabilità derivato al ricorrente dalla predetta patologia;
CP_
- condanna ad effettuare il conglobamento del danno del 19,5% relativo alla ipoacusia neurosensoriale bilaterale con le altre patologie professionali già sofferte dal ricorrente e riconosciute dall'ente nella misura del 9% e a corrispondere al ricorrente gli emolumenti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2.8.2021, oltre interessi legali decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data;
CP_
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.700,00, oltre €
43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
CP_
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 18 luglio 2025
Il Giudice
EN EC
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