TAR Catania, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 578
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata esecuzione della sentenza

    Il Tribunale ha ritenuto che sussista l'obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, dato il rituale esercizio dell'azione di ottemperanza e l'affermato perdurante inadempimento, non contestato specificamente dal Ministero.

  • Accolto
    Mancata esecuzione della sentenza

    Il Tribunale ha ritenuto che sussista l'obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, dato il rituale esercizio dell'azione di ottemperanza e l'affermato perdurante inadempimento, non contestato specificamente dal Ministero.

  • Accolto
    Necessità di intervento sostitutivo

    Il Tribunale ha accolto la richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

  • Rigettato
    Richiesta di astreinte per ritardo

    La richiesta di condanna al pagamento di somme di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è stata respinta, motivando che il ritardo nell'esecuzione è imputabile all'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 578
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 578
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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