Articolo 3 della Legge 12 novembre 1964, n. 1242
Articolo 2
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18 dicembre 1964
Art. 3.
L' articolo 3 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178 , e' sostituito dal seguente:
"L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali.
Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G.
Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando e' giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni".

Entrata in vigore il 18 dicembre 1964