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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n 70/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo via
Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, CP_1
con l'avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 30 aprile 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
1 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv. Rosaria Pollarà e Agostino Sansone dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 sulla base della contribuzione da accreditare in proprio favore e conseguentemente condannare
l' al pagamento della indennità medesima, per 91 giornate, nella misura di legge, CP_1
oltre interessi legali” il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'istituto rappresentando che “La ricorrente Parte_1
risulta essere una concessionaria di piccola colonia con il Sig.
[...] Per_1
Denominato concedente. In data 29/05/2020 Il patronato
[...] C.F._1
CP_
presentava questo rapporto di piccola colonia, con ubicazione dei fondi su territorio di Monreale, tra e la ricorrente per l'anno Persona_1 Parte_1
2020 e per un fabbisogno annuo stimato di 75 giornate con protocollo
5502.29/05/2020.0079120. In data 24/03/2021 la richiesta veniva respinta perché il CP_1
modello Acc1 CF/PC (modello utilizzato per la richiesta di manodopera) non veniva elencata la particella n. 2024 utile per la quantificazione del numero di giornate(fabbisogno) 5502.24/03/2021.0034376. Lo stesso patronato ( ) CP_1 CP_2 ripresentava solo successivamente, la richiesta di manodopera, sempre per l'anno 2020 con ubicazione fondi su territorio di Monreale, in data 19/10/2022 con protocollo
5502.19/10/2022.0130148 con l'inserimento della particella 2024, per un CP_1
fabbisogno di manodopera di 75 giornate e questa volta la richiesta di manodopera veniva regolarmente approvata. Si evidenzia che generalmente le richiesta di manodopera di piccola colonia devono essere trasmesse entro il 30 gennaio di ciascun anno. La ricorrente inoltre è titolare di partita IVA nel 2020, per cui avrebbe dovuto presentare modello SR171, con indicazione delle particelle possedute e relative tipologie di colture, per permettere la quantificazione delle giornate di lavoro autonomo, come già fatto negli anni precedenti. Nelle pratiche del 2018 e del 2019 tale modello è stato presentato, non era un fatto nuovo. La mancata presentazione di tale modello, richiesto in data 3.6.21 non 2 ha permesso di quantificare tali giornate di lavoro autonomo. Tale quantificazione è fondamentale. In base al numero di giornate la quantificazione delle giornate di indennità di ds agricola potrebbe variare o addirittura non spettare l'indennità stessa. Ad oggi, comunque, come si evince dall'estratto conto che si produce, la posizione contributiva è stata aggiornata, per cui si chiede un breve termine per verificare con l'ufficio competente la possibile liquidazione della prestazione” chiedendo, visto che nelle more l'istituto aveva provveduto alla ricostituzione contributiva per il 2020, di concedere termine per verificare con l'Ufficio competente la possibile liquidazione della prestazione.
La causa, concessi diversi rinvii a tal fine, disposta la trattazione scritta con ordinanza del 28.2.2025, autorizzato il deposito di note, accertata la regolarità degli avvisi ed esaminate le conclusioni delle parti, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base delle incontestate allegazioni in atti risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale vengono poste a carico dell' e quantificate come in dispositivo (con applicazione dei minimi tariffari ridotti CP_1
ex art 4 comma 4 D.M. 55/2014) in base all'attività effettivamente espletata, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti. Rosaria Pollarà e Agostino Sansone che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compensi.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 30 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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