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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1246/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4900/2024, vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,12; APPELLANTE
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , tutti
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliati in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b APPELLATI
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p,c, nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, gli odierni appellati (già ricorrenti indicati in epigrafe) “premesso di essere tutti dipendenti del attualmente in servizio CP_9 all'esteri a seguito di procedure di mobilità professionale;
di essere collocati fuori ruolo presso il presso le sedi elencate in ricorso;
di aver subito illegittimamente una Pt_2 trattenuta mensile sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE) pari ad euro 46,52 individuata nel cedolino sotto la voce £ conglobamento” conveniva in giudizio il er sentir accogliere le seguenti conclusioni “ dichiarare e accertare l'illegittimità Pt_2 della trattenuta del c.d. “ Conglobamento” operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede per un importo mensile pari ad euro 46,52; ordinare al Pt_2
l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino ISE a titolo di conglobamento;
condannare l'amministrazione alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52 con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese e competenze con distrazione. Previe argomentazioni in diritto sulla normativa applicabile concludevano come sopra. Si costituiva il ministero convenuto contestando il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite”. Il Tribunale accertava l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione per l'importo mensile di euro 46,52 a titolo di assegno di sede;
ordinava al convenuto l'immediata interruzione delle suddette trattenute;
condannava Parte_1
l'amministrazione alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale e condannava il alla rifusione delle spese di lite. che liquidava in complessivi euro Parte_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione.
Avverso tale sentenza del Tribunale ha proposto appello il
[...]
, che censura lamentando, con unica articolata Parte_1 censura, violazione e omessa applicazione dell'articolo 1, comma 37, a norma del quale:
“Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.”. Il
, poi, censura la sentenza gravata per violazione della clausola contrattuale di cui Parte_1 alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003.
Resistono allo spiegato gravame, con apposita memoria, CP_1 CP_2
, , , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e .
[...] Controparte_8
L'appello è infondato e, a tal fine, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte, cui si rinvia integralmente, che ha specificato che si deve: “dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale consolidato di legittimità (tra le molte, Cassazione, ordinanza 26617/2019) e di questa stessa Corte territoriale (tra le altre: sentenza 2460/2024), il quale ha ricostruito il quadro normativo rilevante nei termini seguenti. L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009). L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti"; Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -". Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale. Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare". Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”. L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza, e. liquidate come da dispositivo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, dell'avere il procuratore degli appellati difeso 8 parti, vanno poste a carico del appellante. Parte_1
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 6.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1246/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4900/2024, vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,12; APPELLANTE
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , tutti
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliati in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b APPELLATI
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p,c, nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, gli odierni appellati (già ricorrenti indicati in epigrafe) “premesso di essere tutti dipendenti del attualmente in servizio CP_9 all'esteri a seguito di procedure di mobilità professionale;
di essere collocati fuori ruolo presso il presso le sedi elencate in ricorso;
di aver subito illegittimamente una Pt_2 trattenuta mensile sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE) pari ad euro 46,52 individuata nel cedolino sotto la voce £ conglobamento” conveniva in giudizio il er sentir accogliere le seguenti conclusioni “ dichiarare e accertare l'illegittimità Pt_2 della trattenuta del c.d. “ Conglobamento” operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede per un importo mensile pari ad euro 46,52; ordinare al Pt_2
l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino ISE a titolo di conglobamento;
condannare l'amministrazione alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52 con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese e competenze con distrazione. Previe argomentazioni in diritto sulla normativa applicabile concludevano come sopra. Si costituiva il ministero convenuto contestando il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite”. Il Tribunale accertava l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione per l'importo mensile di euro 46,52 a titolo di assegno di sede;
ordinava al convenuto l'immediata interruzione delle suddette trattenute;
condannava Parte_1
l'amministrazione alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale e condannava il alla rifusione delle spese di lite. che liquidava in complessivi euro Parte_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione.
Avverso tale sentenza del Tribunale ha proposto appello il
[...]
, che censura lamentando, con unica articolata Parte_1 censura, violazione e omessa applicazione dell'articolo 1, comma 37, a norma del quale:
“Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.”. Il
, poi, censura la sentenza gravata per violazione della clausola contrattuale di cui Parte_1 alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003.
Resistono allo spiegato gravame, con apposita memoria, CP_1 CP_2
, , , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e .
[...] Controparte_8
L'appello è infondato e, a tal fine, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte, cui si rinvia integralmente, che ha specificato che si deve: “dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale consolidato di legittimità (tra le molte, Cassazione, ordinanza 26617/2019) e di questa stessa Corte territoriale (tra le altre: sentenza 2460/2024), il quale ha ricostruito il quadro normativo rilevante nei termini seguenti. L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009). L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti"; Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -". Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale. Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare". Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”. L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza, e. liquidate come da dispositivo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, dell'avere il procuratore degli appellati difeso 8 parti, vanno poste a carico del appellante. Parte_1
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 6.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste