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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 7265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Guayaquil (Ecuador) il 24/11/1986, residente in [...]12, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luca Marin in Genova, via Fiasella 6/8, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
- Parte Attrice - contro
(c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Perù), il 1/7/1986, residente in [...]7B, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Solza in Genova, Piazza Corvetto 1/3 che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta
- Parte Convenuta -
con l'intervento di
(c.f. ), nata a Controparte_2 C.F._3
Genova il 11/4/2005, ivi residente in [...]12, contumace
- Parte chiamata - AVV. in qualità di attuale curatore speciale del minore Controparte_3 [...]
, a tanto nominata con ordinanza in data 9/2/2024 Persona_1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in composizione collegiale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova tra la IG.ra
[...]
e il IG. in data 25 giugno 2005, Parte_1 Parte_2 mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova le iscrizioni e/o annotazioni di legge e, così, di trascrivere la emananda sentenza.
Disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e prevedere, se del caso, Per_1 le modalità di frequentazione padre/figlio per garantire, in ogni caso, il diritto del ragazzo alla bigenitorialità, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa occorrenda apposita CTU sulla capacità genitoriale del IG. Onerare e Controparte_1
dichiarare, comunque, tenuto il IG. a provvedere alla Controparte_1 necessità del figlio nella misura non inferiore ad € 300,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% degli assegni unici previsti per il ridetto figlio, disponendo fin da subito ordine di pagamento in capo all'eventuale datore di lavoro che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% resesi o che si renderanno necessarie per la prole, sulla base dell'orientamento e del protocollo/verbale 15/9/2016 di codesto Ill.mo Tribunale. Ordinare a parte resistente
l'esibizione della documentazione fiscale, attestante i propri redditi, ovvero e comunque
l'indicazione della propria situazione economico-reddittuale (anche alla luce dei dichiarati propri “impegni lavorativi”), con espressa istanza di disporre accertamenti della Guardia di
Finanza e/o dell'Agenzia delle Entrate, onde accertare l'effettivo stato patrimoniale del IG.
. Controparte_1
Attestare che i coniugi si rilasciano vicendevolmente consenso all'ottenimento del passaporto.
Decidere ed emettere ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario, anche nell'interesse del figlio minore, comunque connesso alla richiesta pronuncia.
Vinte le spese come per legge”. Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito: In via principale e nel merito:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i IG.ri e Controparte_1 Pt_1
ordinando di conseguenza al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere
[...] all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , in forza del quale i Per_1
genitori assumeranno congiuntamente tutte le principali decisioni in capo al figlio e riguardanti il campo educativo, sanitario, di istruzione e pratica di sport, nel rispetto dei desideri, aspirazioni ed inclinazioni naturali dello stesso;
3. disporre la collocazione anagrafica ed abitativa del figlio presso la Per_1
residenza materna;
4. considerate le difficoltà nei rapporti tra il padre ed il figlio, prevedere le modalità di frequentazione ritenute idonee tra il IG. e , per garantire, in Controparte_1 Per_1 ogni caso, il diritto del ragazzo alla bigenitorialità e salvaguardare il rapporto con il padre;
5. disporre che il IG. sia tenuto al versamento di euro 150,00 Controparte_1
(centocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore , somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o, in alternativa, della somma ritenuta di giustizia, in considerazione della situazione economico-patrimoniale del resistente;
6. porre in capo ai genitori l'onere di contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate tra i coniugi, e per la cui individuazione si rimanda al Verbale del Tribunale Ordinario di Genova, Sezione IV Civile, che le parti dichiarano di conoscere avendone debitamente acquisito copia ed essendo lo stesso prontamente reperibile online;
7. disporre che l'assegno unico universale per i figli venga percepito nella misura del
50% da ciascun genitore;
8. autorizzare i coniugi al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altri titoli equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento a quelli in capo ai figli minori.
9. In tutti i casi con vittoria di spese di lite, oltre CPA e oneri come per legge.”
Conclusioni del curatore speciale: “chiede, pertanto, la conferma del provvedimento di codesto Ill.mo Giudice del 9/2/2025, limitatamente al solo minore Persona_1 , disponendo anche in punto economico, secondo giustizia, per la partecipazione del
[...]
padre al mantenimento del minore, anche in misura minima (euro 250,00) dovendo egli assolvere ai propri obblighi genitoriali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023, la IG.ra ha Parte_1
chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato con il IG.
a Genova in data 25/06/2005, dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1
in data 11/04/2005, in data 21/09/2006 e in data CP_2 Persona_2 Per_1
10/01/2009, e da cui si è separata consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova in data 11/07/2019, prevedendo in quella sede l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e regole di frequentazione con il padre, oltre ad un contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento dei figli pari ad euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascuno) ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Nel proprio ricorso introduttivo, la IG.ra ha lamentato il mancato Parte_1
adempimento da parte del IG. al regime di frequentazione dei figli, di cui Controparte_1 si sarebbe progressivamente disinteressato, oltre che all'obbligo di versamento del contributo economico previsto in sede di separazione, chiedendo quindi l'affidamento esclusivo a sé dei minori, previa ammissione di apposita CTU genitoriale, e l'aumento ad euro 900,00 mensili
(euro 300,00 per ciascuno) dell'assegno di mantenimento.
Inizialmente contumace, con comparsa di costituzione e risposta del 10/01/2024 si è costituito in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, Controparte_1
ha contestato l'avversaria ricostruzione dei fatti lamentato a sua volta un atteggiamento ostruzionistico dei rapporti padre-figli tenuto dalla madre, la quale si sarebbe resa protagonista di episodi di maltrattamento nei confronti dei minori, in relazione ai quali era stata sporta apposita denuncia in sede penale, a fronte della quale la minore era Persona_2
stata collocata presso il padre.
Inoltre, il convenuto ha evidenziato che la primogenita , ormai maggiorenne, CP_2 si era trasferita a vivere stabilmente insieme al fidanzato. In tali premesse, il IG. ha chiesto che venisse disposto l'affidamento Controparte_1
esclusivo a sé dei figli ancora minorenni con contributo al loro mantenimento a carico della ricorrente.
Sentite le parti all'udienza in data 11/01/2024 e rilevata un'elevata conflittualità, il G.D. ha disposto l'acquisizione di copia degli atti relativi ai connessi procedimenti penali a carico delle stesse ed ha rinviato la causa all'udienza dell'08/02/2024 per l'ascolto urgente dei due figli minori.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo in particolare: (i) l'affidamento dei figli minori
[...]
e ai Servizi Sociali del Comune di Genova Persona_3 Persona_1
competenti per la zona di residenza degli stessi (Via Vesuvio n. 21/12), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nominando l'Avv.
[...]
quale curatore speciale dei minore;
(ii) la collocazione abitativa della minore CP_3 presso il padre e del minore presso la madre prevedendo che ciascun Persona_2 Per_1 genitore si facesse carico del mantenimento ordinario del minore con sé convivente, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
(iii) la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare;
(iv) l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne . Controparte_2
All'udienza del 27/05/2024, è comparsa personalmente la IG.ra Controparte_2
, figlia maggiorenne della coppia, la quale, pur manifestando l'intenzione di non
[...] costituirsi in giudizio, ha reso spontanee dichiarazioni confermando di essersi trasferita a vivere ad presso il fidanzato e di non voler avanzare pretese nel presente giudizio, sicché il
G.D. ha disposto la prosecuzione del progetto di sostegno al nucleo familiare e la presa in carico psicologica dei minori da parte del Consultorio familiare.
Con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07/02/2025, il G.D., preso atto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali circa lo stato dei rapporti personali tra i componenti del nucleo familiare tale da rendere impraticabile un progetto di sostegno al nucleo familiare, ha rinviato all'udienza cartolare del 22/05/2025 per la discussione finale e la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione della documentazione reddituale aggiornata delle parti.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ciò premesso, la domanda di divorzio, avanzata da entrambe le parti, deve certamente essere accolta, dal momento che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova in data
25/05/2005 (regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N.
543 Parte I Serie Anno 2005 Uff. 1, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio acquisito agli atti) e si sono separati consensualmente come da verbale del 23/05/2019, omologato dal Tribunale di Genova con decreto cron. 4625/2019 in data 11/07/2019, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dal fatto che il convenuto ha costituito una nuova famiglia con un'altra donna da cui ha avuto due figli.
Sussistono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015, per l'accoglimento della domanda e la conseguente pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna possibilità di ricostruzione dell'unione morale e materiale fra i coniugi.
2. Sul regime di affidamento e collocazione del figlio minore nonchè sul mantenimento della prole
Per quanto riguarda invece le condizioni relative ai tre figli nati dall'unione occorre svolgere le seguenti considerazioni.
La primogenita , nata in data [...], è maggiore di età, ragion per cui CP_2
nulla deve essere disposto in punto di affidamento, collocazione e visite, potendo la stessa determinarsi liberamente nei rapporti con i genitori.
In punto di mantenimento si osserva che, sentita personalmente all'udienza in data 27/05/2024
a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in quanto portatrice in astratto di autonoma posizione giuridica soggettiva, la figlia ha dichiarato di CP_2
vivere stabilmente in Ovada con il proprio fidanzato da circa un anno, impiegato in una azienda quale meccanico di precisione.
Pertanto, in assenza di specifica domanda svolta in questo giudizio da parte della figlia maggiorenne, pur ritualmente convenuta, deve escludersi allo stato il diritto della stessa al mantenimento, essendosi volontariamente emancipata dalla famiglia di origine ed avendo intrapreso una convivenza di fatto in cui il compagno provvede al suo sostentamento (si veda sul punto Cass. 26/1/2011 n. 1830). A ciò si aggiunga, il contegno processuale serbato dalla stessa, la quale ha dichiarato di non volere costituirsi in giudizio e rinunciando a far valere le proprie pretese al mantenimento verso i genitori, che potrà tutt'al più azionare in futuro con separato giudizio, a nulla rilevando quanto da ultimo riferito dai Servizi Sociali nella propria relazione acquisita del 22/10/2024, secondo cui la IG.ra , da alcuni mesi, sarebbe tornata a Controparte_2
vivere presso l'abitazione del padre.
Invero, tale sopravvenienza non vale a determinare la reviviscenza del diritto al mantenimento, posto che in caso di eventuale sopraggiunto stato di bisogno - peraltro neppure allegato in giudizio - l'unico rimedio disponibile è costituito dall'istituto alimentare.
Quanto alla secondogenita nata in data [...], va evidenziato che la stessa Persona_2
nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne sicché anche nei suoi confronti nulla deve essere disposto in punto di affidamento, collocazione e visite, avendo acquisito piena capacità di agire.
In ordine al mantenimento, occorre rilevare che la medesima non è economicamente indipendente in quanto dispone di una precaria occupazione nel fine settimana quale guardaroba in una discoteca, che tuttavia non le consente di emanciparsi dal nucleo familiare, come confermato dal fatto che ella viva stabilmente presso il padre che si fa carico in via diretta del suo mantenimento, sebbene dalla relazione dei Servizi Sociali del 03/02/2025 è emersa una ripresa dei contatti pur sporadici con la madre.
Per quanto concerne infine il minore , nato in data [...], a [...] Per_1 difficoltà comunicative tra i genitori e dell'assenza di alcun rapporto con il padre, appare maggiormente conforme al superiore interesse dello stesso mantenerne l'affidamento ai
Servizi Sociali del Comune di Genova, già disposto con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 09/02/2024, fino al raggiungimento della maggiore età, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e con facoltà dell'Ente affidatario di assumere direttamente tutte le decisioni nell'interesse del minore inerenti i profili indicati in dispositivo, ivi compresa la possibilità di attivare ogni strumento meglio visto e ritenuto a sostegno del minore a fronte delle difficoltà dei rapporti con padre.
Atteso che il minore vive stabilmente con la madre e che non ha alcun rapporto con il padre, va altresì conferma la sua collocazione presso la casa materna con facoltà di vedere il padre secondo la sua volontà di riprendere i rapporti con lo stesso, ciò anche in ragione della sua età di ormai 17 anni dell'accertata impossibilità di attuare qualsivoglia progetto di sostegno al nucleo appurata dai Servizi Sociali.
In questo quadro che vede ciascun genitore farsi carico in via integrale e diretta del mantenimento del figlio convivente e tenuto conto delle precarie condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti, appare congruo stabilire che i genitori si suddivideranno unicamente in egual misura le spese straordinarie da individuarsi come da verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, ferma la percezione integrale dell'assegno unico universale per da parte della madre collocataria prevalente, Per_1
sulla base del principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 4672 del 22/02/2025.
3. Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 25/5/2005 in Genova e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 543 Parte I Serie Anno
2005 Uff. 1, dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_1
DISPONE che il figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_1 rimanga affidato fino alla maggiore età ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e con facoltà dell'Ente affidatario di assumere direttamente tutte le decisioni inerenti i seguenti aspetti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
5) adottare ogni altro intervento di sostegno ritenuto necessario nell'interesse del minore al fine di superare le difficoltà nei rapporti con il padre ove praticabile;
CONFERMA la collocazione abitativa del minore presso la Persona_1 madre IG.ra , con diritto di visita come in parte motiva;
Parte_1
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico integrale ed in via diretta del mantenimento ordinario del figlio con sé convivente e in particolare la IG.ra Parte_1
del mantenimento ordinario del minore , e il IG.
[...] Per_1 Controparte_1
del mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non economicamente
[...]
autosufficiente ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie di cui al Persona_2 verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico universale relativo al figlio minore venga percepito Per_1
integralmente dalla madre collocataria, con effetto dalla domanda;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42), con facoltà di trasmettere se ritenuto relazioni periodiche di aggiornamento e ogni altra segnalazione relativa al minore al Giudice Tutelare a cui va rimessa la vigilanza ex art. 337 c.c.
Genova, 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Danilo Corvacchiola
dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Alessandro Stefano Morgante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Guayaquil (Ecuador) il 24/11/1986, residente in [...]12, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luca Marin in Genova, via Fiasella 6/8, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
- Parte Attrice - contro
(c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Perù), il 1/7/1986, residente in [...]7B, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Solza in Genova, Piazza Corvetto 1/3 che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta
- Parte Convenuta -
con l'intervento di
(c.f. ), nata a Controparte_2 C.F._3
Genova il 11/4/2005, ivi residente in [...]12, contumace
- Parte chiamata - AVV. in qualità di attuale curatore speciale del minore Controparte_3 [...]
, a tanto nominata con ordinanza in data 9/2/2024 Persona_1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in composizione collegiale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova tra la IG.ra
[...]
e il IG. in data 25 giugno 2005, Parte_1 Parte_2 mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova le iscrizioni e/o annotazioni di legge e, così, di trascrivere la emananda sentenza.
Disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e prevedere, se del caso, Per_1 le modalità di frequentazione padre/figlio per garantire, in ogni caso, il diritto del ragazzo alla bigenitorialità, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa occorrenda apposita CTU sulla capacità genitoriale del IG. Onerare e Controparte_1
dichiarare, comunque, tenuto il IG. a provvedere alla Controparte_1 necessità del figlio nella misura non inferiore ad € 300,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% degli assegni unici previsti per il ridetto figlio, disponendo fin da subito ordine di pagamento in capo all'eventuale datore di lavoro che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% resesi o che si renderanno necessarie per la prole, sulla base dell'orientamento e del protocollo/verbale 15/9/2016 di codesto Ill.mo Tribunale. Ordinare a parte resistente
l'esibizione della documentazione fiscale, attestante i propri redditi, ovvero e comunque
l'indicazione della propria situazione economico-reddittuale (anche alla luce dei dichiarati propri “impegni lavorativi”), con espressa istanza di disporre accertamenti della Guardia di
Finanza e/o dell'Agenzia delle Entrate, onde accertare l'effettivo stato patrimoniale del IG.
. Controparte_1
Attestare che i coniugi si rilasciano vicendevolmente consenso all'ottenimento del passaporto.
Decidere ed emettere ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario, anche nell'interesse del figlio minore, comunque connesso alla richiesta pronuncia.
Vinte le spese come per legge”. Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito: In via principale e nel merito:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i IG.ri e Controparte_1 Pt_1
ordinando di conseguenza al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere
[...] all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , in forza del quale i Per_1
genitori assumeranno congiuntamente tutte le principali decisioni in capo al figlio e riguardanti il campo educativo, sanitario, di istruzione e pratica di sport, nel rispetto dei desideri, aspirazioni ed inclinazioni naturali dello stesso;
3. disporre la collocazione anagrafica ed abitativa del figlio presso la Per_1
residenza materna;
4. considerate le difficoltà nei rapporti tra il padre ed il figlio, prevedere le modalità di frequentazione ritenute idonee tra il IG. e , per garantire, in Controparte_1 Per_1 ogni caso, il diritto del ragazzo alla bigenitorialità e salvaguardare il rapporto con il padre;
5. disporre che il IG. sia tenuto al versamento di euro 150,00 Controparte_1
(centocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore , somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o, in alternativa, della somma ritenuta di giustizia, in considerazione della situazione economico-patrimoniale del resistente;
6. porre in capo ai genitori l'onere di contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate tra i coniugi, e per la cui individuazione si rimanda al Verbale del Tribunale Ordinario di Genova, Sezione IV Civile, che le parti dichiarano di conoscere avendone debitamente acquisito copia ed essendo lo stesso prontamente reperibile online;
7. disporre che l'assegno unico universale per i figli venga percepito nella misura del
50% da ciascun genitore;
8. autorizzare i coniugi al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altri titoli equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento a quelli in capo ai figli minori.
9. In tutti i casi con vittoria di spese di lite, oltre CPA e oneri come per legge.”
Conclusioni del curatore speciale: “chiede, pertanto, la conferma del provvedimento di codesto Ill.mo Giudice del 9/2/2025, limitatamente al solo minore Persona_1 , disponendo anche in punto economico, secondo giustizia, per la partecipazione del
[...]
padre al mantenimento del minore, anche in misura minima (euro 250,00) dovendo egli assolvere ai propri obblighi genitoriali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023, la IG.ra ha Parte_1
chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato con il IG.
a Genova in data 25/06/2005, dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1
in data 11/04/2005, in data 21/09/2006 e in data CP_2 Persona_2 Per_1
10/01/2009, e da cui si è separata consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova in data 11/07/2019, prevedendo in quella sede l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e regole di frequentazione con il padre, oltre ad un contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento dei figli pari ad euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascuno) ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Nel proprio ricorso introduttivo, la IG.ra ha lamentato il mancato Parte_1
adempimento da parte del IG. al regime di frequentazione dei figli, di cui Controparte_1 si sarebbe progressivamente disinteressato, oltre che all'obbligo di versamento del contributo economico previsto in sede di separazione, chiedendo quindi l'affidamento esclusivo a sé dei minori, previa ammissione di apposita CTU genitoriale, e l'aumento ad euro 900,00 mensili
(euro 300,00 per ciascuno) dell'assegno di mantenimento.
Inizialmente contumace, con comparsa di costituzione e risposta del 10/01/2024 si è costituito in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, Controparte_1
ha contestato l'avversaria ricostruzione dei fatti lamentato a sua volta un atteggiamento ostruzionistico dei rapporti padre-figli tenuto dalla madre, la quale si sarebbe resa protagonista di episodi di maltrattamento nei confronti dei minori, in relazione ai quali era stata sporta apposita denuncia in sede penale, a fronte della quale la minore era Persona_2
stata collocata presso il padre.
Inoltre, il convenuto ha evidenziato che la primogenita , ormai maggiorenne, CP_2 si era trasferita a vivere stabilmente insieme al fidanzato. In tali premesse, il IG. ha chiesto che venisse disposto l'affidamento Controparte_1
esclusivo a sé dei figli ancora minorenni con contributo al loro mantenimento a carico della ricorrente.
Sentite le parti all'udienza in data 11/01/2024 e rilevata un'elevata conflittualità, il G.D. ha disposto l'acquisizione di copia degli atti relativi ai connessi procedimenti penali a carico delle stesse ed ha rinviato la causa all'udienza dell'08/02/2024 per l'ascolto urgente dei due figli minori.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo in particolare: (i) l'affidamento dei figli minori
[...]
e ai Servizi Sociali del Comune di Genova Persona_3 Persona_1
competenti per la zona di residenza degli stessi (Via Vesuvio n. 21/12), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nominando l'Avv.
[...]
quale curatore speciale dei minore;
(ii) la collocazione abitativa della minore CP_3 presso il padre e del minore presso la madre prevedendo che ciascun Persona_2 Per_1 genitore si facesse carico del mantenimento ordinario del minore con sé convivente, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
(iii) la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare;
(iv) l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne . Controparte_2
All'udienza del 27/05/2024, è comparsa personalmente la IG.ra Controparte_2
, figlia maggiorenne della coppia, la quale, pur manifestando l'intenzione di non
[...] costituirsi in giudizio, ha reso spontanee dichiarazioni confermando di essersi trasferita a vivere ad presso il fidanzato e di non voler avanzare pretese nel presente giudizio, sicché il
G.D. ha disposto la prosecuzione del progetto di sostegno al nucleo familiare e la presa in carico psicologica dei minori da parte del Consultorio familiare.
Con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07/02/2025, il G.D., preso atto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali circa lo stato dei rapporti personali tra i componenti del nucleo familiare tale da rendere impraticabile un progetto di sostegno al nucleo familiare, ha rinviato all'udienza cartolare del 22/05/2025 per la discussione finale e la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione della documentazione reddituale aggiornata delle parti.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ciò premesso, la domanda di divorzio, avanzata da entrambe le parti, deve certamente essere accolta, dal momento che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova in data
25/05/2005 (regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N.
543 Parte I Serie Anno 2005 Uff. 1, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio acquisito agli atti) e si sono separati consensualmente come da verbale del 23/05/2019, omologato dal Tribunale di Genova con decreto cron. 4625/2019 in data 11/07/2019, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dal fatto che il convenuto ha costituito una nuova famiglia con un'altra donna da cui ha avuto due figli.
Sussistono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015, per l'accoglimento della domanda e la conseguente pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna possibilità di ricostruzione dell'unione morale e materiale fra i coniugi.
2. Sul regime di affidamento e collocazione del figlio minore nonchè sul mantenimento della prole
Per quanto riguarda invece le condizioni relative ai tre figli nati dall'unione occorre svolgere le seguenti considerazioni.
La primogenita , nata in data [...], è maggiore di età, ragion per cui CP_2
nulla deve essere disposto in punto di affidamento, collocazione e visite, potendo la stessa determinarsi liberamente nei rapporti con i genitori.
In punto di mantenimento si osserva che, sentita personalmente all'udienza in data 27/05/2024
a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in quanto portatrice in astratto di autonoma posizione giuridica soggettiva, la figlia ha dichiarato di CP_2
vivere stabilmente in Ovada con il proprio fidanzato da circa un anno, impiegato in una azienda quale meccanico di precisione.
Pertanto, in assenza di specifica domanda svolta in questo giudizio da parte della figlia maggiorenne, pur ritualmente convenuta, deve escludersi allo stato il diritto della stessa al mantenimento, essendosi volontariamente emancipata dalla famiglia di origine ed avendo intrapreso una convivenza di fatto in cui il compagno provvede al suo sostentamento (si veda sul punto Cass. 26/1/2011 n. 1830). A ciò si aggiunga, il contegno processuale serbato dalla stessa, la quale ha dichiarato di non volere costituirsi in giudizio e rinunciando a far valere le proprie pretese al mantenimento verso i genitori, che potrà tutt'al più azionare in futuro con separato giudizio, a nulla rilevando quanto da ultimo riferito dai Servizi Sociali nella propria relazione acquisita del 22/10/2024, secondo cui la IG.ra , da alcuni mesi, sarebbe tornata a Controparte_2
vivere presso l'abitazione del padre.
Invero, tale sopravvenienza non vale a determinare la reviviscenza del diritto al mantenimento, posto che in caso di eventuale sopraggiunto stato di bisogno - peraltro neppure allegato in giudizio - l'unico rimedio disponibile è costituito dall'istituto alimentare.
Quanto alla secondogenita nata in data [...], va evidenziato che la stessa Persona_2
nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne sicché anche nei suoi confronti nulla deve essere disposto in punto di affidamento, collocazione e visite, avendo acquisito piena capacità di agire.
In ordine al mantenimento, occorre rilevare che la medesima non è economicamente indipendente in quanto dispone di una precaria occupazione nel fine settimana quale guardaroba in una discoteca, che tuttavia non le consente di emanciparsi dal nucleo familiare, come confermato dal fatto che ella viva stabilmente presso il padre che si fa carico in via diretta del suo mantenimento, sebbene dalla relazione dei Servizi Sociali del 03/02/2025 è emersa una ripresa dei contatti pur sporadici con la madre.
Per quanto concerne infine il minore , nato in data [...], a [...] Per_1 difficoltà comunicative tra i genitori e dell'assenza di alcun rapporto con il padre, appare maggiormente conforme al superiore interesse dello stesso mantenerne l'affidamento ai
Servizi Sociali del Comune di Genova, già disposto con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 09/02/2024, fino al raggiungimento della maggiore età, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e con facoltà dell'Ente affidatario di assumere direttamente tutte le decisioni nell'interesse del minore inerenti i profili indicati in dispositivo, ivi compresa la possibilità di attivare ogni strumento meglio visto e ritenuto a sostegno del minore a fronte delle difficoltà dei rapporti con padre.
Atteso che il minore vive stabilmente con la madre e che non ha alcun rapporto con il padre, va altresì conferma la sua collocazione presso la casa materna con facoltà di vedere il padre secondo la sua volontà di riprendere i rapporti con lo stesso, ciò anche in ragione della sua età di ormai 17 anni dell'accertata impossibilità di attuare qualsivoglia progetto di sostegno al nucleo appurata dai Servizi Sociali.
In questo quadro che vede ciascun genitore farsi carico in via integrale e diretta del mantenimento del figlio convivente e tenuto conto delle precarie condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti, appare congruo stabilire che i genitori si suddivideranno unicamente in egual misura le spese straordinarie da individuarsi come da verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, ferma la percezione integrale dell'assegno unico universale per da parte della madre collocataria prevalente, Per_1
sulla base del principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 4672 del 22/02/2025.
3. Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 25/5/2005 in Genova e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 543 Parte I Serie Anno
2005 Uff. 1, dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_1
DISPONE che il figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_1 rimanga affidato fino alla maggiore età ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e con facoltà dell'Ente affidatario di assumere direttamente tutte le decisioni inerenti i seguenti aspetti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
5) adottare ogni altro intervento di sostegno ritenuto necessario nell'interesse del minore al fine di superare le difficoltà nei rapporti con il padre ove praticabile;
CONFERMA la collocazione abitativa del minore presso la Persona_1 madre IG.ra , con diritto di visita come in parte motiva;
Parte_1
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico integrale ed in via diretta del mantenimento ordinario del figlio con sé convivente e in particolare la IG.ra Parte_1
del mantenimento ordinario del minore , e il IG.
[...] Per_1 Controparte_1
del mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non economicamente
[...]
autosufficiente ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie di cui al Persona_2 verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico universale relativo al figlio minore venga percepito Per_1
integralmente dalla madre collocataria, con effetto dalla domanda;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42), con facoltà di trasmettere se ritenuto relazioni periodiche di aggiornamento e ogni altra segnalazione relativa al minore al Giudice Tutelare a cui va rimessa la vigilanza ex art. 337 c.c.
Genova, 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Danilo Corvacchiola
dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Alessandro Stefano Morgante