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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 650/2024 promossa da:
C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio degli Avv.ti Roberta Bassano e Maria Angela Quattrone
APPELLANTE contro
), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati APPELLATO
Conclusioni per appellante:
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, adversis reiectis, in accoglimento dei motivi svolti,
RIFORMARE la sentenza n. 487/2024, emessa dal Tribunale di Parma, pubblicata in data 20.03.2024, notificata in data 04/04/2024. impugnata e, per l'effetto, in rito, dichiarare la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo n° 1786/2019 del 28.10.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c.; in rito, revocare il decreto monitorio opposto per improcedibilità della domanda azionata da in CP_1
pagina 1 di 8 sede monitoria per violazione dell'art. 5, comma 1bis, D. Lgs. n. 28/2010; nel merito, ammesse ed assunte le istanze istruttorie capitolate dall'odierno appellante in atto introduttivo del primo grado, dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di finanziamento n.
729893001 e n. 729893002 depositati da alle produzioni 5 e 6 a corredo del proprio ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo e contenuti nel fascicolo monitorio n. 4340/2019 R.G e, per l'effetto ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali dei contratti de quibus;
nonché escludere i suddetti contratti contraffatti dalle fonti probatorie già introdotte da parte opposta nel giudizio monitorio n°
4340/2019 R.G.; accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve, per nessun titolo o ragione, all'opposta. Parte_1
Vittoria di competenze e spese di lite, rivalse di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per appellato:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi proposti sono infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 487/2024, pubblicata in data
18/03/2023, resa dal Tribunale Civile di Parma a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 1359/2023 R.G.
In via subordinata, se ritenuto fondato il primo motivo di appello e se ritenute ammissibili le contestazioni circa le sottoscrizioni apposte sui documenti in atti
- concedere alla termine per avviare il procedimento di mediazione;
CP_1
- ammettere procedimento di verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. Pt_1
apposta sul contratto e sul ricognitivo di debito (cfr. doc. n. 05-06 delle produzioni del fascicolo
[...] monitorio e doc. 5 delle produzioni del fascicolo di primo grado) Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. renda saggio grafico, sotto dettatura del Parte_1
Giudice adito. Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce al contratto ed al ricognitivo di debito sottoscritto dall'opponente Sig. (cfr. doc. n. 05-06 delle produzioni del fascicolo monitorio e doc. 5 Parte_1 delle produzioni del fascicolo di primo grado)
- Rigettare le istanze istruttorie di controparte per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 2 di 8 In via ancora subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Parma a favore di per l'importo capitale di euro 27.562,03, Controparte_1
eccependo, in via pregiudiziale, la sopravvenuta inefficacia dello stesso, ex art. 644 c.p.c., per tardività della notificazione del provvedimento monitorio, in quanto eseguita solamente in data 27/02/2023. Nel merito, l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito monitoriamente azionato e proponeva querela di falso incidentale, avente ad oggetto le firme apposte sui contratti di finanziamento.
2. nel costituirsi in giudizio, contro deduceva di avere eseguito tempestivamente CP_1
la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, con una prima notificazione perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data 16/12/2019, con la conseguenza che il termine ultimo per proporre l'opposizione sarebbe scaduto il 25/01/2020 e che la notifica di quest'ultima, eseguita soltanto in data 27/03/2023, sarebbe stata tardiva.
3. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Parma accoglieva la tesi di parte opposta ritenendo l'opposizione tardiva, con conseguente inammissibilità di tutte le domande e le eccezioni sollevate dall'opponente, che veniva condannato al pagamento delle spese di lite.
4. A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che parte opponente aveva eccepito, ex art. 644 c.p.c., la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto alla stessa notificato solamente in data 27/02/2023 e, quindi, ben oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia del 28/10/2019, per effetto della irritualità della prima notificazione, perché eseguita all'indirizzo sbagliato, e del conseguente rinnovo della stessa, disposto dal Giudice investito della pronuncia sull'esecutorietà.
Il Tribunale rilevava che tuttavia, dal certificato storico di residenza del debitore prodotto dalla parte opposta risultava che, dal 10/02/2017 al 27/12/2019, era Parte_1
effettivamente residente in [...], luogo dove era stata eseguita la prima pagina 3 di 8 notificazione, ex art. 140 c.p.c., la quale, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 3/2010, si era perfezionata per omesso ritiro del plico presso la decorso il termine CP_2
di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, avvenuta in data 21/11/2019.
5. A tale riguardo il Tribunale osservava che il certificato di residenza anagrafica determinava una mera presunzione iuris tantum, ma che nel caso di specie la presunzione non era stata superata in quanto l'opponente aveva prodotto unicamente un contratto di locazione registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Parma, via Palermo 50, nonché disdetta comunicata alla comproprietaria, in data 19/08/2019, con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la dichiarazione di voler lasciare libero l'immobile anticipatamente rispetto alla scadenza (del 31/01/2020), ovvero dal 31/10/2019.
Ciò posto, il Tribunale riteneva che tale documentazione, da sola, non era idonea a superare la prova, fornita dal certificato storico di residenza, che l'opponente si era trasferito a La
Spezia, in via Giovanni Sforza n.7 solamente in data 27/12/2019.
6. Pertanto, il giudice di primo grado concludeva che parte opposta aveva rispettato il termine di cui all'art. 644 c.p.c., mentre l'opposizione era tardiva e, dunque, inammissibile, poiché l'opposizione era stata notificata, a mezzo Pec, solamente in data 27/03/2023, quindi ben oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c.
7. Ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è costituita in giudizio Parte_1
l'appellata chiedendo dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo l'appellante si duole della mancata pronuncia di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., e dell'erronea pronuncia di inammissibilità dell'opposizione, ritenuta dal Tribunale tardiva ex art. 641 c.p.c. in violazione dell'art. 650
c.p.c., deducendo che:
a) il decreto monitorio opposto è stato pronunciato dal Tribunale in data 28.10.2019: la notifica del 37.02.2023 è avvenuta, perciò, in violazione dell'art. 644 c.p.c., quando il provvedimento era divenuto da tempo inefficace ex lege;
pagina 4 di 8 b) è stata comunque offerta prova scritta del trasferimento dell'opponente da Parma a La
Spezia attraverso il contratto di locazione Via Palermo 50 Parma;
la registrazione del contratto Via Palermo 50 Parma;
la disdetta 31.07.2019 del contratto Via Palermo 50
Parma; la cartolina di ritorno della disdetta. Tale documentazione comproverebbe che l'appellante, dopo essersi trasferito per ragioni di lavoro a Parma, è rientrato nella propria città (La Spezia) nell'ottobre 2019;
c) la notifica del decreto ingiuntivo in data 27.11.2019 sarebbe pertanto nulla perché nel novembre 2019 l'opponente non risiedeva più in Parma Via Palermo 50;
d) alla luce dei provvedimenti emessi dal Tribunale negli anni 2020 – 2021 – 2022, l'unica e sola notifica del decreto ingiuntivo correttamente eseguita all'opponente (e dallo stesso ricevuta) è avvenuta in data 27.02.2023; da ciò, ne conseguirebbe la tempestività dell'opposizione a decreto monitorio, notificata in data 27.03.2023;
e) nel caso di specie, l'appellante non ha potuto avere conoscenza del decreto monitorio notificato ex art. 140 c.p.c. nel novembre 2019 senza sua colpa, perché, a quella data, si era già trasferito in La Spezia da oltre un mese, e conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto il mancato tempestivo aggiornamento dei registri anagrafici da parte del secondo la CP_3
giurisprudenza di legittimità costituisce 'evento – ricollegabile ad attività di terzi – oggettivamente al di fuori dell'ordinaria prevedibilità e non riconducibile soggettivamente all'opponente”, che non poteva che confidare nel fisiologico' regolare adempimento della procedura amministrativa di annotazione da parte del Comune competente (CASS., 20.02.2020, n. 4448).
11. Con il secondo motivo si lamenta che nel caso di specie, non ha assolto alla CP_1
condizione di procedibilità della domanda incardinando il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1bis, d.lgs. n. 28/2010, deducendo che la domanda creditoria di originata da contratti bancari, era assoggettata al regime obbligatorio CP_1
predetto.
12. Nel merito, l'appellante richiama le proprie difese in primo grado deducendo che il dott.
non ha mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con Banca di Parte_1
Roma, che le apparenti firme sono false, che all'apparente data di riferimento il dott. Pt_1
pagina 5 di 8 era studente universitario, privo di redditi e privo di patrimonio mobiliare ed immobiliare, dunque soggetto inidoneo ad accedere a domande di finanziamento e/o di mutuo per assenza di reddito e di garanzie patrimoniali.
13. Il primo motivo è infondato.
Risulta per tabulas che nel momento in cui il creditore ha richiesto ed eseguito la notifica del decreto ingiuntivo il sig. era anagraficamente residente in [...]
Palermo 50. La notifica eseguita presso tale indirizzo è pertanto corretta e l'istituto di credito non avrebbe potuto richiederla altrove senza incorrere in nullità.
A tale momento non esistevano segni esteriori che potessero far ritenere che il debitore avesse trasferito altrove la propria residenza e la circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia eseguito le formalità richieste dall'art. 140 c.p.c. dimostra che, evidentemente, nel luogo della notifica esistevano elementi tali da far ritenere che l'indirizzo di residenza anagrafica del debitore fosse corrispondente a quello reale. Del resto, sarebbe stato onere del sig.
nelle more del trasferimento adottare gli accorgimenti necessari per evitare Pt_1
inconvenienti e disguidi relativi alla corrispondenza recapitata nel luogo che, pacificamente, era l'unico indirizzo di residenza anagraficamente conoscibile da parte del notificante.
14. A tale riguardo si osserva che se è vero che le risultanze anagrafiche rivestono solo un ruolo presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da prova contraria, nel caso di specie l'abitazione di Parma via Palermo 50 è stata per anni, fin dal 2017 e fino al
27.12.2019, il luogo di residenza effettiva del sig. e il notificante, anche utilizzando Pt_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto in alcun modo verificare che l'ingiunto, eventualmente, avesse già trasferito altrove la propria residenza contrariamente a quanto risultante dal certificato anagrafico.
Deve quindi concludersi che, per ciò che riguarda la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, la stessa è stata eseguita correttamente e nell'osservanza del termine di legge, motivo per cui il decreto non è divenuto inefficace per il decorso del termine di 60 giorni.
L'opposizione proposta dal debitore è quindi tardiva e la stessa sarebbe stata ammissibile solo nel caso previsto dall'art. 650 c.p.c.
pagina 6 di 8 15. Nel caso di specie, esclusa l'irregolarità della notificazione, che come si è detto non si è verificata, il debitore avrebbe dovuto dedurre e provare il caso fortuito o la forza maggiore per giustificare la mancata tempestiva conoscenza del decreto, ma dette circostanze non sono state nemmeno adombrate dall'opponente, il quale si è limitato ad invocare l'inefficacia del decreto perché, a suo dire, notificato ad un indirizzo di residenza errato in quanto non più attuale.
Invero, se effettivamente l'appellante avesse trasferito altrove la propria residenza, prima di adeguare la realtà di fatto alle risultanze anagrafiche, sarebbe stato suo onere adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché la corrispondenza recapitata al vecchio indirizzo, nelle more del trasferimento, entrasse comunque nella sua sfera di conoscenza.
A tale riguardo si richiama Cass. civ. 25737/2008, secondo cui: “Ai fini dell'opposizione tardiva
a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore e il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la recezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”.
16. Il rigetto del primo motivo è assorbente delle ulteriori doglianze e, in conclusione,
l'impugnazione deve essere rigettata con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva: pagina 7 di 8 - rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Parte_1
liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA Controparte_1
se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 14.11.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 650/2024 promossa da:
C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio degli Avv.ti Roberta Bassano e Maria Angela Quattrone
APPELLANTE contro
), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati APPELLATO
Conclusioni per appellante:
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, adversis reiectis, in accoglimento dei motivi svolti,
RIFORMARE la sentenza n. 487/2024, emessa dal Tribunale di Parma, pubblicata in data 20.03.2024, notificata in data 04/04/2024. impugnata e, per l'effetto, in rito, dichiarare la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo n° 1786/2019 del 28.10.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c.; in rito, revocare il decreto monitorio opposto per improcedibilità della domanda azionata da in CP_1
pagina 1 di 8 sede monitoria per violazione dell'art. 5, comma 1bis, D. Lgs. n. 28/2010; nel merito, ammesse ed assunte le istanze istruttorie capitolate dall'odierno appellante in atto introduttivo del primo grado, dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di finanziamento n.
729893001 e n. 729893002 depositati da alle produzioni 5 e 6 a corredo del proprio ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo e contenuti nel fascicolo monitorio n. 4340/2019 R.G e, per l'effetto ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali dei contratti de quibus;
nonché escludere i suddetti contratti contraffatti dalle fonti probatorie già introdotte da parte opposta nel giudizio monitorio n°
4340/2019 R.G.; accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve, per nessun titolo o ragione, all'opposta. Parte_1
Vittoria di competenze e spese di lite, rivalse di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per appellato:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi proposti sono infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 487/2024, pubblicata in data
18/03/2023, resa dal Tribunale Civile di Parma a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 1359/2023 R.G.
In via subordinata, se ritenuto fondato il primo motivo di appello e se ritenute ammissibili le contestazioni circa le sottoscrizioni apposte sui documenti in atti
- concedere alla termine per avviare il procedimento di mediazione;
CP_1
- ammettere procedimento di verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. Pt_1
apposta sul contratto e sul ricognitivo di debito (cfr. doc. n. 05-06 delle produzioni del fascicolo
[...] monitorio e doc. 5 delle produzioni del fascicolo di primo grado) Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. renda saggio grafico, sotto dettatura del Parte_1
Giudice adito. Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce al contratto ed al ricognitivo di debito sottoscritto dall'opponente Sig. (cfr. doc. n. 05-06 delle produzioni del fascicolo monitorio e doc. 5 Parte_1 delle produzioni del fascicolo di primo grado)
- Rigettare le istanze istruttorie di controparte per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 2 di 8 In via ancora subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Parma a favore di per l'importo capitale di euro 27.562,03, Controparte_1
eccependo, in via pregiudiziale, la sopravvenuta inefficacia dello stesso, ex art. 644 c.p.c., per tardività della notificazione del provvedimento monitorio, in quanto eseguita solamente in data 27/02/2023. Nel merito, l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito monitoriamente azionato e proponeva querela di falso incidentale, avente ad oggetto le firme apposte sui contratti di finanziamento.
2. nel costituirsi in giudizio, contro deduceva di avere eseguito tempestivamente CP_1
la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, con una prima notificazione perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data 16/12/2019, con la conseguenza che il termine ultimo per proporre l'opposizione sarebbe scaduto il 25/01/2020 e che la notifica di quest'ultima, eseguita soltanto in data 27/03/2023, sarebbe stata tardiva.
3. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Parma accoglieva la tesi di parte opposta ritenendo l'opposizione tardiva, con conseguente inammissibilità di tutte le domande e le eccezioni sollevate dall'opponente, che veniva condannato al pagamento delle spese di lite.
4. A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che parte opponente aveva eccepito, ex art. 644 c.p.c., la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto alla stessa notificato solamente in data 27/02/2023 e, quindi, ben oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia del 28/10/2019, per effetto della irritualità della prima notificazione, perché eseguita all'indirizzo sbagliato, e del conseguente rinnovo della stessa, disposto dal Giudice investito della pronuncia sull'esecutorietà.
Il Tribunale rilevava che tuttavia, dal certificato storico di residenza del debitore prodotto dalla parte opposta risultava che, dal 10/02/2017 al 27/12/2019, era Parte_1
effettivamente residente in [...], luogo dove era stata eseguita la prima pagina 3 di 8 notificazione, ex art. 140 c.p.c., la quale, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 3/2010, si era perfezionata per omesso ritiro del plico presso la decorso il termine CP_2
di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, avvenuta in data 21/11/2019.
5. A tale riguardo il Tribunale osservava che il certificato di residenza anagrafica determinava una mera presunzione iuris tantum, ma che nel caso di specie la presunzione non era stata superata in quanto l'opponente aveva prodotto unicamente un contratto di locazione registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Parma, via Palermo 50, nonché disdetta comunicata alla comproprietaria, in data 19/08/2019, con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la dichiarazione di voler lasciare libero l'immobile anticipatamente rispetto alla scadenza (del 31/01/2020), ovvero dal 31/10/2019.
Ciò posto, il Tribunale riteneva che tale documentazione, da sola, non era idonea a superare la prova, fornita dal certificato storico di residenza, che l'opponente si era trasferito a La
Spezia, in via Giovanni Sforza n.7 solamente in data 27/12/2019.
6. Pertanto, il giudice di primo grado concludeva che parte opposta aveva rispettato il termine di cui all'art. 644 c.p.c., mentre l'opposizione era tardiva e, dunque, inammissibile, poiché l'opposizione era stata notificata, a mezzo Pec, solamente in data 27/03/2023, quindi ben oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c.
7. Ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è costituita in giudizio Parte_1
l'appellata chiedendo dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo l'appellante si duole della mancata pronuncia di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., e dell'erronea pronuncia di inammissibilità dell'opposizione, ritenuta dal Tribunale tardiva ex art. 641 c.p.c. in violazione dell'art. 650
c.p.c., deducendo che:
a) il decreto monitorio opposto è stato pronunciato dal Tribunale in data 28.10.2019: la notifica del 37.02.2023 è avvenuta, perciò, in violazione dell'art. 644 c.p.c., quando il provvedimento era divenuto da tempo inefficace ex lege;
pagina 4 di 8 b) è stata comunque offerta prova scritta del trasferimento dell'opponente da Parma a La
Spezia attraverso il contratto di locazione Via Palermo 50 Parma;
la registrazione del contratto Via Palermo 50 Parma;
la disdetta 31.07.2019 del contratto Via Palermo 50
Parma; la cartolina di ritorno della disdetta. Tale documentazione comproverebbe che l'appellante, dopo essersi trasferito per ragioni di lavoro a Parma, è rientrato nella propria città (La Spezia) nell'ottobre 2019;
c) la notifica del decreto ingiuntivo in data 27.11.2019 sarebbe pertanto nulla perché nel novembre 2019 l'opponente non risiedeva più in Parma Via Palermo 50;
d) alla luce dei provvedimenti emessi dal Tribunale negli anni 2020 – 2021 – 2022, l'unica e sola notifica del decreto ingiuntivo correttamente eseguita all'opponente (e dallo stesso ricevuta) è avvenuta in data 27.02.2023; da ciò, ne conseguirebbe la tempestività dell'opposizione a decreto monitorio, notificata in data 27.03.2023;
e) nel caso di specie, l'appellante non ha potuto avere conoscenza del decreto monitorio notificato ex art. 140 c.p.c. nel novembre 2019 senza sua colpa, perché, a quella data, si era già trasferito in La Spezia da oltre un mese, e conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto il mancato tempestivo aggiornamento dei registri anagrafici da parte del secondo la CP_3
giurisprudenza di legittimità costituisce 'evento – ricollegabile ad attività di terzi – oggettivamente al di fuori dell'ordinaria prevedibilità e non riconducibile soggettivamente all'opponente”, che non poteva che confidare nel fisiologico' regolare adempimento della procedura amministrativa di annotazione da parte del Comune competente (CASS., 20.02.2020, n. 4448).
11. Con il secondo motivo si lamenta che nel caso di specie, non ha assolto alla CP_1
condizione di procedibilità della domanda incardinando il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1bis, d.lgs. n. 28/2010, deducendo che la domanda creditoria di originata da contratti bancari, era assoggettata al regime obbligatorio CP_1
predetto.
12. Nel merito, l'appellante richiama le proprie difese in primo grado deducendo che il dott.
non ha mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con Banca di Parte_1
Roma, che le apparenti firme sono false, che all'apparente data di riferimento il dott. Pt_1
pagina 5 di 8 era studente universitario, privo di redditi e privo di patrimonio mobiliare ed immobiliare, dunque soggetto inidoneo ad accedere a domande di finanziamento e/o di mutuo per assenza di reddito e di garanzie patrimoniali.
13. Il primo motivo è infondato.
Risulta per tabulas che nel momento in cui il creditore ha richiesto ed eseguito la notifica del decreto ingiuntivo il sig. era anagraficamente residente in [...]
Palermo 50. La notifica eseguita presso tale indirizzo è pertanto corretta e l'istituto di credito non avrebbe potuto richiederla altrove senza incorrere in nullità.
A tale momento non esistevano segni esteriori che potessero far ritenere che il debitore avesse trasferito altrove la propria residenza e la circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia eseguito le formalità richieste dall'art. 140 c.p.c. dimostra che, evidentemente, nel luogo della notifica esistevano elementi tali da far ritenere che l'indirizzo di residenza anagrafica del debitore fosse corrispondente a quello reale. Del resto, sarebbe stato onere del sig.
nelle more del trasferimento adottare gli accorgimenti necessari per evitare Pt_1
inconvenienti e disguidi relativi alla corrispondenza recapitata nel luogo che, pacificamente, era l'unico indirizzo di residenza anagraficamente conoscibile da parte del notificante.
14. A tale riguardo si osserva che se è vero che le risultanze anagrafiche rivestono solo un ruolo presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da prova contraria, nel caso di specie l'abitazione di Parma via Palermo 50 è stata per anni, fin dal 2017 e fino al
27.12.2019, il luogo di residenza effettiva del sig. e il notificante, anche utilizzando Pt_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto in alcun modo verificare che l'ingiunto, eventualmente, avesse già trasferito altrove la propria residenza contrariamente a quanto risultante dal certificato anagrafico.
Deve quindi concludersi che, per ciò che riguarda la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, la stessa è stata eseguita correttamente e nell'osservanza del termine di legge, motivo per cui il decreto non è divenuto inefficace per il decorso del termine di 60 giorni.
L'opposizione proposta dal debitore è quindi tardiva e la stessa sarebbe stata ammissibile solo nel caso previsto dall'art. 650 c.p.c.
pagina 6 di 8 15. Nel caso di specie, esclusa l'irregolarità della notificazione, che come si è detto non si è verificata, il debitore avrebbe dovuto dedurre e provare il caso fortuito o la forza maggiore per giustificare la mancata tempestiva conoscenza del decreto, ma dette circostanze non sono state nemmeno adombrate dall'opponente, il quale si è limitato ad invocare l'inefficacia del decreto perché, a suo dire, notificato ad un indirizzo di residenza errato in quanto non più attuale.
Invero, se effettivamente l'appellante avesse trasferito altrove la propria residenza, prima di adeguare la realtà di fatto alle risultanze anagrafiche, sarebbe stato suo onere adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché la corrispondenza recapitata al vecchio indirizzo, nelle more del trasferimento, entrasse comunque nella sua sfera di conoscenza.
A tale riguardo si richiama Cass. civ. 25737/2008, secondo cui: “Ai fini dell'opposizione tardiva
a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore e il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la recezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”.
16. Il rigetto del primo motivo è assorbente delle ulteriori doglianze e, in conclusione,
l'impugnazione deve essere rigettata con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva: pagina 7 di 8 - rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Parte_1
liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA Controparte_1
se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 14.11.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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