TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 358/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 31/01/2025, ad ore 10,00, innanzi al got UR AT sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno per parte convenuta opposta l'avv. GIANLUCA CICCONETTI, oggi sostituito dall'avv. NICOLETTA BROGGI
Parte attrice opponente si deve ritenere precisi le conclusioni come da memoria ex art. 183/6 cpc n. 1, ossia:
In via preliminare
- Sospendere la provvisoria esecuzione dell'opposto d.i.;
In via principale
- REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo o, comunque, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento, poiché infondato sia in fatto che in diritto;
- DICHIARARE la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati tra la sig.ra e la in data Parte_1 Controparte_1 25.02.2010, come indicate nella narrativa dell'atto e, per l'effetto, REVOCARE e/o annullare e/o comunque dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
- ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1 e, conseguentemente, la non debenza di ulteriori somme spettanti alla convenuta-opposta, in relazione ai contratti di finanziamento (finanziamento revolving e prestito personale) stipulati in data 25.02.2010 dalla sig.ra e, per l'effetto, REVOCARE e/o annullare e/o comunque dichiarare la nullità Parte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
In via subordinata
- Atteso il parziale pagamento dell'obbligazione da parte della sig.ra e l'illegittimità delle Parte_1 clausole vessatorie, RIDURRE l'importo preteso dalla per tutti i motivi esposti nella Controparte_2 superiore narrativa, così come risulterà di giustizia anche all'esito di espletanda CTU e, per l'effetto, REVOCARE e/o annullare e/o comunque dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa: in via preliminare:
pagina 1 di 6 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10/21 Rg. n. 2186/20 emesso dall'intestato Tribunale, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, a norma dell'art. 648 c.p.c., per l'intero importo ingiunto ovvero quantomeno per l'importo di Euro 23.219,15 pari alle somme non contestate dall'opponente; in via preliminare in subordine: emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo non contestato di Euro 23.219,15; in via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito Controparte_ vantato da e per essa dalla procuratrice che agisce in nome e per conto Parte_2 nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della Parte_1 maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi come in decreto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale l'avv. Broggi si riporta alle note conclusive dell'avv. Cicconetti, alle ore 10,16 il got invita parte opposta ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno dopo le ore 14,00 per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2021 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. MASSIMILIANO CIARPELLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t., quale mandataria con Controparte_2 P.IVA_1 rappresentanza, in forza di procura del 18.12.2019 a rogito del Notaio di Persona_1 Pordenone rep. n. 55730 - racc. n. 41254, di (già Controparte_3
) con unico socio, a propria volta mandataria con Controparte_4 P.IVA_2 on s in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIANLUCA CICCONETTI e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicoletta Broggi in Cupra Marittima (AP), via Gorizia 14,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data …. la sig.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10/2021 (R.G. n. 2186/2020) emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo e notificatole in data 14.01.2021 (doc. n. 1), con cui le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 29.841,56 – di cui € 4.759,61 quale saldo debitore del Controparte_2 finanziamento revolving concessole da con contratto n. 017257257.0 (poi Controparte_1 rinumerato al n. 5432518789276118) del 25.02.2010 per l'importo di € 1.000,00, successivamente ampliato ad € 3.000,00 (docc. da 1 a 3 allegati al ricorso monitorio) e di cui € 25.081,95 quale saldo debitore del prestito flessibile concessole da con Controparte_1 contratto n. 017257039.2 del 25.02.2010 per l'importo di € 41.400,00, da rimborsare mediante n. 120 rate mensili di € 345,00 ciascuna (docc. 4 e 5 allegati al ricorso monitorio) - oltre ad interessi e spese della procedura monitoria liquidate.
L'opponente – eccepito in via preliminare il mancato esperimento della procedura di mediazione pagina 3 di 6 obbligatoria da parte di – eccepisce: Controparte_2
- la illegittimità della somma pretesa in relazione al contratto n. 017257039.2 per mancata doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie di cui agli artt. 22, 23 e 24 e chiede la restituzione dell'importo di € 1.862,80 addebitatole in ragione di quanto previsto nelle predette clausole a titolo di interessi, oneri e spese;
- la illegittimità della somma pretesa in relazione al contratto di finanziamento n. 0175257257.0 per mancata sottoscrizione della richiesta di aumento del fido ed illegittimità degli oneri addebitati.
Si è costituita l'opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, contestando quanto ex adverso eccepito e dedotto, ed in particolare osservando:
- che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, ma “… una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto”;
- che gli artt. 22, 23 e 24 del contratto n. 017257039.2 si limitano a prevedere le ordinarie conseguenze legate all'inadempimento del debitore e cioè la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo di restituzione del capitale e degli interessi, con l'aggiunta di una serie di voci di spesa predeterminate che vanno conteggiate sull'importo dovuto e che costituiscono il
“risarcimento” del danno causato dall'inadempimento di chi non ha restituito l'importo ricevuto;
- che anche le si volesse ritenere vessatorie, è presente la doppia sottoscrizione: in calce alla pag. 1 del contratto è presente uno spazio specifico, distinto rispetto al resto del contratto, destinato all'approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. di alcune clausole, esattamente individuate tramite il richiamo al numero dell'articolo ed alla sua intestazione, così come riportata nelle condizioni generali del contratto di cui alle successive pagg. 2 e 3, quindi, contrariamente a quanto vuol lasciare intendere controparte, non si tratta di un “richiamo cumulativo” bensì di una espressa, separata e ben distinta adesione del contraente alle clausole ivi richiamate;
- che una recente sentenza del Tribunale di Ancona (n. 1623 del 16.10.2018) ha stabilito che
“perché si realizzino gli effetti previsti dall'art. 1341, comma 2, c.c. è sufficiente che le clausole vessatorie, indipendentemente dalla loro collocazione nel modulo, siano ben individuate all'interno del contratto, in modo che l'obbligato sia stato messo in condizione di esaminare il contenuto di ogni singola clausola prima della sua accettazione”;
- che, in via subordinata, seppure le clausole indicate da controparte (22, 23 e 24) fossero considerate vessatorie e la loro specifica sottoscrizione fosse ritenuta illegittima (il che, come visto, non è e che contesta) resta ferma ed impregiudicata la validità del contratto e quindi l'obbligo di restituire il capitale erogato e gli interessi convenzionali, il che, a ben vedere, non è neppure contestata da controparte, che anzi si riconosce tacitamente obbligata in ragione del fatto che la contestazione sugli importi è espressamente limitata alla complessiva somma di Euro 1.862,80 (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione);
- che, quanto alla eccepita illegittimità della somma pretesa in relazione al contratto di finanziamento revolving n. 0175257257.0, parte attrice assume di non aver mai fatto richiesta di un aumento del capitale erogato da € 1.000,00 ad € 3.000,00 e dunque di non essere obbligato al rimborso, così tacitamente ammettendo l'esistenza del contratto, del fido e della propria obbligazione restitutoria;
- che si tratta di finanziamento revolving, la cui linea di credito è collegata ad una carta che ne permette l'utilizzo tramite le spese eseguite con la carta stessa: si mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro equivalente ad un fido, che può essere utilizzata in una o più soluzioni per effettuare delle spese, da rimborsare poi anche a rate, ripristinando così gradualmente il credito concesso e permettendo quindi di riutilizzarlo per ulteriori spese;
- che l'art. 2 del predetto contratto dedicato a “ ” – specificamente approvato e Parte_3 sottoscritto anche ai sensi dell'art. 1341 cc dalla sig.ra - prevede espressamente che: Parte_1
“… L'utilizzo del Credito Disponibile, risultante dall'estratto conto (EC), potrà essere effettuato anche con richiesta telefonica ovvero tramite ulteriori strumenti di comunicazione indicati nella lettera di conferma o negli estratti conto inviati ex art.
9. La richiesta potrà essere effettuata
pagina 4 di 6 esclusivamente dal Cliente, previa comunicazione di dati identificativi [...]”, per cui è contrattualmente prevista la possibilità per il Cliente di richiedere un aumento o una riduzione del fido mediante richiesta telefonica, come è accaduto nel caso di specie, con preventiva esatta identificazione del cliente e successivo invio di conferma scritta dell'accoglimento della richiesta;
- che l'estratto conto dei movimenti operati in relazione al rapporto in questione (docc. da 1 a 3 del fascicolo monitorio) consente un agevole riscontro del meccanismo contrattuale e della sua operatività, nonché di quanto concretamente è accaduto;
- che la contestazione relativa ad un asserito aumento di fido non richiesto può portare semmai a dedurre in giudizio un'illegittimità contrattuale con conseguente domanda di risarcimento (che non è stata dedotta, né tantomeno provata), mentre resta fermo ed incontestato l'utilizzo del fido asseritamente non richiesto e quindi l'obbligo di rimborsare l'importo utilizzato.
- che la sig.ra aveva avuto già con la comunicazione di decadenza dal beneficio del Parte_1 termine inviatale da il 6.2.2013 (doc. 6 del fascicolo monitorio) contezza dell'esposizione CP_1 debitoria maturata in relazione a tale linea di credito, ma mai prima d'ora aveva sollevato eccezioni in merito;
- che ogni preannunciata richiesta di prova orale appare del tutto superflui e quella di CTU meramente esplorativa.
Con ordinanza riservata 18.11.21 il GI designato ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 e disposto l'espletamento del tentativo di mediazione, assegnando a parte opposta il termine di gg. 15 dalla comunicazione per la richiesta ed il termine di gg. 90 per l'espletamento.
All'udienza successiva 30.9.22, preso atto della mancata adesione dell'opponente alla mediazione, il GI ha assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
Per variazione tabellare 12/22 la causa è passata in carico ad altro GI, che - viste le istanze istruttorie avanzate e preso atto del fatto che parte opponente aveva avanzato, con la prima memoria autorizzata ex art. 183/6 cpc, domanda tesa ad accertamento e dichiarazione del grave inadempimento contrattuale posto in essere da e, conseguentemente, Controparte_1 ad accertamento e dichiarazione della non debenza di ulteriori somme spettanti alla convenuta- opposta sulla base dei medesimi contratti di finanziamento (finanziamento revolving e prestito personale) – ha ritenuto “la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 187/1 cpc” ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza 7.11.24, poi differita d'ufficio.
Con decreto 10.1.25 il GI ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, inserito nell'ufficio per il processo, che ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
*
La domanda tardivamente proposta di accertamento e dichiarazione del grave inadempimento contrattuale posto in essere da non potrebbe comunque esser validamente Controparte_1 proposta nei confronti della cessionaria del credito.
Solo con la terza memoria ex art. 183/6 cpc l'opponente ha precisato l'oggetto dell'indagine contabile richiesta, ossia il superamento della soglia di usura (mai contestata in precedenza) e l'anatocismo per ammortamento alla francese (mai contestato in precedenza), con conseguente eccezione di tardività sollevata dall'opposta
Effettivamente risulta pacifico, perché documentale ed incontestato, che Parte_1
- abbia contratto il finanziamento n. 017257039.2 sottoscrivendo anche ex art. 1341 cc le clausole di cui agli artt. 22, 23 e 24 ed ottenendo la complessiva somma di € 35.000,00, impegnandosi a rimborsare l'importo di € 41.400,00 mediante n. 120 rate mensili di € 345,00 ciascuna, non tutte regolarmente versate come da estratto conto allegato al ricorso monitorio;
- abbia contratto il finanziamento revolving n. 0175257257.0, che abbia quindi avuto a disposizione l'importo di € 3.000,00 senza tuttavia provvedere all'integrale rientro.
pagina 5 di 6 Effettivamente la Ctu richiesta dall'opponente risulta esplorativa in mancanza di precisa contestazione dei conteggi dell'opposta o di CTP a sostegno.
L'opposizione deve quindi ritenersi infondata e va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
Parte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,05 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 31/01/2025
Il got avv. UR AT
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 31/01/2025, ad ore 10,00, innanzi al got UR AT sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno per parte convenuta opposta l'avv. GIANLUCA CICCONETTI, oggi sostituito dall'avv. NICOLETTA BROGGI
Parte attrice opponente si deve ritenere precisi le conclusioni come da memoria ex art. 183/6 cpc n. 1, ossia:
In via preliminare
- Sospendere la provvisoria esecuzione dell'opposto d.i.;
In via principale
- REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo o, comunque, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento, poiché infondato sia in fatto che in diritto;
- DICHIARARE la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati tra la sig.ra e la in data Parte_1 Controparte_1 25.02.2010, come indicate nella narrativa dell'atto e, per l'effetto, REVOCARE e/o annullare e/o comunque dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
- ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1 e, conseguentemente, la non debenza di ulteriori somme spettanti alla convenuta-opposta, in relazione ai contratti di finanziamento (finanziamento revolving e prestito personale) stipulati in data 25.02.2010 dalla sig.ra e, per l'effetto, REVOCARE e/o annullare e/o comunque dichiarare la nullità Parte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
In via subordinata
- Atteso il parziale pagamento dell'obbligazione da parte della sig.ra e l'illegittimità delle Parte_1 clausole vessatorie, RIDURRE l'importo preteso dalla per tutti i motivi esposti nella Controparte_2 superiore narrativa, così come risulterà di giustizia anche all'esito di espletanda CTU e, per l'effetto, REVOCARE e/o annullare e/o comunque dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa: in via preliminare:
pagina 1 di 6 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10/21 Rg. n. 2186/20 emesso dall'intestato Tribunale, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, a norma dell'art. 648 c.p.c., per l'intero importo ingiunto ovvero quantomeno per l'importo di Euro 23.219,15 pari alle somme non contestate dall'opponente; in via preliminare in subordine: emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo non contestato di Euro 23.219,15; in via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito Controparte_ vantato da e per essa dalla procuratrice che agisce in nome e per conto Parte_2 nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della Parte_1 maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi come in decreto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale l'avv. Broggi si riporta alle note conclusive dell'avv. Cicconetti, alle ore 10,16 il got invita parte opposta ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno dopo le ore 14,00 per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2021 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. MASSIMILIANO CIARPELLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t., quale mandataria con Controparte_2 P.IVA_1 rappresentanza, in forza di procura del 18.12.2019 a rogito del Notaio di Persona_1 Pordenone rep. n. 55730 - racc. n. 41254, di (già Controparte_3
) con unico socio, a propria volta mandataria con Controparte_4 P.IVA_2 on s in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIANLUCA CICCONETTI e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicoletta Broggi in Cupra Marittima (AP), via Gorizia 14,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data …. la sig.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10/2021 (R.G. n. 2186/2020) emesso in data 04.01.2021 dal Tribunale di Fermo e notificatole in data 14.01.2021 (doc. n. 1), con cui le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 29.841,56 – di cui € 4.759,61 quale saldo debitore del Controparte_2 finanziamento revolving concessole da con contratto n. 017257257.0 (poi Controparte_1 rinumerato al n. 5432518789276118) del 25.02.2010 per l'importo di € 1.000,00, successivamente ampliato ad € 3.000,00 (docc. da 1 a 3 allegati al ricorso monitorio) e di cui € 25.081,95 quale saldo debitore del prestito flessibile concessole da con Controparte_1 contratto n. 017257039.2 del 25.02.2010 per l'importo di € 41.400,00, da rimborsare mediante n. 120 rate mensili di € 345,00 ciascuna (docc. 4 e 5 allegati al ricorso monitorio) - oltre ad interessi e spese della procedura monitoria liquidate.
L'opponente – eccepito in via preliminare il mancato esperimento della procedura di mediazione pagina 3 di 6 obbligatoria da parte di – eccepisce: Controparte_2
- la illegittimità della somma pretesa in relazione al contratto n. 017257039.2 per mancata doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie di cui agli artt. 22, 23 e 24 e chiede la restituzione dell'importo di € 1.862,80 addebitatole in ragione di quanto previsto nelle predette clausole a titolo di interessi, oneri e spese;
- la illegittimità della somma pretesa in relazione al contratto di finanziamento n. 0175257257.0 per mancata sottoscrizione della richiesta di aumento del fido ed illegittimità degli oneri addebitati.
Si è costituita l'opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, contestando quanto ex adverso eccepito e dedotto, ed in particolare osservando:
- che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, ma “… una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto”;
- che gli artt. 22, 23 e 24 del contratto n. 017257039.2 si limitano a prevedere le ordinarie conseguenze legate all'inadempimento del debitore e cioè la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo di restituzione del capitale e degli interessi, con l'aggiunta di una serie di voci di spesa predeterminate che vanno conteggiate sull'importo dovuto e che costituiscono il
“risarcimento” del danno causato dall'inadempimento di chi non ha restituito l'importo ricevuto;
- che anche le si volesse ritenere vessatorie, è presente la doppia sottoscrizione: in calce alla pag. 1 del contratto è presente uno spazio specifico, distinto rispetto al resto del contratto, destinato all'approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. di alcune clausole, esattamente individuate tramite il richiamo al numero dell'articolo ed alla sua intestazione, così come riportata nelle condizioni generali del contratto di cui alle successive pagg. 2 e 3, quindi, contrariamente a quanto vuol lasciare intendere controparte, non si tratta di un “richiamo cumulativo” bensì di una espressa, separata e ben distinta adesione del contraente alle clausole ivi richiamate;
- che una recente sentenza del Tribunale di Ancona (n. 1623 del 16.10.2018) ha stabilito che
“perché si realizzino gli effetti previsti dall'art. 1341, comma 2, c.c. è sufficiente che le clausole vessatorie, indipendentemente dalla loro collocazione nel modulo, siano ben individuate all'interno del contratto, in modo che l'obbligato sia stato messo in condizione di esaminare il contenuto di ogni singola clausola prima della sua accettazione”;
- che, in via subordinata, seppure le clausole indicate da controparte (22, 23 e 24) fossero considerate vessatorie e la loro specifica sottoscrizione fosse ritenuta illegittima (il che, come visto, non è e che contesta) resta ferma ed impregiudicata la validità del contratto e quindi l'obbligo di restituire il capitale erogato e gli interessi convenzionali, il che, a ben vedere, non è neppure contestata da controparte, che anzi si riconosce tacitamente obbligata in ragione del fatto che la contestazione sugli importi è espressamente limitata alla complessiva somma di Euro 1.862,80 (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione);
- che, quanto alla eccepita illegittimità della somma pretesa in relazione al contratto di finanziamento revolving n. 0175257257.0, parte attrice assume di non aver mai fatto richiesta di un aumento del capitale erogato da € 1.000,00 ad € 3.000,00 e dunque di non essere obbligato al rimborso, così tacitamente ammettendo l'esistenza del contratto, del fido e della propria obbligazione restitutoria;
- che si tratta di finanziamento revolving, la cui linea di credito è collegata ad una carta che ne permette l'utilizzo tramite le spese eseguite con la carta stessa: si mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro equivalente ad un fido, che può essere utilizzata in una o più soluzioni per effettuare delle spese, da rimborsare poi anche a rate, ripristinando così gradualmente il credito concesso e permettendo quindi di riutilizzarlo per ulteriori spese;
- che l'art. 2 del predetto contratto dedicato a “ ” – specificamente approvato e Parte_3 sottoscritto anche ai sensi dell'art. 1341 cc dalla sig.ra - prevede espressamente che: Parte_1
“… L'utilizzo del Credito Disponibile, risultante dall'estratto conto (EC), potrà essere effettuato anche con richiesta telefonica ovvero tramite ulteriori strumenti di comunicazione indicati nella lettera di conferma o negli estratti conto inviati ex art.
9. La richiesta potrà essere effettuata
pagina 4 di 6 esclusivamente dal Cliente, previa comunicazione di dati identificativi [...]”, per cui è contrattualmente prevista la possibilità per il Cliente di richiedere un aumento o una riduzione del fido mediante richiesta telefonica, come è accaduto nel caso di specie, con preventiva esatta identificazione del cliente e successivo invio di conferma scritta dell'accoglimento della richiesta;
- che l'estratto conto dei movimenti operati in relazione al rapporto in questione (docc. da 1 a 3 del fascicolo monitorio) consente un agevole riscontro del meccanismo contrattuale e della sua operatività, nonché di quanto concretamente è accaduto;
- che la contestazione relativa ad un asserito aumento di fido non richiesto può portare semmai a dedurre in giudizio un'illegittimità contrattuale con conseguente domanda di risarcimento (che non è stata dedotta, né tantomeno provata), mentre resta fermo ed incontestato l'utilizzo del fido asseritamente non richiesto e quindi l'obbligo di rimborsare l'importo utilizzato.
- che la sig.ra aveva avuto già con la comunicazione di decadenza dal beneficio del Parte_1 termine inviatale da il 6.2.2013 (doc. 6 del fascicolo monitorio) contezza dell'esposizione CP_1 debitoria maturata in relazione a tale linea di credito, ma mai prima d'ora aveva sollevato eccezioni in merito;
- che ogni preannunciata richiesta di prova orale appare del tutto superflui e quella di CTU meramente esplorativa.
Con ordinanza riservata 18.11.21 il GI designato ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 10/2021 emesso in data 04.01.2021 e disposto l'espletamento del tentativo di mediazione, assegnando a parte opposta il termine di gg. 15 dalla comunicazione per la richiesta ed il termine di gg. 90 per l'espletamento.
All'udienza successiva 30.9.22, preso atto della mancata adesione dell'opponente alla mediazione, il GI ha assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
Per variazione tabellare 12/22 la causa è passata in carico ad altro GI, che - viste le istanze istruttorie avanzate e preso atto del fatto che parte opponente aveva avanzato, con la prima memoria autorizzata ex art. 183/6 cpc, domanda tesa ad accertamento e dichiarazione del grave inadempimento contrattuale posto in essere da e, conseguentemente, Controparte_1 ad accertamento e dichiarazione della non debenza di ulteriori somme spettanti alla convenuta- opposta sulla base dei medesimi contratti di finanziamento (finanziamento revolving e prestito personale) – ha ritenuto “la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 187/1 cpc” ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza 7.11.24, poi differita d'ufficio.
Con decreto 10.1.25 il GI ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, inserito nell'ufficio per il processo, che ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
*
La domanda tardivamente proposta di accertamento e dichiarazione del grave inadempimento contrattuale posto in essere da non potrebbe comunque esser validamente Controparte_1 proposta nei confronti della cessionaria del credito.
Solo con la terza memoria ex art. 183/6 cpc l'opponente ha precisato l'oggetto dell'indagine contabile richiesta, ossia il superamento della soglia di usura (mai contestata in precedenza) e l'anatocismo per ammortamento alla francese (mai contestato in precedenza), con conseguente eccezione di tardività sollevata dall'opposta
Effettivamente risulta pacifico, perché documentale ed incontestato, che Parte_1
- abbia contratto il finanziamento n. 017257039.2 sottoscrivendo anche ex art. 1341 cc le clausole di cui agli artt. 22, 23 e 24 ed ottenendo la complessiva somma di € 35.000,00, impegnandosi a rimborsare l'importo di € 41.400,00 mediante n. 120 rate mensili di € 345,00 ciascuna, non tutte regolarmente versate come da estratto conto allegato al ricorso monitorio;
- abbia contratto il finanziamento revolving n. 0175257257.0, che abbia quindi avuto a disposizione l'importo di € 3.000,00 senza tuttavia provvedere all'integrale rientro.
pagina 5 di 6 Effettivamente la Ctu richiesta dall'opponente risulta esplorativa in mancanza di precisa contestazione dei conteggi dell'opposta o di CTP a sostegno.
L'opposizione deve quindi ritenersi infondata e va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
Parte_1
2) condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,05 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 31/01/2025
Il got avv. UR AT
pagina 6 di 6