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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, alla scadenza del termine del 26.3.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42 /2024 RCL promossa con ricorso depositato il 09/01/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCACARO ELISA e dell'avv. MINNELLA GRAZIA MARIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_3
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 9.1.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato e Controparte_1
di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare, previa disapplicazione della normativa nazionale, il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cosiddetta carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; conseguentemente, condannare il
[...]
all'accredito di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, sulla Controparte_1
1 carta del docente secondo il sistema proprio di essa o altro strumento equipollente in favore del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, la declaratoria di incompetenza territoriale, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato, tantopiù a coloro che come la ricorrente per gli anni in contestazione risultavano assunti quale personale ATA di ruolo dal
1.9.2009 inizialmente in provincia di Palermo e dal 1.9.2021 presso l'Istituto Superiore Virgilio di Mussomeli (CL). In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal . Infatti, CP_1
come documentato dalla stessa ricorrente, al momento del deposito del ricorso (9.1.2024), la stessa, avendo chiesto e ottenuto l'aspettativa non retribuita dal servizio di personale ATA ex art. 59 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola (doc.
1-3 allegati alle note di trattazione scritta), ha potuto esercitare attività di docenza dal 27.9.2023 al 30.6.2024 presso l'I.C.S. Borgo Roma Est di Verona (doc. 5 e 6 ric.) sino al termine delle attività didattiche (così come nei precedenti anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, doc.
1-5 ric.). La giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass., 506/2019 e 6458/2018) ha affermato che: “Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5,in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;
ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente (purché dotata di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività), e non al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, anche nel caso in cui vi sia un'assegnazione temporanea da un
2 ufficio all'altro della stessa amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza per territorio del tribunale del lavoro nel cui circondario era situato l'istituto scolastico, a cui il dipendente, destinato stabilmente ad altro istituto, era stato temporaneamente assegnato)”. Il fatto che il rapporto di ruolo fosse radicato al tempo in provincia di Caltanissetta, non appare dunque dirimente poichè, “diversamente argomentando
(come ad es. nelle ipotesi decise da Cass. nn. 20724 del 2012, 22386 del 2013, 4946 del 2014, citate dall'ordinanza impugnata), si finirebbe con il contraddire il principio già ricordato secondo cui il giudice competente nelle controversie dei pubblici dipendenti dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni, così vulnerandosi la ratio legis di radicare la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (così Cass., 6458/2018).
4. Nel merito, le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.1 La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
4.2 Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
3 la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
4.3. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma tuttavia non è applicabile ai docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
5. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come documentato (doc. 4 note di trattazione scritta), è docente di ruolo dal 3.9.2024 (in servizio presso l'I.C. Santa Croce di Verona) quindi “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato e ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al
30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
6. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
4 7. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00.
Verona, 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alessandro Gasparini
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