Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 138/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
,rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Luciano Masullo Parte 1
RICORRENTE
E
CP in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: accertamento requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP 1.1. Integrato il contraddittorio, I' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Quindi, la causa, istruita con CTU medico legale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito esposti.
'Ed invero, il CTU riconvocato, dott. Persona 1 ha accertato che la ricorrente si trova nella condizione sanitaria per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della nuova documentazione medica prodotta ha evidenziato che: "Dalla certificazione allegata agli atti esaminata e dalla visita effettuata in data odierna, emerge che la sig.ra Parte 1 risulta affetta dalle seguenti patologie: ESITI DI RESEZIONE ANTERIORE
DEL RETTO PER CP 2 GIÀ RADIO E CHEMIOTRATTATO ED IN CONTINUITÀ DI [...]
IPERTENSIVA DECADIMENTO COGNITIVO DI GRADO SEVERO POLIARTROSI CON Controparte_3 invalidità 100% IL SEVERO QUADRO INSTABILITA' Controparte_4 DEPRESSIONE CP 5 Con PATOLOGICO DELLA RICORRENTE, ATTESTATO CON CERTIFICAZIONI GERIATRICHE, NEUROLOGICHE E
RENDERLA SOGGETTO FRAGILE E NON AUTOSUFFICIENTE NELLA DEAMBULAZIONE E NEL COMPIMENTO
DELLE FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA', RENDENDOLA PERTANTO BISOGNEVOLE DI
ASSISTENZA CONTINUA PER IL COMPIMENTO DEGLI STESSI".
II CTU ha, dunque, così concluso: "La sig.ra Parte 1 è risultata essere affetta da: ESITI DI RESEZIONE
ANTERIORE DEL RETTO PER ADENOCARCINOMA GIÀ RADIO E CHEMIOTRATTATO ED IN CONTINUITÀ DI
Controparte_3 IPERTENSIVA DECADIMENTO COGNITIVO DI GRADO SEVERO
POLIARTROSI CON INSTABILITA' STATICO-DINAMICA DEPRESSIONE ENDOREATTIVA Pertanto la si riconosce :
-INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) Percentuale 100% Data decorrenza 20.11.2023 (data certificazioni Asl
Geriatrica e Fisiatrica) NON IN GRADO di svolgere gli atti quotidiani della vita e pertanto NECESSITANTE di un'assistenza continua. Data decorrenza: 20.11.2023 -data inizio serie di certificazioni di Geriatria,
Fisiatria e Neurologia che attestano condizioni tali da renderla soggetto fragile e non autosufficiente nella deambulazione e nel compimento delle funzioni ed i compiti propri della sua età e pertanto bisognevole di assistenza continua".
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.11.2023.
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate alla luce della decorrenza successiva del requisito sanitario.
Le spese di c.t.u., liquidate in atti - sia per il presente procedimento che per il giudizio ATP RGL 4744/2022 - vengono poste definitivamente a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 138/2024, proposto da [...] Parte 1, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 20.11.2023;
spese di lite compensate;
- spese di c.t.u. del presente procedimento e del giudizio di ATP RGL 4744/2022 definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro