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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 601/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 29/7/2021 da
- C.F. Pt_1 P.IVA_1 tato e di ella Tomasello, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell di Pt_1 Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, Parte appellante contro
, CP_1 CP_2 CP_3
CP_4 CP_5 CP_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Borile e dall'Avv. Alberto Zeffin, con Studio in Padova - via Trieste n. 23, Parti appellate
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 163/2021 resa dal Tribunale di Vicenza in data 4.5.2021 e non notificata
In punto: pensione – assegno di invalidità Pt_1
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Per l'effetto, a parziale modifica delle conclusioni di cui al ricorso d'appello, chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 163/2021 pubblicata il 4.5.2021, 1 – Dichiarare prescritti i ratei di pensione di reversibilità spettante a sino all'11.7.2012 e dichiarare dovuta a la Parte_2 Parte_2 pensione di reversibilità n uota del 20% dall'agosto 2012 sino al 25.2. di lite del presente grado di giudizio compensate in caso di adesione alle conclusioni di cui sopra
Per parte appellata: - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro
– n. 163/2021, pubblicata il 4/5/2021, dichiararsi prescritti i ratei di pensione di reversibilità spettante
1 a sino all'11.7.2012, nel limite di cinque anni prima della domanda di pensione Parte_2 dell'11.7.2017, e dichiararsi dovuta a la pensione di reversibilità nella misura pro-quota Parte_2 del 20% dall'agosto 2012 sino al 25.2 la morte della madre contitolare. - Spese di lite del presente grado di giudizio compensate.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso presentato dal , con il quale quest'ultimo chiedeva Parte_2
l'accertamento del proprio diritto alla pensione di reversibilità a partire dal 19.3.1998, data della morte del padre, , nei cui confronti Persona_1 risultava a carico in quanto inabile al lavoro;
di conseguenza, chiedeva la condanna dell' al pagamento della pensione in questione e degli arretrati Pt_1 non percepiti.
1.1. Nello specifico, il primo giudice, richiamata giurisprudenza di legittimità, riteneva sussistente il requisito della vivenza a carico in quanto, pur non essendo conviventi, il padre di provvedeva al mantenimento Parte_2 dello stesso attraverso aiuti economici costanti e regolari;
(il Persona_1 padre di ), infatti, provvedeva al pagamento delle spese Parte_2 personali del figlio e alla retta presso la struttura di degenza ove questi si trovava.
Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva tre motivi d'appello, l' con atto Pt_1 depositato in data 29/7/2021.
2.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l' contestava la sussistenza Pt_3 del requisito della vivenza a carico del sig. , riconosciuto dal Persona_1 primo giudice.
In particolare, l'ente evidenziava che dalle note del 23.9.2020 e del Pt_4
29.1.2021 emergeva l'emissione di sei fatture a carico di , Persona_1 relative al secondo semestre 1997, che, tuttavia, aveva provveduto al pagamento di soltanto due di esse, vista anche l'esiguità della propria pensione (pari a lire 1.027.036, a fronte di una retta di lire 770.480), mentre le altre quattro erano state oggetto di riscossione coattiva.
In aggiunta a ciò, l' sottolineava che il viveva a carico Pt_1 Parte_2 della presso la quale era ospitato, in quanto la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento a lui riconosciute consentivano il
2 pagamento della quota sociale della retta, mentre la quota sanitaria risultava a carico dell Pt_4
Peraltro, controparte non aveva allegato alcun giustificativo delle asserite spese relative al figlio, quali vestiario o uscite organizzate, che risultavano così indimostrate.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, l' ripresentava l'eccezione di Pt_3 prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, denunciando l'omessa pronuncia in merito da parte del giudice di prime cure e chiedendo, pertanto, la limitazione dell'oggetto ai soli ratei riconosciuti dopo l'11.7.2012.
2.3. Con il terzo motivo di censura, l' evidenziava che il primo giudice Pt_1 non aveva considerato che la moglie di , nonché madre di Persona_1
, aveva percepito la pensione di reversibilità in quanto coniuge Parte_2 superstite, integrata delle maggiorazioni sociali, fino al 25.2.2017, data del decesso della medesima.
Pertanto, il figlio avrebbe maturato il diritto alla pensione di Parte_2 reversibilità soltanto in concorso con la madre, limitandosi così al 20% del totale, ai sensi dell'articolo 13, RDL 636/1939.
3. Con atto depositato in data 22.12.2022 l' dichiarava di rinunciare al Pt_1 primo motivo d'appello e di aver dato esecuzione alla sentenza;
precisava, inoltre, che manteneva in essere il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
4. Si costituivano i sigg. , , , e CP_5 CP_6 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, quali eredi del sig. , che, preso atto della rinuncia al
[...] Parte_2 primo motivo di censura, dichiaravano di aderire al secondo e al terzo motivo di appello avverso.
5. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 15/2/2024, al 17/4/2025 e, infine, al 9/10/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa sulle conclusioni concordemente precisate dalle parti
*
6. L'appello, così come riformulato dalla parte appellante, che ha rinunciato al primo motivo di gravame, deve essere accolto, così come peraltro richiesto – si vedano le conclusioni rassegnate – dalla parte appellata.
7. Deve innanzitutto essere dato atto della rinuncia da parte di al primo Pt_1 motivo di appello, essendo in ogni caso qui doveroso evidenziare come la
3 pronuncia di primo grado si palesi, con riferimento all'oggetto del primo motivo di impugnazione, perfettamente coerente con i principii più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
8. Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, sulla cui fondatezza le parti – al pari del Collegio giudicante - evidentemente concordano, è qui necessario innanzitutto rilevare come certamente la pronuncia di primo grado avesse omesso di statuire in ordine ai profili sollevati con il gravame, non avendo il giudice di prime cure provveduto sulle difese sviluppate da in Pt_1 punto prescrizione ed in merito alla determinazione della quota di spettanza del della pensione di reversibilità di cui si discute. Parte_2
8.1. Trattasi quindi di tematiche pacificamente sollevate in primo grado e, inoltre, fondate.
Ed infatti, sotto il primo profilo, pacifico che aveva presentato Parte_2 domanda di pensione di reversibilità in data 11.7.2017, è evidente che a tale data erano certamente prescritti – vertendosi in materia di prescrizione quinquennale - tutti i ratei arretrati maturati ante quinquennio dalla domanda, e perciò sino all'11.7.2012.
8.2. Parimenti fondata la seconda eccezione sollevata da posto che, ai Pt_1 sensi dell'art. L'art. 13, co. 2, RDL n. 636/1939 (come poi modificato), spettava a , dal 19.3.1998 al 25.2.2017, pensione di reversibilità Parte_2 nella misura del 20% posto che – il dato è pacifico – la madre di Pt_2
- -, quale coniuge superstite convivente, aveva fatto
[...] Persona_2 domanda di pensione di reversibilità dopo la morte del marito Persona_1 ed le aveva riconosciuto la relativa pensione (pensione sempre pagato Pt_1 sino al decesso della avvenuto il 25.2.2017). Per_2
9. Pertanto, le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite dal Collegio così come riportate nel dispositivo della presente sentenza.
10. Stante l'accordo delle parti sul punto, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dato atto della rinuncia al primo motivo di appello e, quindi, in accoglimento dell'appello così come riformulato ed in parziale riforma della sentenza
4 impugnata, dichiara prescritti i ratei di pensione di reversibilità spettante a sino all'11.7.2012 e dichiara dovuta a la Parte_2 Parte_2 pensione di reversibilità nella misura pro-quota del 20% dall'agosto 2012 sino al 25.2.2017;
- compensa in via integrale le spese di lite del presente grado di appello.
Venezia, 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 29/7/2021 da
- C.F. Pt_1 P.IVA_1 tato e di ella Tomasello, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell di Pt_1 Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, Parte appellante contro
, CP_1 CP_2 CP_3
CP_4 CP_5 CP_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Borile e dall'Avv. Alberto Zeffin, con Studio in Padova - via Trieste n. 23, Parti appellate
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 163/2021 resa dal Tribunale di Vicenza in data 4.5.2021 e non notificata
In punto: pensione – assegno di invalidità Pt_1
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Per l'effetto, a parziale modifica delle conclusioni di cui al ricorso d'appello, chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 163/2021 pubblicata il 4.5.2021, 1 – Dichiarare prescritti i ratei di pensione di reversibilità spettante a sino all'11.7.2012 e dichiarare dovuta a la Parte_2 Parte_2 pensione di reversibilità n uota del 20% dall'agosto 2012 sino al 25.2. di lite del presente grado di giudizio compensate in caso di adesione alle conclusioni di cui sopra
Per parte appellata: - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro
– n. 163/2021, pubblicata il 4/5/2021, dichiararsi prescritti i ratei di pensione di reversibilità spettante
1 a sino all'11.7.2012, nel limite di cinque anni prima della domanda di pensione Parte_2 dell'11.7.2017, e dichiararsi dovuta a la pensione di reversibilità nella misura pro-quota Parte_2 del 20% dall'agosto 2012 sino al 25.2 la morte della madre contitolare. - Spese di lite del presente grado di giudizio compensate.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso presentato dal , con il quale quest'ultimo chiedeva Parte_2
l'accertamento del proprio diritto alla pensione di reversibilità a partire dal 19.3.1998, data della morte del padre, , nei cui confronti Persona_1 risultava a carico in quanto inabile al lavoro;
di conseguenza, chiedeva la condanna dell' al pagamento della pensione in questione e degli arretrati Pt_1 non percepiti.
1.1. Nello specifico, il primo giudice, richiamata giurisprudenza di legittimità, riteneva sussistente il requisito della vivenza a carico in quanto, pur non essendo conviventi, il padre di provvedeva al mantenimento Parte_2 dello stesso attraverso aiuti economici costanti e regolari;
(il Persona_1 padre di ), infatti, provvedeva al pagamento delle spese Parte_2 personali del figlio e alla retta presso la struttura di degenza ove questi si trovava.
Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva tre motivi d'appello, l' con atto Pt_1 depositato in data 29/7/2021.
2.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l' contestava la sussistenza Pt_3 del requisito della vivenza a carico del sig. , riconosciuto dal Persona_1 primo giudice.
In particolare, l'ente evidenziava che dalle note del 23.9.2020 e del Pt_4
29.1.2021 emergeva l'emissione di sei fatture a carico di , Persona_1 relative al secondo semestre 1997, che, tuttavia, aveva provveduto al pagamento di soltanto due di esse, vista anche l'esiguità della propria pensione (pari a lire 1.027.036, a fronte di una retta di lire 770.480), mentre le altre quattro erano state oggetto di riscossione coattiva.
In aggiunta a ciò, l' sottolineava che il viveva a carico Pt_1 Parte_2 della presso la quale era ospitato, in quanto la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento a lui riconosciute consentivano il
2 pagamento della quota sociale della retta, mentre la quota sanitaria risultava a carico dell Pt_4
Peraltro, controparte non aveva allegato alcun giustificativo delle asserite spese relative al figlio, quali vestiario o uscite organizzate, che risultavano così indimostrate.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, l' ripresentava l'eccezione di Pt_3 prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, denunciando l'omessa pronuncia in merito da parte del giudice di prime cure e chiedendo, pertanto, la limitazione dell'oggetto ai soli ratei riconosciuti dopo l'11.7.2012.
2.3. Con il terzo motivo di censura, l' evidenziava che il primo giudice Pt_1 non aveva considerato che la moglie di , nonché madre di Persona_1
, aveva percepito la pensione di reversibilità in quanto coniuge Parte_2 superstite, integrata delle maggiorazioni sociali, fino al 25.2.2017, data del decesso della medesima.
Pertanto, il figlio avrebbe maturato il diritto alla pensione di Parte_2 reversibilità soltanto in concorso con la madre, limitandosi così al 20% del totale, ai sensi dell'articolo 13, RDL 636/1939.
3. Con atto depositato in data 22.12.2022 l' dichiarava di rinunciare al Pt_1 primo motivo d'appello e di aver dato esecuzione alla sentenza;
precisava, inoltre, che manteneva in essere il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
4. Si costituivano i sigg. , , , e CP_5 CP_6 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, quali eredi del sig. , che, preso atto della rinuncia al
[...] Parte_2 primo motivo di censura, dichiaravano di aderire al secondo e al terzo motivo di appello avverso.
5. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 15/2/2024, al 17/4/2025 e, infine, al 9/10/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa sulle conclusioni concordemente precisate dalle parti
*
6. L'appello, così come riformulato dalla parte appellante, che ha rinunciato al primo motivo di gravame, deve essere accolto, così come peraltro richiesto – si vedano le conclusioni rassegnate – dalla parte appellata.
7. Deve innanzitutto essere dato atto della rinuncia da parte di al primo Pt_1 motivo di appello, essendo in ogni caso qui doveroso evidenziare come la
3 pronuncia di primo grado si palesi, con riferimento all'oggetto del primo motivo di impugnazione, perfettamente coerente con i principii più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
8. Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, sulla cui fondatezza le parti – al pari del Collegio giudicante - evidentemente concordano, è qui necessario innanzitutto rilevare come certamente la pronuncia di primo grado avesse omesso di statuire in ordine ai profili sollevati con il gravame, non avendo il giudice di prime cure provveduto sulle difese sviluppate da in Pt_1 punto prescrizione ed in merito alla determinazione della quota di spettanza del della pensione di reversibilità di cui si discute. Parte_2
8.1. Trattasi quindi di tematiche pacificamente sollevate in primo grado e, inoltre, fondate.
Ed infatti, sotto il primo profilo, pacifico che aveva presentato Parte_2 domanda di pensione di reversibilità in data 11.7.2017, è evidente che a tale data erano certamente prescritti – vertendosi in materia di prescrizione quinquennale - tutti i ratei arretrati maturati ante quinquennio dalla domanda, e perciò sino all'11.7.2012.
8.2. Parimenti fondata la seconda eccezione sollevata da posto che, ai Pt_1 sensi dell'art. L'art. 13, co. 2, RDL n. 636/1939 (come poi modificato), spettava a , dal 19.3.1998 al 25.2.2017, pensione di reversibilità Parte_2 nella misura del 20% posto che – il dato è pacifico – la madre di Pt_2
- -, quale coniuge superstite convivente, aveva fatto
[...] Persona_2 domanda di pensione di reversibilità dopo la morte del marito Persona_1 ed le aveva riconosciuto la relativa pensione (pensione sempre pagato Pt_1 sino al decesso della avvenuto il 25.2.2017). Per_2
9. Pertanto, le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite dal Collegio così come riportate nel dispositivo della presente sentenza.
10. Stante l'accordo delle parti sul punto, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dato atto della rinuncia al primo motivo di appello e, quindi, in accoglimento dell'appello così come riformulato ed in parziale riforma della sentenza
4 impugnata, dichiara prescritti i ratei di pensione di reversibilità spettante a sino all'11.7.2012 e dichiara dovuta a la Parte_2 Parte_2 pensione di reversibilità nella misura pro-quota del 20% dall'agosto 2012 sino al 25.2.2017;
- compensa in via integrale le spese di lite del presente grado di appello.
Venezia, 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
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