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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8647/2021
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8647/2021
All'udienza del 19/02/2025 è presente l'avv. Pietro Marinucci in sostituzione dell'avv.
SORMANI PAOLO, per parte attrice. E' altresì presente la dott.ssa Anna Bottinelli in sostituzione dell'avv. MORO RICCARDO per parte convenuta.
I difensori concludono riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e insistono nell'accoglimento delle rispettive richieste.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.46, assente i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 8647/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8647 /2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del l.r. p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SORMANI PAOLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9 00192 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MORO RICCARDO;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata il 22.01.2021 parte attrice ha dedotto:
• Che: “In data 20.03.2018, alle ore 18:50 circa, nel Comune di
Roma, il signor alla guida del motociclo Honda SH 150 tg. Parte_2
BM12719, di proprietà del signor assicurato per la con CP_1 CP_2
polizza n. 1/64571/30/633826903, percorreva Controparte_3
piazza Meucci;
2. Il signor giunto all'intersezione semaforica Parte_2
con via Cardano, si immetteva, con manovra di svolta a destra, nella predetta via, dove, all'altezza del civico 145, investiva le signore e Parte_3
che, a piedi, stavano effettuando l'attraversamento della Parte_4
strada; 3. L'investimento si verificava al centro della carreggiata, come emerge
sia dal verbale di incidente stradale sia dalle dichiarazioni testimoniali rese
dalle signore e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che assistevano all'investimento”;
• Che le signore rimaste coinvolte nel sinistro avevano chiesto ad essa attrice il risarcimento del danno e che erano state liquidate le somme di €
3.200,00, oltre € 520,00 per le spese legali, e la signora con Parte_4
l'importo di € 65.500,00, oltre € 8.000,00 per le spese legali;
• Che: “Gli agenti intervenuti rilevavano, poi, che il signor Pt_2
in data 20.03.2018, si era messo alla guida senza aver conseguito la
[...]
patente di guida, in violazione degli artt. 115 e 116 del Codice della Strada, con
conseguente inoperatività della polizza assicurativa in base alla quale, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione: “Salvo che non sia diversamente convenuto,
l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”;
rilevato che la citazione così conclude: “nel merito: accertata e dichiarata
la prevalente responsabilità del signor conducente del Parte_2
motociclo Honda SH 150 tg. BM12719, di proprietà del signor CP_1
assicurato con nella causazione del sinistro di Controparte_3
cui in parola, accertata e dichiarata, altresì, l'inoperatività della garanzia
assicurativa per i motivi di cui in narrativa, dato atto che
[...]
liquidava la somma complessiva di € 77.220,00, di cui € Controparte_3
3.200,00 alla signora , oltre € 520,00 per spese legali, ed € Parte_3
65.500,00 alla signora oltre € 8.000,00 per spese legali, già Parte_4
dedotto il loro accertato contributo colposo, condannare il convenuto, ai sensi
dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, al pagamento in favore di Controparte_3
della somma complessiva di € 77.220,00 nonché alla rifusione delle spese
[...]
sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 1.510,56, di cui € 109,80 per spese di avvio (comprensive di IVA) e € 1.400,75 per compensi professionali
(comprensivi di spese generali, IVA e CPA), come da D.M. n. 37/2018, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia da contenersi entro i limiti di
valore di cui alla lettera e) dell'art. 13 del T.U. delle Spese di Giustizia”;
rilevato che il convenuto si è costituito deducendo: i. che le signore investite avevano attraversato senza utilizzare le strisce pedonali presenti a meno di 100 metri dal punto dell'investimento, attraversando i veicoli parcheggiati in doppia fila davanti a dei cassonetti dell'immondizia, in condizione di pioggia;
ii. l'adeguatezza della velocità tenuta dal mezzo investitore e l'integrale imputabilità del sinistro alla condotta tenuta dai pedoni;
iii. l'eccessiva quantificazione del danno;
iv. di non contestare l'inapplicabilità della polizza;
rilevato che la comparsa così conclude: “in via principale, respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei
procuratori antistatari”;
rilevato che nel corso del giudizio è stata espletata ctu medico legale e che il ctu ha così quantificato la compromissione dell'integrità psicofisica subita dalle signore investite:
i. 20% di invalidità permanente, giorni 19 di Parte_5
inabilità temporanea assoluta al 100%, giorni 20 di inabilità
temporanea parziale al 75%, giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 40 di inabilità temporanea al 25%;
ii. : 2% di invalidità permanente, giorni 10 di 0 Parte_3
temporanea parziale al 75%, giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 10 di inabilità temporanea al 25%;
rilevato che nel corso del giudizio è stata assunta prova orale coi seguenti testimoni: i. che riferito: “E' vero che quando i pedoni Testimone_2
attraversavano Via Cardano la visuale era libera ed il motociclo si trovava in
Piazza Meucci” “vero che l'investimento si verificava al centro della carreggiata dopo che i pedoni avevano percorso diversi metri” (cfr. verbale di udienza del 09.05.2024; ii. che ha riferito: “non ho visto Testimone_1
l'incidente perché avevo già attraversato la strada” (cfr. verbale di udienza del
22.06.2023);
ritenuto di prestare adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da
sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone
la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era,
da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione
ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed
anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di
avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si
verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che
procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione
stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017,
n. 4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del
comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre
necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico
dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della
condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente
prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in
relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140);
ritenuto che parte attrice ha documentato (doc.4) il luogo di investimento dei pedoni tramite fotografie -di cui una viene riprodotta a seguire per una migliore comprensione della motivazione;
ritenuto che
lo stato dei luoghi e il punto di investimento dei pedoni è stato confermato dalle deposizioni testimoniali assunte nel presente procedimento;
ritenuto che il sinistro si è quindi verificato in un punto in cui la visuale era libera e nel quale i pedoni avevano già impegnato buona parte della via da attraversare;
ritenuto che pertanto, pur se è vero che i pedoni hanno attraversato fuori dalle strisce, deve comunque evidenziarsi l'onere del conducente del mezzo a motore di tenere un'andatura che consenta il tempestivo arresto al fine di non arrecare danno agli altri utenti della strada ove necessario;
ritenuto, quindi, che va integralmente addebitata al conducente del motociclo la causa del sinistro;
ritenuto che non osta alla considerazione che precede la circostanza che potessero esservi delle strisce pedonali a breve distanza posto che tale circostanza -di eventuale rilievo amministrativo- non elideva gli obblighi di condotta del conducente del mezzo a motore, né vale a distribuire diversamente l'onere della prova in ordine alla disposizione di cui all'art.2054 co.1 cc;
ritenuto che -stante quanto appurato dal ctu nella presente sede e alla luce delle tabelle del tribunale di Roma in ordine al risarcimento delle cd. lesioni da macropermanenti e dell'art.139 cod. ass. per quanto riguarda le lesioni micropermanenti- tenuto conto del tempo di verificazione del sinistro e del momento di pagamento delle somme da parte dell'assicurazione, trattandosi di debito di valore avrebbe dovuto essere corrisposto ai pedoni l'importo complessivo di euro 55.219,18 quale ristoro della compromissione dell'integrità
psicofiscica;
ritenuto che
dal giorno della notifica della citazione decorrono gli interessi
ex art.1284 co.4 cc di tal che alla data odierna sono dovuti euro 77.781,88;
ritenuto che non vi è in atti alcun elemento per provare e stimare la congruità delle spese di patrocinio liquidate in favore dei pedoni di tal che nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo;
ritenuto che sono dovuti a parte attrice gli importi per il giudizio di mediazione documentati in atti e pari a complessivi euro 1.620,35 importo che,
con gli interessi ex art.1284 co.4 cpc, ammonta alla data odierna a euro 2.394,61;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
CONDANNA il convenuto al pagamento dell'importo di euro 80.176,49, oltre interessi di legge dalla presente data al saldo;
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 15.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso forfettario spese di lite;
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 19/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8647/2021
All'udienza del 19/02/2025 è presente l'avv. Pietro Marinucci in sostituzione dell'avv.
SORMANI PAOLO, per parte attrice. E' altresì presente la dott.ssa Anna Bottinelli in sostituzione dell'avv. MORO RICCARDO per parte convenuta.
I difensori concludono riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e insistono nell'accoglimento delle rispettive richieste.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.46, assente i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 8647/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8647 /2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del l.r. p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SORMANI PAOLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9 00192 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MORO RICCARDO;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata il 22.01.2021 parte attrice ha dedotto:
• Che: “In data 20.03.2018, alle ore 18:50 circa, nel Comune di
Roma, il signor alla guida del motociclo Honda SH 150 tg. Parte_2
BM12719, di proprietà del signor assicurato per la con CP_1 CP_2
polizza n. 1/64571/30/633826903, percorreva Controparte_3
piazza Meucci;
2. Il signor giunto all'intersezione semaforica Parte_2
con via Cardano, si immetteva, con manovra di svolta a destra, nella predetta via, dove, all'altezza del civico 145, investiva le signore e Parte_3
che, a piedi, stavano effettuando l'attraversamento della Parte_4
strada; 3. L'investimento si verificava al centro della carreggiata, come emerge
sia dal verbale di incidente stradale sia dalle dichiarazioni testimoniali rese
dalle signore e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che assistevano all'investimento”;
• Che le signore rimaste coinvolte nel sinistro avevano chiesto ad essa attrice il risarcimento del danno e che erano state liquidate le somme di €
3.200,00, oltre € 520,00 per le spese legali, e la signora con Parte_4
l'importo di € 65.500,00, oltre € 8.000,00 per le spese legali;
• Che: “Gli agenti intervenuti rilevavano, poi, che il signor Pt_2
in data 20.03.2018, si era messo alla guida senza aver conseguito la
[...]
patente di guida, in violazione degli artt. 115 e 116 del Codice della Strada, con
conseguente inoperatività della polizza assicurativa in base alla quale, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione: “Salvo che non sia diversamente convenuto,
l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”;
rilevato che la citazione così conclude: “nel merito: accertata e dichiarata
la prevalente responsabilità del signor conducente del Parte_2
motociclo Honda SH 150 tg. BM12719, di proprietà del signor CP_1
assicurato con nella causazione del sinistro di Controparte_3
cui in parola, accertata e dichiarata, altresì, l'inoperatività della garanzia
assicurativa per i motivi di cui in narrativa, dato atto che
[...]
liquidava la somma complessiva di € 77.220,00, di cui € Controparte_3
3.200,00 alla signora , oltre € 520,00 per spese legali, ed € Parte_3
65.500,00 alla signora oltre € 8.000,00 per spese legali, già Parte_4
dedotto il loro accertato contributo colposo, condannare il convenuto, ai sensi
dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, al pagamento in favore di Controparte_3
della somma complessiva di € 77.220,00 nonché alla rifusione delle spese
[...]
sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 1.510,56, di cui € 109,80 per spese di avvio (comprensive di IVA) e € 1.400,75 per compensi professionali
(comprensivi di spese generali, IVA e CPA), come da D.M. n. 37/2018, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia da contenersi entro i limiti di
valore di cui alla lettera e) dell'art. 13 del T.U. delle Spese di Giustizia”;
rilevato che il convenuto si è costituito deducendo: i. che le signore investite avevano attraversato senza utilizzare le strisce pedonali presenti a meno di 100 metri dal punto dell'investimento, attraversando i veicoli parcheggiati in doppia fila davanti a dei cassonetti dell'immondizia, in condizione di pioggia;
ii. l'adeguatezza della velocità tenuta dal mezzo investitore e l'integrale imputabilità del sinistro alla condotta tenuta dai pedoni;
iii. l'eccessiva quantificazione del danno;
iv. di non contestare l'inapplicabilità della polizza;
rilevato che la comparsa così conclude: “in via principale, respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei
procuratori antistatari”;
rilevato che nel corso del giudizio è stata espletata ctu medico legale e che il ctu ha così quantificato la compromissione dell'integrità psicofisica subita dalle signore investite:
i. 20% di invalidità permanente, giorni 19 di Parte_5
inabilità temporanea assoluta al 100%, giorni 20 di inabilità
temporanea parziale al 75%, giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 40 di inabilità temporanea al 25%;
ii. : 2% di invalidità permanente, giorni 10 di 0 Parte_3
temporanea parziale al 75%, giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 10 di inabilità temporanea al 25%;
rilevato che nel corso del giudizio è stata assunta prova orale coi seguenti testimoni: i. che riferito: “E' vero che quando i pedoni Testimone_2
attraversavano Via Cardano la visuale era libera ed il motociclo si trovava in
Piazza Meucci” “vero che l'investimento si verificava al centro della carreggiata dopo che i pedoni avevano percorso diversi metri” (cfr. verbale di udienza del 09.05.2024; ii. che ha riferito: “non ho visto Testimone_1
l'incidente perché avevo già attraversato la strada” (cfr. verbale di udienza del
22.06.2023);
ritenuto di prestare adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da
sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone
la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era,
da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione
ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed
anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di
avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si
verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che
procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione
stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017,
n. 4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del
comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre
necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico
dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della
condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente
prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in
relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140);
ritenuto che parte attrice ha documentato (doc.4) il luogo di investimento dei pedoni tramite fotografie -di cui una viene riprodotta a seguire per una migliore comprensione della motivazione;
ritenuto che
lo stato dei luoghi e il punto di investimento dei pedoni è stato confermato dalle deposizioni testimoniali assunte nel presente procedimento;
ritenuto che il sinistro si è quindi verificato in un punto in cui la visuale era libera e nel quale i pedoni avevano già impegnato buona parte della via da attraversare;
ritenuto che pertanto, pur se è vero che i pedoni hanno attraversato fuori dalle strisce, deve comunque evidenziarsi l'onere del conducente del mezzo a motore di tenere un'andatura che consenta il tempestivo arresto al fine di non arrecare danno agli altri utenti della strada ove necessario;
ritenuto, quindi, che va integralmente addebitata al conducente del motociclo la causa del sinistro;
ritenuto che non osta alla considerazione che precede la circostanza che potessero esservi delle strisce pedonali a breve distanza posto che tale circostanza -di eventuale rilievo amministrativo- non elideva gli obblighi di condotta del conducente del mezzo a motore, né vale a distribuire diversamente l'onere della prova in ordine alla disposizione di cui all'art.2054 co.1 cc;
ritenuto che -stante quanto appurato dal ctu nella presente sede e alla luce delle tabelle del tribunale di Roma in ordine al risarcimento delle cd. lesioni da macropermanenti e dell'art.139 cod. ass. per quanto riguarda le lesioni micropermanenti- tenuto conto del tempo di verificazione del sinistro e del momento di pagamento delle somme da parte dell'assicurazione, trattandosi di debito di valore avrebbe dovuto essere corrisposto ai pedoni l'importo complessivo di euro 55.219,18 quale ristoro della compromissione dell'integrità
psicofiscica;
ritenuto che
dal giorno della notifica della citazione decorrono gli interessi
ex art.1284 co.4 cc di tal che alla data odierna sono dovuti euro 77.781,88;
ritenuto che non vi è in atti alcun elemento per provare e stimare la congruità delle spese di patrocinio liquidate in favore dei pedoni di tal che nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo;
ritenuto che sono dovuti a parte attrice gli importi per il giudizio di mediazione documentati in atti e pari a complessivi euro 1.620,35 importo che,
con gli interessi ex art.1284 co.4 cpc, ammonta alla data odierna a euro 2.394,61;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
CONDANNA il convenuto al pagamento dell'importo di euro 80.176,49, oltre interessi di legge dalla presente data al saldo;
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 15.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso forfettario spese di lite;
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 19/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)