Art. 2.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennita' di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:
Ore notturne
comprese
Ore tra
diurne le ore 22 e le 5 Lire Lire
grado 1, 2° e 3°.......................... 187 250
grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie
dello Stato............................. 156 208
grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie 131 175
dello Stato.............................
grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie 115 154
dello Stato.............................
grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 10° o 7° e 8° del personale delle
Ferrovie dello Stato.................... 87 116
grado 11° o 9° del personale delle Ferro-
vie dello Stato e personale non di ruolo
di 1ª e 2ª categoria....................
grado 12° e 13° o 10° del personale delle
Ferrovie dello Stato e personale non di
ruolo di 3ª categoria................... 75 100
Commessi capi, primi commessi, commessi,
agenti capi tecnici, uscieri capi, agen-
ti tecnici e personale subalterno con
altre qualifiche equiparate o gradi 11°
e 12° del personale delle Ferrovie dello
Stato o commessi e primi commessi di ta-
bella B, allegato I, al regio decreto 19
luglio 1941, n. 943 , dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e sala-
riati di ruolo con qualifiche di incari-
cati stabili superiori e incaricati..... 66 91
Uscieri capi e uscieri, inservienti e
personale subalterno con altre qualifi-
che equiparate o agenti ausiliari avven-
tizi e diurnisti dell'Amministrazione
delle poste e telegrafi nonche commessi
del quadro speciale allegato II al regio
decreto 19 luglio 1941, n. 943 , del-
l'Azienda medesima, o gradi 13° e 14°
del personale delle Ferrovie dello Stato
e tutto il rimanente personale salariato
di ruolo e non di ruolo................. 62 83
Marescialli delle Forze armate e gradi
corrispondenti dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.... 78 104
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito
e gradi corrispondenti della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.... 68 91
Caporali maggiori, caporali e soldati
dell'Esercito e gradi corrispondenti
della Marina, dell'Aeronautica e dei
Corpi organizzati militarmente al servi-
zio dello Stato......................... 56 75
L'indennita' non e' dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.
Non spetta l'indennita' per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in localita' distanti meno di otto chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennita' e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.
Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in localita' distante dal primo non piu' di otto chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennita' di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'art. 2 per il grado corrispondente. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennita' di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:
Ore notturne
comprese
Ore tra
diurne le ore 22 e le 5 Lire Lire
grado 1, 2° e 3°.......................... 187 250
grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie
dello Stato............................. 156 208
grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie 131 175
dello Stato.............................
grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie 115 154
dello Stato.............................
grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 10° o 7° e 8° del personale delle
Ferrovie dello Stato.................... 87 116
grado 11° o 9° del personale delle Ferro-
vie dello Stato e personale non di ruolo
di 1ª e 2ª categoria....................
grado 12° e 13° o 10° del personale delle
Ferrovie dello Stato e personale non di
ruolo di 3ª categoria................... 75 100
Commessi capi, primi commessi, commessi,
agenti capi tecnici, uscieri capi, agen-
ti tecnici e personale subalterno con
altre qualifiche equiparate o gradi 11°
e 12° del personale delle Ferrovie dello
Stato o commessi e primi commessi di ta-
bella B, allegato I, al regio decreto 19
luglio 1941, n. 943 , dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e sala-
riati di ruolo con qualifiche di incari-
cati stabili superiori e incaricati..... 66 91
Uscieri capi e uscieri, inservienti e
personale subalterno con altre qualifi-
che equiparate o agenti ausiliari avven-
tizi e diurnisti dell'Amministrazione
delle poste e telegrafi nonche commessi
del quadro speciale allegato II al regio
decreto 19 luglio 1941, n. 943 , del-
l'Azienda medesima, o gradi 13° e 14°
del personale delle Ferrovie dello Stato
e tutto il rimanente personale salariato
di ruolo e non di ruolo................. 62 83
Marescialli delle Forze armate e gradi
corrispondenti dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.... 78 104
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito
e gradi corrispondenti della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.... 68 91
Caporali maggiori, caporali e soldati
dell'Esercito e gradi corrispondenti
della Marina, dell'Aeronautica e dei
Corpi organizzati militarmente al servi-
zio dello Stato......................... 56 75
L'indennita' non e' dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.
Non spetta l'indennita' per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in localita' distanti meno di otto chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennita' e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.
Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in localita' distante dal primo non piu' di otto chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennita' di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'art. 2 per il grado corrispondente. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.