TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 29/01/2025, alle ore 10,22, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1464/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte opponente l'Avv. CASELLA ROSARIO discute riportandosi a quanto dedotto e chiesto nelle note difensive depositate, e precisa le conclusioni riportandosi a quelle ivi formulate per parte opposta l'Avv. Angelo Rossi per delega dell'avv. SCUTIERI RAFFAELLA il quale si riporta a quanto dedotto negli scritti difensivi ed in particolare nelle note conclusive , e precisa come da note conclusive , contestando il dedotto avversario
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione .
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,20,
letti gli atti decide come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite all'udienza di discussione del 29.01.2025, all'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 20,20 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, assenti le parti, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1464/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
, con sede in viale della Pace, (C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione, nominata con D.P.R. 30 agosto 2021 (GU n.233 del 29-9- 2021), composta da: dott. Antonio Giannelli - viceprefetto;
dott.ssa
Roberta Mancuso - viceprefetto aggiunto;
dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di II fascia, area funzioni centrali, rappresentata e difesa, in conformità alla deliberazione C.S. n. _121__ del
_22/09/2022 dall'avv. Rosario Casella [C.F.: ] con studio in Cittanova, via Roma n. C.F._1
67, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia: – Email_1
fax - 0966-660096, presso il cui studio domicilia ai fine del presente giudizio, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83 cpc e 8, co. 3, DPCM 40/2016
-attore-
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con sede legale in Corso Vittorio Controparte_2 P.IVA_3
Emanuele 89900 Vibo Valentia (VV), in persona del suo Amministratore p.t. CP_3
(C.F.: ), residente in [...], rappresentato e C.F._2 Pt_1
difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Raffaella
Scutieri del Foro di Roma (CF: ), con studio in Via Cosseria n. 2 Roma, presso C.F._3
cui elegge domicilio (con indirizzi P.E.C. : fax 0635401035, Email_2
recapiti ai quali dichiara voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche degli atti inerenti al presente procedimento ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c.);
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso in data 27.07.2022 – nel procedimento monitorio r.g. n. 1228/2022 - emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi, notificato il 27-07-2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da processo verbale d'udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palmi, su ricorso proposto dalla emetteva in data 27.07.2022 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 380/2022 nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 1228/2022 col quale ingiungeva al di pagare alla società istante la complessiva somma di euro Parte_1
70.666,00, oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di canone di locazione pattuito con il contratto di locazione a uso non abitativo di natura transitoria stipulato in data 24.09.2020, relativo al periodo successivo alla scadenza contrattuale stabilita alla data del 30 giungo 2021 in virtù della clausola di rinnovo tacito del contratto.
La società deduceva in fatto l'inadempimento dell'obbligo contrattuale sorto Controparte_2
a seguito del rinnovo tacito del contratto, in mancanza di espressa disdetta da parte del Comune nel termine pattuito, e pertanto chiedeva il pagamento del canone di locazione dovuto per il periodo successivo al 30.06.2021, di cui alle fatture 1/3 del 07.10.2021 (I rata canone di locazione I trimestre a.s. 2021/2022) e 1/PA (II rata canone di locazione, II trimestre a.s. 2021/2022) del 06.06.2022.
Il Comune di , proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto Pt_1 deducendo che il contratto di locazione stipulato aveva natura transitoria, che l'immobile era destinato ad ospitare un istituto scolastico per l'anno scolastico 2020/2021 e che al termine del periodo di locazione pattuito in data 30.06.2021 l'immobile veniva sgomberato e il rapporto di locazione cessava per finita locazione a detta data, non essendo rinnovabile tacitamente in virtù del principio generale secondo il quale la volontà della P.A. può essere espressa solo in maniera espresso e nella forma scritta, richiamando in materia quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale oltre che per l'evidente incompatibilità con il procedimento previsto per la manifestazione della volontà di obbligarsi da parte della PA., anche per il fatto che la intenzione di reiterare la validità del vincolo contrattuale non può desumersi da fatti concludenti ma deve essere espressa nelle forme previste dalla Legge… (in termini Cass. Civ., sez. III, 9 agosto 2002, n. 12087).
Eccepiva in ogni caso l'invalidità della clausola negoziale che prevedeva il rinnovo tacito del contratto per violazione del precetto normativo della specifica accettazione della clausola secondo le modalità di cui all'art. 1341 c.c.
Ed infine si appallava al principio che governa le spese degli enti locali sugellato nell'art. 191 TUEL
« Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati…
Quindi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria di controparte.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante prova per testi.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione offerta in giudizio dalle parti emerge che il contratto di locazione stipulato dalla società immobiliare con il Comune di era finalizzato ad ospitare un istituto CP_2 Pt_1
scolastico durante il periodo di emergenza covid ed al fine espresso di soddisfare i precetti normativi collegati al periodo emergenziale art. 2 “ Durata del contratto “…. l'attività da esercitare nell'immobile ha, per sua natura, carattere transitorio, trattandosi di misura per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento delle attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021, per come previsto dall'art. 32 comma 2) lett. A del d.l. 104/2020“.
Il Comune di in data 14/09/2020 era risultato beneficiario di un finanziamento di € Pt_1
106.000,00, giusto avviso n. 28139 del 07/09/2020 del Ministero dell'istruzione, da utilizzare per affitti e acquisto leasing o noleggio di strutture temporanee finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico 2020- 2021 in condizioni di sicurezza, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 allora in corso.
Il contratto era stipulato per la durata di un anno scolastico precisamente dal 28.09.2020 al
30.06.2021, ma le parti si accordavano per la sua rinnovabilità, si legge testualmente “Il contratto è rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta, da comunicarsi a mezzo di racc.a.r. almeno tre mesi prima della scadenza”.
La rinnovabilità tacita del contratto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della Pubblica
Amministrazione deve essere necessariamente manifestata in forma scritta.
Infatti , si è detto il meccanismo di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, c.d. “legge sull'equo canone”, accorda al conduttore degli immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione una tutela privilegiata, a effetto legale, in termini di durata del rapporto locatizio (Cass., Sez. un., 16 maggio 2013, n. 11830); si tratta di una disciplina che trova pacificamente applicazione anche ai contratti di locazione di cui è parte la pubblica amministrazione, sia in qualità di proprietaria (Cass.
Civ., III, 13 dicembre 2000, n. 15752), sia in veste di conduttore degli immobili destinati agli specifici usi di cui all'art. 42 della stessa legge n. 392 del 1978 (Cass. civ., III, 24 luglio 2007, n. 163219), come del resto si ricava dal testo dell'art 29, comma 1, lett. b, (secondo cui il diniego del locatore della rinnovazione del contratto alla prima scadenza può essere motivato “se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico” dall'esercizio “di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali” e dell'art. 42 (a mente del quale ai “contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori” si applica “il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28”).
Per cui secondo detta giurisprudenza, alla quale intende uniformarsi anche questo Tribunale, il rinnovo tacito non richiederebbe alcuna espressa previsione nel contratto originario, trattandosi non di una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione bensì, come detto, di un effetto derivante direttamente dalla legge (Cass. civ., III, 20 marzo 2017, n. 7040), così superandosi il problema relativo al fatto che la volontà dell'amministrazione pubblica deve sempre manifestarsi con la forma scritta .
Nel caso poi di espressa previsione contrattuale, com'è nella specie, l'obbligo della forma scritta, appare assolto ab origine con la stipula del contratto, essendo in tal contesto espressa la volontà dell'ente, quindi il rinnovo è ancorato ad una precisa determinazione della p.a. espressa in forma scritta.
Nel caso di specie le parti, mutuando dalla previsione di legge , hanno introdotto nel contratto l'espressa clausola della rinnovabilità del contratto, salvo disdetta (art. 2 del contratto), pur avendo nella premessa dedotto la natura transitoria del contratto e la causa specifica per la quale veniva stipulato il contratto di locazione.
Seguendo l'orientamento giurisprudenziale prima citato, questo Giudice ritiene che quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di detta disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della Pubblica Amministrazione, deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso (Cass., sez. 1,
24/11/1999, n. 13039; Cass. sez. 3, 30/09/2016, n. 19410).
Con la delibera che approvava il contratto di locazione successivamente stipulato , il Comune aveva piena consapevolezza di vincolarsi con il locatore per due anni successivi, nel caso in cui non avesse inoltrato nel termine previsto la disdetta, avendo accettato ogni clausola del contratto ivi compresa quella contenuta nell'art. 2 sulla “durata” dello stesso.
La previsione contrattuale della rinnovabilità del contratto, in mancanza di disdetta, dunque non è affetta da alcuna invalidità, considerato che la clausola inserita in contratto è espressione della libera volontà negoziale di entrambe le parti , consapevolmente formatasi, e manifestata in forma scritta.
Il contratto è stato stipulato in condizioni di perfetta parità contrattuale e in quanto negoziato su ogni singola clausola, allo stesso non è applicabile la disciplina codicistica di cui all'art. 1341 c.c. prevista per i contratti in cui si contrappongono il contraente/predisponente lo schema negoziale, e il contraente/aderente, in una evidente posizione non paritetica e di svantaggio per quest'ultimo, fattispecie del tutto diversa da quella di causa.
Ora , tornando ai fatti di causa, nonostante la previsione negoziale della rinnovabilità in caso di mancata disdetta con lettera raccomandata ar.r. da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza pattuita, il Comune di , a cui tutela, in quanto conduttore, era introdotta la predetta clausola, Pt_1
non ha espresso la sua intenzione di non volere rinnovare il contratto dopo la prima scadenza, limitandosi a sgomberare i locali al 30.06.2021 (vd. Prova testimoniale), quando il termine per disdettare il contratto era spirato, e quindi il contratto si era già rinnovato.
In sede di prova testimoniale la dipendente Responsabile dell'area tecnica del
[...]
, colei che, in nome e per conto dell'Ente sottoscriveva il contratto, ha Parte_2
dichiarato:
ADR: io ho fatto sgomberare il locale allo scadere dell'anno. Il 30 giugno 2021 il locale era libero dai suppellettili della scuola. ADR: per quanto mi riguarda il locale, alla suddetta data del 30 giugno
2021, è stato consegnato al locatore. Non abbiamo fatto nessun verbale di consegna finale come non
è stato fatto il verbale di consegna iniziale. ADR: non abbiamo consegnato le chiavi perché non le abbiamo mai avute.
Pur volendo non dare peso, ai fini della valutazione sulla attendibilità del teste, alla contraddizione di questa ultima affermazione con quanto, invece , dalla stessa dichiarato all'atto della sottoscrizione del contratto, la testimone, che presenziava a tutte le operazioni di sgombero dei locali, non smentisce la circostanza dedotta dalla società istante della mancanza di una espressa disdetta del contratto, comunicata con le modalità previste in contratto, da parte del al locatore. Pt_1
Inoltre, dalle prove assunte emerge che lo sgombero dei locali avveniva in data 30.06.2021, ma l'immobile rimaneva nella disponibilità del conduttore perché non veniva eseguito alla presenza e nel
“contraddittorio” con il locatore con consegna del bene, infatti, non v'è prova di consegna delle chiavi né di una consegna dell'immobile testato ad esempio in un verbale (atto generalmente utilizzato nelle prassi negoziali a conclusione del un rapporto locatizio) , né della presenza di un rappresentante della società immobiliare all'atto dello sgombero per la re-immissione in possesso del bene.
La prima comunicazione scritta dello sgombero dei locali e della cessazione delle utenze da parte del alla società immobiliare è di ottobre 2021, in risposta alla diffida di pagamento inoltrata Pt_1
dalla società immobiliare per i canoni maturati e non pagati.
Il Comune di in data 26.10.2021 in risposta alla richiesta di pagamento della fattura n 1/3 Pt_1 del 7.10.2021 rilevava che l'immobile locato era stato restituito , previo sgombero dei locali, sin dal
30.06.2021, tuttavia quest'ultima circostanza non ha trovato, in giudizio, alcun riscontro probatorio.
Il semplice sgombero dei locali, senza la formale restituzione del bene al locatore impedisce a questi di rientrane nel pieno possesso e di goderne e disporne liberamente, peraltro, nella presente vicenda, considerato che ogni volontà della pubblica amministrazione deve essere espressa in forma scritta, il comportamento del non poteva essere manifestazione di volontà senza un atto espresso di Pt_1
riconsegna.
La Corte di Cassazione ha affermato che “per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato, costituisce condotta idonea (produttiva di effetti impeditivi anche della “mora solvendi” ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 1337 del 20/01/2011) a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione “ex contractu” avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c.”. (Cass. Civ., Sez. III,
n. 6467/2017), pur precisando che “altra questione -che attiene esclusivamente al piano della valutazione del merito delle risultanze istruttorie- è quella dell'accertamento in concreto se, con la consegna o messa a disposizione delle chiavi dell'immobile, possa effettivamente ritenersi immesso il locatore nella piena disponibilità e godimento dell'immobile. Ed infatti l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore”.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione persino la semplice consegna delle chiavi dell'immobile da parte del conduttore non è di per sé sufficiente a ritenere adempiuta l'obbligazione di riconsegna di cui all'art. 1590 c.c., essendo a tal fine necessario accertare se la stessa si possa configurare come una reale restituzione del bene, idonea a consentire al locatore l'effettiva ed incondizionata immissione nella disponibilità dell'immobile. Nel caso di specie manca persino la riconsegna delle chiavi.
Ora dalle vicende di causa narrate e ricostruite in sede di prova testimoniale, è emerso un comportamento contrattuale poco chiaro del , che: Parte_1
- non inviava comunicazione di disdetta nel termine convenuto,
- sgomberava i locali alla data della prima scadenza contrattuale 30.06.2021, quindi dopo la scadenza del termine per la comunicare la disdetta del contratto, ma non riconsegnava l'immobile al locatore,
- dopo la diffida e messa in mora inoltrata dal locatore per ottenere il pagamento dei canoni di locazione scaduti in forza del rinnovo tacito del contratto di locazione, comunicava al locatore
“che i locali sono stati messi nella disponibilità dei proprietari essendo stati liberati e sgomberati entro il 30.06.2021, ed entro tale data sono stati disattivate tutte le sue utenze, per come a sua diretta conoscenza, conseguentemente la sua richiesta di pagamento di canoni successivi alla data di scadenza non è giustificata stante l'assenza di qualsivoglia atto di questa amministrazione teso ad avvalersi delle clausole di rinnovo”.
Il contravveniva alle norme di legge in materia di locazione e ai patti negoziali assunti con Pt_1 il contratto del 24.09.2020, rendendosi inadempiente dell'obbligazione negoziale, rinnovatasi per lo stesso periodo di tempo , di pagamento dei canoni di locazioni.
Il locatore non è stato reimmesso nel possesso e nella disponibilità dell'immobile, il semplice sgombero dell'immobile non può essere interpretato come riconsegna del bene, né ha impedito che si producessero gli effetti della mancata disdetta del contratto, il contratto, al momento dello sgombero, si era già rinnovato per il medesimo periodo di tempo.
Il locatore, vista la condotta negoziale del Comune, non avrebbe potuto lecitamente entrare nell'immobile mancando la formale re-immissione nel possesso del bene da parte del Comune , al quale nessuna volontà per facta concludentia può essere validamente attribuita , come sostenuto dal nella sua stessa difesa. Pt_1
Rinnovatosi il contratto per lo stesso identico periodo di locazione, la ha Controparte_2
maturato il credito per cui agisce giudizialmente, corrispondente al canone maturato e indicato nella fattura n. 1/3 del 07/10/2021, per il I° trimestre a.s. 2021/2022 pari a € 35.333,00 e nella fattura n. 1/PA del 06.06.2022 relativa al II trimestre dell'a.s. 2021/2022 pari a € 35.333,00, comprendente dunque i periodo ottobre-dicembre 2021 e gennaio-marzo 2022, per complessivi € 70.666,00.
Il locatore non chiede altri canoni di locazione oltre quelli indicati nelle menzionate fatture.
Il credito è certo e liquido(determinato in contratto), ed esigibile(trattasi di canoni di locazione scaduti).
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta, pertanto dal giorno della mora sono dovuti al creditore gli interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1224 , primo comma, c.c. come riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso in data 27.07.2022 – nel procedimento monitorio r.g. n. 1228/2022 - emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi deve essere dichiarato esecutivo .
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del Pt_1
opponente e liquidate, come in dispositivo, in favore di . Controparte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , disattesa ogni diversa Parte_1
eccezione e domanda, così decide:
1. rigetta l'opposizione
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso in data 27.07.2022 – nel procedimento monitorio r.g. n. 1228/2022 - emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi;
3. condanna il Comune di alle spese di lite che liquida in favore della Pt_1 Controparte_2
[... in € 9.872,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi lì 29.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 29/01/2025, alle ore 10,22, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1464/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte opponente l'Avv. CASELLA ROSARIO discute riportandosi a quanto dedotto e chiesto nelle note difensive depositate, e precisa le conclusioni riportandosi a quelle ivi formulate per parte opposta l'Avv. Angelo Rossi per delega dell'avv. SCUTIERI RAFFAELLA il quale si riporta a quanto dedotto negli scritti difensivi ed in particolare nelle note conclusive , e precisa come da note conclusive , contestando il dedotto avversario
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione .
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,20,
letti gli atti decide come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite all'udienza di discussione del 29.01.2025, all'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 20,20 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, assenti le parti, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1464/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
, con sede in viale della Pace, (C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione, nominata con D.P.R. 30 agosto 2021 (GU n.233 del 29-9- 2021), composta da: dott. Antonio Giannelli - viceprefetto;
dott.ssa
Roberta Mancuso - viceprefetto aggiunto;
dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di II fascia, area funzioni centrali, rappresentata e difesa, in conformità alla deliberazione C.S. n. _121__ del
_22/09/2022 dall'avv. Rosario Casella [C.F.: ] con studio in Cittanova, via Roma n. C.F._1
67, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia: – Email_1
fax - 0966-660096, presso il cui studio domicilia ai fine del presente giudizio, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83 cpc e 8, co. 3, DPCM 40/2016
-attore-
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con sede legale in Corso Vittorio Controparte_2 P.IVA_3
Emanuele 89900 Vibo Valentia (VV), in persona del suo Amministratore p.t. CP_3
(C.F.: ), residente in [...], rappresentato e C.F._2 Pt_1
difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Raffaella
Scutieri del Foro di Roma (CF: ), con studio in Via Cosseria n. 2 Roma, presso C.F._3
cui elegge domicilio (con indirizzi P.E.C. : fax 0635401035, Email_2
recapiti ai quali dichiara voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche degli atti inerenti al presente procedimento ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c.);
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso in data 27.07.2022 – nel procedimento monitorio r.g. n. 1228/2022 - emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi, notificato il 27-07-2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da processo verbale d'udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palmi, su ricorso proposto dalla emetteva in data 27.07.2022 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 380/2022 nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 1228/2022 col quale ingiungeva al di pagare alla società istante la complessiva somma di euro Parte_1
70.666,00, oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di canone di locazione pattuito con il contratto di locazione a uso non abitativo di natura transitoria stipulato in data 24.09.2020, relativo al periodo successivo alla scadenza contrattuale stabilita alla data del 30 giungo 2021 in virtù della clausola di rinnovo tacito del contratto.
La società deduceva in fatto l'inadempimento dell'obbligo contrattuale sorto Controparte_2
a seguito del rinnovo tacito del contratto, in mancanza di espressa disdetta da parte del Comune nel termine pattuito, e pertanto chiedeva il pagamento del canone di locazione dovuto per il periodo successivo al 30.06.2021, di cui alle fatture 1/3 del 07.10.2021 (I rata canone di locazione I trimestre a.s. 2021/2022) e 1/PA (II rata canone di locazione, II trimestre a.s. 2021/2022) del 06.06.2022.
Il Comune di , proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto Pt_1 deducendo che il contratto di locazione stipulato aveva natura transitoria, che l'immobile era destinato ad ospitare un istituto scolastico per l'anno scolastico 2020/2021 e che al termine del periodo di locazione pattuito in data 30.06.2021 l'immobile veniva sgomberato e il rapporto di locazione cessava per finita locazione a detta data, non essendo rinnovabile tacitamente in virtù del principio generale secondo il quale la volontà della P.A. può essere espressa solo in maniera espresso e nella forma scritta, richiamando in materia quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale oltre che per l'evidente incompatibilità con il procedimento previsto per la manifestazione della volontà di obbligarsi da parte della PA., anche per il fatto che la intenzione di reiterare la validità del vincolo contrattuale non può desumersi da fatti concludenti ma deve essere espressa nelle forme previste dalla Legge… (in termini Cass. Civ., sez. III, 9 agosto 2002, n. 12087).
Eccepiva in ogni caso l'invalidità della clausola negoziale che prevedeva il rinnovo tacito del contratto per violazione del precetto normativo della specifica accettazione della clausola secondo le modalità di cui all'art. 1341 c.c.
Ed infine si appallava al principio che governa le spese degli enti locali sugellato nell'art. 191 TUEL
« Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati…
Quindi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria di controparte.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante prova per testi.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione offerta in giudizio dalle parti emerge che il contratto di locazione stipulato dalla società immobiliare con il Comune di era finalizzato ad ospitare un istituto CP_2 Pt_1
scolastico durante il periodo di emergenza covid ed al fine espresso di soddisfare i precetti normativi collegati al periodo emergenziale art. 2 “ Durata del contratto “…. l'attività da esercitare nell'immobile ha, per sua natura, carattere transitorio, trattandosi di misura per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento delle attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021, per come previsto dall'art. 32 comma 2) lett. A del d.l. 104/2020“.
Il Comune di in data 14/09/2020 era risultato beneficiario di un finanziamento di € Pt_1
106.000,00, giusto avviso n. 28139 del 07/09/2020 del Ministero dell'istruzione, da utilizzare per affitti e acquisto leasing o noleggio di strutture temporanee finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico 2020- 2021 in condizioni di sicurezza, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 allora in corso.
Il contratto era stipulato per la durata di un anno scolastico precisamente dal 28.09.2020 al
30.06.2021, ma le parti si accordavano per la sua rinnovabilità, si legge testualmente “Il contratto è rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta, da comunicarsi a mezzo di racc.a.r. almeno tre mesi prima della scadenza”.
La rinnovabilità tacita del contratto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della Pubblica
Amministrazione deve essere necessariamente manifestata in forma scritta.
Infatti , si è detto il meccanismo di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, c.d. “legge sull'equo canone”, accorda al conduttore degli immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione una tutela privilegiata, a effetto legale, in termini di durata del rapporto locatizio (Cass., Sez. un., 16 maggio 2013, n. 11830); si tratta di una disciplina che trova pacificamente applicazione anche ai contratti di locazione di cui è parte la pubblica amministrazione, sia in qualità di proprietaria (Cass.
Civ., III, 13 dicembre 2000, n. 15752), sia in veste di conduttore degli immobili destinati agli specifici usi di cui all'art. 42 della stessa legge n. 392 del 1978 (Cass. civ., III, 24 luglio 2007, n. 163219), come del resto si ricava dal testo dell'art 29, comma 1, lett. b, (secondo cui il diniego del locatore della rinnovazione del contratto alla prima scadenza può essere motivato “se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico” dall'esercizio “di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali” e dell'art. 42 (a mente del quale ai “contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori” si applica “il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28”).
Per cui secondo detta giurisprudenza, alla quale intende uniformarsi anche questo Tribunale, il rinnovo tacito non richiederebbe alcuna espressa previsione nel contratto originario, trattandosi non di una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione bensì, come detto, di un effetto derivante direttamente dalla legge (Cass. civ., III, 20 marzo 2017, n. 7040), così superandosi il problema relativo al fatto che la volontà dell'amministrazione pubblica deve sempre manifestarsi con la forma scritta .
Nel caso poi di espressa previsione contrattuale, com'è nella specie, l'obbligo della forma scritta, appare assolto ab origine con la stipula del contratto, essendo in tal contesto espressa la volontà dell'ente, quindi il rinnovo è ancorato ad una precisa determinazione della p.a. espressa in forma scritta.
Nel caso di specie le parti, mutuando dalla previsione di legge , hanno introdotto nel contratto l'espressa clausola della rinnovabilità del contratto, salvo disdetta (art. 2 del contratto), pur avendo nella premessa dedotto la natura transitoria del contratto e la causa specifica per la quale veniva stipulato il contratto di locazione.
Seguendo l'orientamento giurisprudenziale prima citato, questo Giudice ritiene che quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di detta disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della Pubblica Amministrazione, deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso (Cass., sez. 1,
24/11/1999, n. 13039; Cass. sez. 3, 30/09/2016, n. 19410).
Con la delibera che approvava il contratto di locazione successivamente stipulato , il Comune aveva piena consapevolezza di vincolarsi con il locatore per due anni successivi, nel caso in cui non avesse inoltrato nel termine previsto la disdetta, avendo accettato ogni clausola del contratto ivi compresa quella contenuta nell'art. 2 sulla “durata” dello stesso.
La previsione contrattuale della rinnovabilità del contratto, in mancanza di disdetta, dunque non è affetta da alcuna invalidità, considerato che la clausola inserita in contratto è espressione della libera volontà negoziale di entrambe le parti , consapevolmente formatasi, e manifestata in forma scritta.
Il contratto è stato stipulato in condizioni di perfetta parità contrattuale e in quanto negoziato su ogni singola clausola, allo stesso non è applicabile la disciplina codicistica di cui all'art. 1341 c.c. prevista per i contratti in cui si contrappongono il contraente/predisponente lo schema negoziale, e il contraente/aderente, in una evidente posizione non paritetica e di svantaggio per quest'ultimo, fattispecie del tutto diversa da quella di causa.
Ora , tornando ai fatti di causa, nonostante la previsione negoziale della rinnovabilità in caso di mancata disdetta con lettera raccomandata ar.r. da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza pattuita, il Comune di , a cui tutela, in quanto conduttore, era introdotta la predetta clausola, Pt_1
non ha espresso la sua intenzione di non volere rinnovare il contratto dopo la prima scadenza, limitandosi a sgomberare i locali al 30.06.2021 (vd. Prova testimoniale), quando il termine per disdettare il contratto era spirato, e quindi il contratto si era già rinnovato.
In sede di prova testimoniale la dipendente Responsabile dell'area tecnica del
[...]
, colei che, in nome e per conto dell'Ente sottoscriveva il contratto, ha Parte_2
dichiarato:
ADR: io ho fatto sgomberare il locale allo scadere dell'anno. Il 30 giugno 2021 il locale era libero dai suppellettili della scuola. ADR: per quanto mi riguarda il locale, alla suddetta data del 30 giugno
2021, è stato consegnato al locatore. Non abbiamo fatto nessun verbale di consegna finale come non
è stato fatto il verbale di consegna iniziale. ADR: non abbiamo consegnato le chiavi perché non le abbiamo mai avute.
Pur volendo non dare peso, ai fini della valutazione sulla attendibilità del teste, alla contraddizione di questa ultima affermazione con quanto, invece , dalla stessa dichiarato all'atto della sottoscrizione del contratto, la testimone, che presenziava a tutte le operazioni di sgombero dei locali, non smentisce la circostanza dedotta dalla società istante della mancanza di una espressa disdetta del contratto, comunicata con le modalità previste in contratto, da parte del al locatore. Pt_1
Inoltre, dalle prove assunte emerge che lo sgombero dei locali avveniva in data 30.06.2021, ma l'immobile rimaneva nella disponibilità del conduttore perché non veniva eseguito alla presenza e nel
“contraddittorio” con il locatore con consegna del bene, infatti, non v'è prova di consegna delle chiavi né di una consegna dell'immobile testato ad esempio in un verbale (atto generalmente utilizzato nelle prassi negoziali a conclusione del un rapporto locatizio) , né della presenza di un rappresentante della società immobiliare all'atto dello sgombero per la re-immissione in possesso del bene.
La prima comunicazione scritta dello sgombero dei locali e della cessazione delle utenze da parte del alla società immobiliare è di ottobre 2021, in risposta alla diffida di pagamento inoltrata Pt_1
dalla società immobiliare per i canoni maturati e non pagati.
Il Comune di in data 26.10.2021 in risposta alla richiesta di pagamento della fattura n 1/3 Pt_1 del 7.10.2021 rilevava che l'immobile locato era stato restituito , previo sgombero dei locali, sin dal
30.06.2021, tuttavia quest'ultima circostanza non ha trovato, in giudizio, alcun riscontro probatorio.
Il semplice sgombero dei locali, senza la formale restituzione del bene al locatore impedisce a questi di rientrane nel pieno possesso e di goderne e disporne liberamente, peraltro, nella presente vicenda, considerato che ogni volontà della pubblica amministrazione deve essere espressa in forma scritta, il comportamento del non poteva essere manifestazione di volontà senza un atto espresso di Pt_1
riconsegna.
La Corte di Cassazione ha affermato che “per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato, costituisce condotta idonea (produttiva di effetti impeditivi anche della “mora solvendi” ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 1337 del 20/01/2011) a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione “ex contractu” avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c.”. (Cass. Civ., Sez. III,
n. 6467/2017), pur precisando che “altra questione -che attiene esclusivamente al piano della valutazione del merito delle risultanze istruttorie- è quella dell'accertamento in concreto se, con la consegna o messa a disposizione delle chiavi dell'immobile, possa effettivamente ritenersi immesso il locatore nella piena disponibilità e godimento dell'immobile. Ed infatti l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore”.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione persino la semplice consegna delle chiavi dell'immobile da parte del conduttore non è di per sé sufficiente a ritenere adempiuta l'obbligazione di riconsegna di cui all'art. 1590 c.c., essendo a tal fine necessario accertare se la stessa si possa configurare come una reale restituzione del bene, idonea a consentire al locatore l'effettiva ed incondizionata immissione nella disponibilità dell'immobile. Nel caso di specie manca persino la riconsegna delle chiavi.
Ora dalle vicende di causa narrate e ricostruite in sede di prova testimoniale, è emerso un comportamento contrattuale poco chiaro del , che: Parte_1
- non inviava comunicazione di disdetta nel termine convenuto,
- sgomberava i locali alla data della prima scadenza contrattuale 30.06.2021, quindi dopo la scadenza del termine per la comunicare la disdetta del contratto, ma non riconsegnava l'immobile al locatore,
- dopo la diffida e messa in mora inoltrata dal locatore per ottenere il pagamento dei canoni di locazione scaduti in forza del rinnovo tacito del contratto di locazione, comunicava al locatore
“che i locali sono stati messi nella disponibilità dei proprietari essendo stati liberati e sgomberati entro il 30.06.2021, ed entro tale data sono stati disattivate tutte le sue utenze, per come a sua diretta conoscenza, conseguentemente la sua richiesta di pagamento di canoni successivi alla data di scadenza non è giustificata stante l'assenza di qualsivoglia atto di questa amministrazione teso ad avvalersi delle clausole di rinnovo”.
Il contravveniva alle norme di legge in materia di locazione e ai patti negoziali assunti con Pt_1 il contratto del 24.09.2020, rendendosi inadempiente dell'obbligazione negoziale, rinnovatasi per lo stesso periodo di tempo , di pagamento dei canoni di locazioni.
Il locatore non è stato reimmesso nel possesso e nella disponibilità dell'immobile, il semplice sgombero dell'immobile non può essere interpretato come riconsegna del bene, né ha impedito che si producessero gli effetti della mancata disdetta del contratto, il contratto, al momento dello sgombero, si era già rinnovato per il medesimo periodo di tempo.
Il locatore, vista la condotta negoziale del Comune, non avrebbe potuto lecitamente entrare nell'immobile mancando la formale re-immissione nel possesso del bene da parte del Comune , al quale nessuna volontà per facta concludentia può essere validamente attribuita , come sostenuto dal nella sua stessa difesa. Pt_1
Rinnovatosi il contratto per lo stesso identico periodo di locazione, la ha Controparte_2
maturato il credito per cui agisce giudizialmente, corrispondente al canone maturato e indicato nella fattura n. 1/3 del 07/10/2021, per il I° trimestre a.s. 2021/2022 pari a € 35.333,00 e nella fattura n. 1/PA del 06.06.2022 relativa al II trimestre dell'a.s. 2021/2022 pari a € 35.333,00, comprendente dunque i periodo ottobre-dicembre 2021 e gennaio-marzo 2022, per complessivi € 70.666,00.
Il locatore non chiede altri canoni di locazione oltre quelli indicati nelle menzionate fatture.
Il credito è certo e liquido(determinato in contratto), ed esigibile(trattasi di canoni di locazione scaduti).
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta, pertanto dal giorno della mora sono dovuti al creditore gli interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1224 , primo comma, c.c. come riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso in data 27.07.2022 – nel procedimento monitorio r.g. n. 1228/2022 - emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi deve essere dichiarato esecutivo .
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del Pt_1
opponente e liquidate, come in dispositivo, in favore di . Controparte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , disattesa ogni diversa Parte_1
eccezione e domanda, così decide:
1. rigetta l'opposizione
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso in data 27.07.2022 – nel procedimento monitorio r.g. n. 1228/2022 - emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi;
3. condanna il Comune di alle spese di lite che liquida in favore della Pt_1 Controparte_2
[... in € 9.872,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi lì 29.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella