Art. 1.
Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:
a) possedere una laurea, conseguita preso una Universita' ed Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, puo' essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, sempreche', in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di eta';
b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facolta' di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilita' dell'abilitazione. La Commissione puo', altresi', dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi gia' indubbiamente accertata.
L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per la durata di cinque anni.
Puo', con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facolta' o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.
Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.
Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:
a) possedere una laurea, conseguita preso una Universita' ed Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, puo' essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, sempreche', in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di eta';
b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facolta' di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilita' dell'abilitazione. La Commissione puo', altresi', dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi gia' indubbiamente accertata.
L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per la durata di cinque anni.
Puo', con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facolta' o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.
Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.