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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.13611/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13611/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA F. ROLANDO N.5 10059 SUSA, presso lo studio dell'avv.
LESCHIERA SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bussoleno (To) il 10/04/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bussoleno (atto n.3, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/8/2000 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
il 13/11/2003 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/10/2023.
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
NULLA SULLE SPESE DI LITE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale al sig. che vi abiterà unitamente al figlio , Parte_1 Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
DISPONE che: la sig.ra provvederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento direttamente al figlio Pt_2
la somma mensile di € 200,00. Per_2
la sig.ra provvederà altresì a rimborsare al sig. la quota di 1/3 delle spese extra di Pt_2 Parte_1 cui al protocollo del Tribunale di Torino e dell'Ordine degli Avvocati di Torino, affrontante dal sig.
[...] nell'interesse del figlio , previa rendicontazione. Pt_1 Per_2
DA' ATTO che:
pagina 2 di 3 i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che non vi sono tra i medesimi ulteriori questioni economiche.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13611/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA F. ROLANDO N.5 10059 SUSA, presso lo studio dell'avv.
LESCHIERA SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bussoleno (To) il 10/04/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bussoleno (atto n.3, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/8/2000 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
il 13/11/2003 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/10/2023.
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
NULLA SULLE SPESE DI LITE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale al sig. che vi abiterà unitamente al figlio , Parte_1 Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
DISPONE che: la sig.ra provvederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento direttamente al figlio Pt_2
la somma mensile di € 200,00. Per_2
la sig.ra provvederà altresì a rimborsare al sig. la quota di 1/3 delle spese extra di Pt_2 Parte_1 cui al protocollo del Tribunale di Torino e dell'Ordine degli Avvocati di Torino, affrontante dal sig.
[...] nell'interesse del figlio , previa rendicontazione. Pt_1 Per_2
DA' ATTO che:
pagina 2 di 3 i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che non vi sono tra i medesimi ulteriori questioni economiche.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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