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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2763/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2763/2025, promossa con ricorso depositato il 05/07/2025 da:
1) Parte_1
C.F.: cittadina italiana, C.F._1
nata a [...] in data [...], residente in [...]
e
2) Parte_2
C.F.: cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] entrambi con l'Avv. Giorgio De Vincenti.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LU (VA) in data 30 maggio 1998
(anno 1998 atto n. 11 parte II serie A ) separati con sentenza n.722/2017 del 25.7.2017 passata in giudicato in data 11.10.2017 con i seguenti figli: nata a [...], l'[...], CP_1
nato a [...], l'[...], CP_2
nato a [...], il [...], Controparte_3
nato a [...], il [...], minorenne. CP_4
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in CP_4 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, prevedendo in particolare che il sig. possa vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dalle ore Pt_2
14.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, ed ogni settimana dalle ore 14.00 alle ore
21.00 del giovedì; quanto alla vacanze di Natale, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre gli anni dispari, e dalle 14.00 del 30 dicembre alle
21.00 del 6 gennaio gli anni pari;
quanto alle vacanze pasquali, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua gli anni pari, e dalle ore 21.00 della domenica di Pasqua alle 21.00 del mercoledì successivo gli anni dispari;
in occasione delle vacanze estive, 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
la presente clausola rappresenta uno schema di accordo minimo, sempre derogabile su accordo delle parti;
c) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio Pt_2
minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad € 350,00= mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, previamente concordate tra i coniugi;
d) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, avendo regolamentato in separata sede ogni altro rapporto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
30.05.1998, in LU (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LU (anno 1998, atto n.11, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2763/2025, promossa con ricorso depositato il 05/07/2025 da:
1) Parte_1
C.F.: cittadina italiana, C.F._1
nata a [...] in data [...], residente in [...]
e
2) Parte_2
C.F.: cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] entrambi con l'Avv. Giorgio De Vincenti.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LU (VA) in data 30 maggio 1998
(anno 1998 atto n. 11 parte II serie A ) separati con sentenza n.722/2017 del 25.7.2017 passata in giudicato in data 11.10.2017 con i seguenti figli: nata a [...], l'[...], CP_1
nato a [...], l'[...], CP_2
nato a [...], il [...], Controparte_3
nato a [...], il [...], minorenne. CP_4
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in CP_4 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, prevedendo in particolare che il sig. possa vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dalle ore Pt_2
14.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, ed ogni settimana dalle ore 14.00 alle ore
21.00 del giovedì; quanto alla vacanze di Natale, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre gli anni dispari, e dalle 14.00 del 30 dicembre alle
21.00 del 6 gennaio gli anni pari;
quanto alle vacanze pasquali, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua gli anni pari, e dalle ore 21.00 della domenica di Pasqua alle 21.00 del mercoledì successivo gli anni dispari;
in occasione delle vacanze estive, 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
la presente clausola rappresenta uno schema di accordo minimo, sempre derogabile su accordo delle parti;
c) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio Pt_2
minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad € 350,00= mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, previamente concordate tra i coniugi;
d) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, avendo regolamentato in separata sede ogni altro rapporto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
30.05.1998, in LU (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LU (anno 1998, atto n.11, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3