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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/08/2025, n. 6548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6548 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31400/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. ssa Valentina Boroni ha pronunciato, ex art. 281 sexies terzo comma cpc la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 14.6.2022 n. 4393, promosso da:
(già PI: con l'avv. Anna Sprio e Giulio Antonio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Sprio come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Piazza
Duomo 17
-attrice appellante- contro
CF , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._1 dell'impresa individuale PIVA con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Diego Monteleone presso il cui studio in Milano Via Cesare Battisti 23 è elettivamente domiciliato.
-convenuto appellato-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO In riforma della sentenza impugnata: - rigettare, per i motivi tutti di cui in atti,
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 27266/19 del Giudice di Pace di Milano promossa dal sig.
in proprio e quale titolare dell'impresa individuale denominata Controparte_2 [...]
”, e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo di Controparte_2 pagamento;
- condannare comunque il sig. in proprio e quale titolare dell'impresa Controparte_2 individuale denominata “ ”, al pagamento in favore della Controparte_2
pagina 1 di 7 società (già della somma capitale di € Parte_1 Controparte_3
2.817,54, o di quella somma minore o maggiore ritenuta più di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per Spese
Generali, CPA ed Iva come per Legge, con condanna quindi del sig. in proprio e Controparte_2 quale titolare dell'impresa individuale denominata ”, a Controparte_2 retrocedere a la somma di € 1.853,74 ricevuta in adempimento alla condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite disposta nella sentenza impugnata.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto da già in Parte_1 Controparte_3 quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4.393/22 emessa dal
Giudice di Pace di Milano e quanto ivi statuito;
2) condannare parte appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa di primo e secondo grado.
, ora assumendo di vantare un credito in Controparte_3 Parte_1 relazione alla vendita di materiale pubblicitario nei confronti di Controparte_2
per la somma di euro 2.817,54, già dedotti acconti per euro 1.626,92 nelle more versati, a
[...] saldo delle fatture nn. V00811 del 31.12.2016; V00282 del 31.5.2017, V00498 del 31.7.2017, V00579 del 30.9.2017, V00641 del 31.10.2017, V00327 del 30.6.2019 e V00476 del 31.8.2018, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente.
Con opposizione ritualmente notificata in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_2
, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in ragione Controparte_2 della mancata prova della pretesa creditoria in quanto la merce in parte era già stata pagata, in parte non era mai stata consegnata e in parte era stata restituita perché mai ordinata. Le uniche fatture riconosciute e riferite a merce effettivamente ricevuta erano le sole fatture n. V00811 del 31.12.2016 e n. V00498, tuttavia interamente pagate per la somma di euro 1.626,92. Ha osservato in particolare che i documenti di trasporto delle fatture V00282 del 2017, V00579 del 2017 e V00641 del 2017 non erano sottoscritti dal destinatario ma solo dal trasportatore e che le merci di cui alle fatture V00327 del 2018 e
V00476 del 2018 pur consegnate non erano mai state richieste ed erano state restituite. pagina 2 di 7 L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione, osservando che i documenti di trasporto si riferivano a consegne effettivamente eseguite come testimoniato dalle fatture emesse dal trasportatore, che peraltro aveva sottoscritto il documento di trasporto, che la merce consegnata era stata tutta ordinata verbalmente e che nessuna contestazione era stata svolta al momento al consegna.
Il Giudice di pace, non concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, ha ammesso alcune prove testimoniali e all'esito ha accolto l'opposizione ritenendo non raggiunta la prova del credito, con revoca del decreto ingiuntivo.
Con atto di appello ritualmente notificato ha chiesto la riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di pace sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Omessa ed errata valutazione degli elementi probatori, violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
il
Giudice di Pace avrebbe infatti solo richiamato alcuni arresti giurisprudenziali salvo poi affermare che le ragioni dell'opponente avrebbero trovato conferma nella documentazione depositata e nelle prove testimoniali assunte in palese contrasto con la circostanza che l'opponente non aveva depositato alcun documento – salvo un mastrino – e che dei tre testimoni dell'opponente due avevano dichiarato di non sapere nulla dei fatti di causa. Le fatture V00327 del 3.6.2018 e n. V00476 del 31.8.2018 ( relative a porta targa), benchè contestate dall'opponente erano state regolarmente consegnate presso la sede della impresa ed il CP_2 teste aveva riferito di avere ritirato i CID ma non i porta targa, confermando che Testimone_1
i porta targa erano stati ordinati da e non erano stati restituiti. Anche la teste Controparte_2
aveva confermato la circostanza di cui al cap. 7 a riferendo che i Testimone_2 CP_4 porta targa erano stati realizzati con il nome e i recapiti del sig. ad ulteriore conferma CP_2 della sussistenza di un preciso ordine;
con riguardo alle fatture V00282 del 31.5.2017, V00579 del 30.9.2017 e la n. V00641 del 31.10.2017, rispetto alle quali l'opponente ha contestato di avere mai ricevuto i beni ivi indicati ( magliette e pantaloni da lavoro), ha contestato l'assunto del Giudice di pace atteso che la sottoscrizione del vettore è sufficiente a ritenere perfezionata la consegna e le fatture relative al trasporto devono invece considerarsi prova sufficiente della consegna;
del resto la teste , esaminata alla udienza del 10.6.2021 rispondendo ai Tes_3 capitoli 2 e 3 della memoria di , aveva confermato la consegna della merce come ricavato Pt_1 dalla registrazione a sistema. Ha quindi evidenziato che pure errata era la mancata valutazione da parte del Giudice di pace del comportamento del sig. di mancata contestazione CP_2 delle fatture atteso che esse erano state effettivamente ricevute dallo stesso, come dallo stesso affermato rispondendo all'interpello sul cap 6 delle circostanze come articolate in memoria dell'11.10.2020 e ben note in quanto oggetto della lettera di messa in ora ricevuta in data pagina 3 di 7 26.2.2019 ( doc. 12 fasc. appellante). Infine il Giudice di pace non aveva correttamente valutato anche il dato indiziario derivante dalla circostanza che il sig. aveva pagato una CP_2 somma superiore di euro 128,76 rispetto alle uniche due fatture riconosciute, elemento che non poteva non essere considerato un acconto sulle altre fatture poi contestata in sede di opposizione.
L'appellato si è ritualmente costituito contestando i motivi di appello e Controparte_2 chiedendone il rigetto essendo invece l'iter motivazionale espresso dal Giudice di pace conforme a legge e alle risultanze istruttorie.
Ha osservato quanto alle fatture V00327 e V00476 che i portatarga ( relativi alla prima) non erano mai stati richiesti tanto quanto i modelli CID ( relativi alla seconda) e che le risultanze istruttorie erano state ben valutate dal Giudice di pace atteso che la teste aveva dichiarato di Tes_4 avere immediatamente telefonato a per invitarla a venire a ritirare i portatarga, cosa Parte_2 che poi era avvenuta ( confermando le circostanze articolate al cap. 4 e 7 della memoria) a nulla rilevando la “personalizzazione” del prodotto.
Quanto alle fatture V00282, V00579 e V00641 il Giudice di pace ben aveva ritenuto carente la prova della consegna non sostituibile dalla sottoscrizione del vettore (peraltro non riconosciuta dalla teste della trasportatrice ) e non evincibile indiziariamente dalla mera Tes_3 CP_5 mancanza di contestazioni al ricevimento delle fatture.
Del resto con riguardo alla fattura n. V00641 l'assenza di sottoscrizione di consegna da parte del destinatario rendeva incerta anche la consegna da parte del vettore.
Ha dunque insistito nella richiesta di rigetto dell'appello.
La causa, documentale, veniva trattenuta in decisione dal primo giudice assegnatario, il quale rimetteva la causa sul ruolo per ragioni organizzative;
il nuovo giudice assegnatario tratteneva nuovamente la causa in decisione, previa acquisizione del fascicolo di primo grado non acquisito preliminarmente, alla udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma cpc in data 1.7.2025.
2. I motivi di appello
I motivi di appello dedotti si sostanziano in una censura alla motivazione della sentenza di prime cure sotto il profilo della non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, e sotto il profilo della mancata valutazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc nonché ex art. 116 cpc.
Nessuno dei predetti profili è fondato.
Il Giudice di pace, nel pervenire alla decisione di accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo opposto, ha fatto piana applicazione del criterio che pone l'onere della prova a carico di chi fa valere un pagina 4 di 7 diritto di credito sulla base delle regole processuali proprie dell'ordinario giudizio di cognizione, e giungendo così ad evidenziare una carenza probatoria in capo al creditore opposto il tutto applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di qualità della prova quando vi sia una contestazione, seppur generica, dell'opponente in ordine all'assunto del creditore opposto.
Il Giudice di pace ha correttamente richiamato pronunzie della Suprema Corte in ordine alla valenza di documenti provenienti da terzi nonché al valore delle fatture che costituiscono, in sede di giudizio ordinario di cognizione, un documento non sufficiente a provare l'esistenza del credito azionato.
Ha altresì correttamente applicato il principio ricavabile ex art. 115 cpc, nell'ambito del peculiare giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, verificandone i presupposti nel caso di specie.
Ora, l'originario opponente ha formulato contestazioni precise e dettagliate, distinguendo peraltro vari profili di non debenza del credito portato in ciascuna fattura richiamata in decreto ingiuntivo.
In assenza della prova dell'ordine dei beni oggetto delle fatture contestate e della consegna effettiva di alcuni di essi alla parte ingiunta, l'onere della prova della effettiva richiesta dei beni non può fondarsi su mere deduzioni indiziarie che, in assenza della prova della concreta tipologia del rapporto commerciale tra le parti, non consentono di evidenziare un “uso ordinario” dal quale desumere la prova della consegna e del sorgere del relativo credito in capo all'odierno appellante.
Va dunque richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione in base al quale ( cfr Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 6172 del 05/03/2020 )“Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti) e da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14711 del 31/05/2025 in base al quale “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.
pagina 5 di 7 Nella libera e prudente valutazione delle risultanze istruttorie, in assenza di contrasto aperto tra le varie deposizioni, l'individuazione da parte del Giudice di prime cure di alcune sole deposizioni testimoniali, ritenute decisive è sufficiente a garantire la correttezza del ragionamento.
Del resto la contestazione svolta in citazione dalla parte opponente si articola puntualmente su tre fronti: l'avvenuto pagamento di due fatture;
il mancato ordine di altre due fatture, la mancata consegna dei beni delle restanti.
A fronte di ciò la difesa di parte opposta non è riuscita a completare il proprio onere probatorio.
(oltre che documentale) è il pagamento delle prime due fatture, avvenuto a fronte di svariati Per_1 versamenti di acconti dei quali la stessa parte creditrice opposta dà conto fin dal ricorso per decreto ingiuntivo.
La circostanza che i versamenti effettuati, nel loro complessivo, siano di importo leggermente superiore al dovuto non consente di ritenere che la somma eccedente fosse di per sé riferita ai restanti crediti azionati in mancanza di imputazione specifica a dette fatture.
Poiché i versamenti sono stati eseguiti ratealmente per somme variabili, in assenza di una precisa imputazione di ciascuno dei pagamenti, deve ritenersi accertato che essi siano avvenuti, come ha asserito la parte debitrice nella citazione in opposizione, nell'intenzione di saldare quanto dovuto per le fatture corrispondenti ad effettiva consegna n. 811 e 498.
Delle restanti fatture, pur emesse , non vi è prova che esse corrispondano a merce effettivamente ordinata e quindi consegnata all'ingiunto.
Essendo contestato il profilo originario dell'ordine deve osservarsi che, avuto riguardo a ciò, effettivamente parte appellante non ha offerto alcuna prova, né essa è desumibile dalla istruttoria espletata in primo grado.
Ne consegue che, pur ammettendosi che le merci di cui alle fatture n. 327 e 476 siano state consegnate, in presenza di una contestazione ( fondata in assenza della prova dell'ordine) di mancata richiesta, la ricostruzione indiziaria svolta dalla parte appellante non consente di raggiungere la piena prova del credito. La teste della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, ha chiaramente Tes_4 dichiarato che sia i porta targhe sia i CID, non appena aperto l'involucro che li conteneva, erano stati contestati a mezzo chiamata telefonica a e che sia CID sia targhe erano stati ritirati. Pt_2
La diversa ricostruzione di parte non è sufficiente a contrastare tale ricostruzione, atteso che da Pt_1 un lato la ricostruzione è autoreferenziale (ad avviso della teste sarebbe ricavabile dal mero riscontro a sistema) e dall'altra è parziale ( riferisce di avere ritirato i CID ma nulla dice con riguardo alle Tes_5 porta targa).
pagina 6 di 7 Quanto alla prova della consegna se è vero che essa può essere ricostruita anche ricorrendo a valutazioni indiziarie, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non è neppure provato il fatto storico dal quale desumere la prova indiziaria atteso che da un lato la fattura emessa dal trasportatore indica un numero che poi è ricollegato al documento di trasporto da un documento anonimo e dall'altro la teste non ha riconosciuto la sigla del trasportatore. Tes_3
Quanto infine al comportamento della parte ingiunta deve osservarsi che esso di per sé solo non supporta il ragionamento indiziario sollecitato dalla parte opposta, apparendo la mancata contestazione della fattura al momento della sua recezione un mero fatto isolato non sufficiente a comprovare il fatto storico della sussistenza della consegna.
In definitiva la sentenza va confermata avendo il Giudice di pace fatto buon governo delle regole a presidio della valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per il presente grado di giudizio, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€
2.817,00).
La semplicità delle questioni trattate e l'esiguità dell'importo per cui è causa comportano l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi.
Come da richiesta del difensore che si è dichiarato antistatario, le spese vanno distratte in favore del difensore avv. Monteleone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Milano in data
14.6.2022 n. 4393;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che così si liquidano quanto al giudizio di appello in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge., spese da distrarsi in favore del difensore antistatario
Così deciso in Milano il 16 agosto 2025
Il giudice
Valentina Boroni pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. ssa Valentina Boroni ha pronunciato, ex art. 281 sexies terzo comma cpc la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 14.6.2022 n. 4393, promosso da:
(già PI: con l'avv. Anna Sprio e Giulio Antonio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Sprio come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Piazza
Duomo 17
-attrice appellante- contro
CF , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._1 dell'impresa individuale PIVA con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Diego Monteleone presso il cui studio in Milano Via Cesare Battisti 23 è elettivamente domiciliato.
-convenuto appellato-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO In riforma della sentenza impugnata: - rigettare, per i motivi tutti di cui in atti,
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 27266/19 del Giudice di Pace di Milano promossa dal sig.
in proprio e quale titolare dell'impresa individuale denominata Controparte_2 [...]
”, e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo di Controparte_2 pagamento;
- condannare comunque il sig. in proprio e quale titolare dell'impresa Controparte_2 individuale denominata “ ”, al pagamento in favore della Controparte_2
pagina 1 di 7 società (già della somma capitale di € Parte_1 Controparte_3
2.817,54, o di quella somma minore o maggiore ritenuta più di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per Spese
Generali, CPA ed Iva come per Legge, con condanna quindi del sig. in proprio e Controparte_2 quale titolare dell'impresa individuale denominata ”, a Controparte_2 retrocedere a la somma di € 1.853,74 ricevuta in adempimento alla condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite disposta nella sentenza impugnata.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto da già in Parte_1 Controparte_3 quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4.393/22 emessa dal
Giudice di Pace di Milano e quanto ivi statuito;
2) condannare parte appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa di primo e secondo grado.
, ora assumendo di vantare un credito in Controparte_3 Parte_1 relazione alla vendita di materiale pubblicitario nei confronti di Controparte_2
per la somma di euro 2.817,54, già dedotti acconti per euro 1.626,92 nelle more versati, a
[...] saldo delle fatture nn. V00811 del 31.12.2016; V00282 del 31.5.2017, V00498 del 31.7.2017, V00579 del 30.9.2017, V00641 del 31.10.2017, V00327 del 30.6.2019 e V00476 del 31.8.2018, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente.
Con opposizione ritualmente notificata in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_2
, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in ragione Controparte_2 della mancata prova della pretesa creditoria in quanto la merce in parte era già stata pagata, in parte non era mai stata consegnata e in parte era stata restituita perché mai ordinata. Le uniche fatture riconosciute e riferite a merce effettivamente ricevuta erano le sole fatture n. V00811 del 31.12.2016 e n. V00498, tuttavia interamente pagate per la somma di euro 1.626,92. Ha osservato in particolare che i documenti di trasporto delle fatture V00282 del 2017, V00579 del 2017 e V00641 del 2017 non erano sottoscritti dal destinatario ma solo dal trasportatore e che le merci di cui alle fatture V00327 del 2018 e
V00476 del 2018 pur consegnate non erano mai state richieste ed erano state restituite. pagina 2 di 7 L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione, osservando che i documenti di trasporto si riferivano a consegne effettivamente eseguite come testimoniato dalle fatture emesse dal trasportatore, che peraltro aveva sottoscritto il documento di trasporto, che la merce consegnata era stata tutta ordinata verbalmente e che nessuna contestazione era stata svolta al momento al consegna.
Il Giudice di pace, non concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, ha ammesso alcune prove testimoniali e all'esito ha accolto l'opposizione ritenendo non raggiunta la prova del credito, con revoca del decreto ingiuntivo.
Con atto di appello ritualmente notificato ha chiesto la riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di pace sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Omessa ed errata valutazione degli elementi probatori, violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
il
Giudice di Pace avrebbe infatti solo richiamato alcuni arresti giurisprudenziali salvo poi affermare che le ragioni dell'opponente avrebbero trovato conferma nella documentazione depositata e nelle prove testimoniali assunte in palese contrasto con la circostanza che l'opponente non aveva depositato alcun documento – salvo un mastrino – e che dei tre testimoni dell'opponente due avevano dichiarato di non sapere nulla dei fatti di causa. Le fatture V00327 del 3.6.2018 e n. V00476 del 31.8.2018 ( relative a porta targa), benchè contestate dall'opponente erano state regolarmente consegnate presso la sede della impresa ed il CP_2 teste aveva riferito di avere ritirato i CID ma non i porta targa, confermando che Testimone_1
i porta targa erano stati ordinati da e non erano stati restituiti. Anche la teste Controparte_2
aveva confermato la circostanza di cui al cap. 7 a riferendo che i Testimone_2 CP_4 porta targa erano stati realizzati con il nome e i recapiti del sig. ad ulteriore conferma CP_2 della sussistenza di un preciso ordine;
con riguardo alle fatture V00282 del 31.5.2017, V00579 del 30.9.2017 e la n. V00641 del 31.10.2017, rispetto alle quali l'opponente ha contestato di avere mai ricevuto i beni ivi indicati ( magliette e pantaloni da lavoro), ha contestato l'assunto del Giudice di pace atteso che la sottoscrizione del vettore è sufficiente a ritenere perfezionata la consegna e le fatture relative al trasporto devono invece considerarsi prova sufficiente della consegna;
del resto la teste , esaminata alla udienza del 10.6.2021 rispondendo ai Tes_3 capitoli 2 e 3 della memoria di , aveva confermato la consegna della merce come ricavato Pt_1 dalla registrazione a sistema. Ha quindi evidenziato che pure errata era la mancata valutazione da parte del Giudice di pace del comportamento del sig. di mancata contestazione CP_2 delle fatture atteso che esse erano state effettivamente ricevute dallo stesso, come dallo stesso affermato rispondendo all'interpello sul cap 6 delle circostanze come articolate in memoria dell'11.10.2020 e ben note in quanto oggetto della lettera di messa in ora ricevuta in data pagina 3 di 7 26.2.2019 ( doc. 12 fasc. appellante). Infine il Giudice di pace non aveva correttamente valutato anche il dato indiziario derivante dalla circostanza che il sig. aveva pagato una CP_2 somma superiore di euro 128,76 rispetto alle uniche due fatture riconosciute, elemento che non poteva non essere considerato un acconto sulle altre fatture poi contestata in sede di opposizione.
L'appellato si è ritualmente costituito contestando i motivi di appello e Controparte_2 chiedendone il rigetto essendo invece l'iter motivazionale espresso dal Giudice di pace conforme a legge e alle risultanze istruttorie.
Ha osservato quanto alle fatture V00327 e V00476 che i portatarga ( relativi alla prima) non erano mai stati richiesti tanto quanto i modelli CID ( relativi alla seconda) e che le risultanze istruttorie erano state ben valutate dal Giudice di pace atteso che la teste aveva dichiarato di Tes_4 avere immediatamente telefonato a per invitarla a venire a ritirare i portatarga, cosa Parte_2 che poi era avvenuta ( confermando le circostanze articolate al cap. 4 e 7 della memoria) a nulla rilevando la “personalizzazione” del prodotto.
Quanto alle fatture V00282, V00579 e V00641 il Giudice di pace ben aveva ritenuto carente la prova della consegna non sostituibile dalla sottoscrizione del vettore (peraltro non riconosciuta dalla teste della trasportatrice ) e non evincibile indiziariamente dalla mera Tes_3 CP_5 mancanza di contestazioni al ricevimento delle fatture.
Del resto con riguardo alla fattura n. V00641 l'assenza di sottoscrizione di consegna da parte del destinatario rendeva incerta anche la consegna da parte del vettore.
Ha dunque insistito nella richiesta di rigetto dell'appello.
La causa, documentale, veniva trattenuta in decisione dal primo giudice assegnatario, il quale rimetteva la causa sul ruolo per ragioni organizzative;
il nuovo giudice assegnatario tratteneva nuovamente la causa in decisione, previa acquisizione del fascicolo di primo grado non acquisito preliminarmente, alla udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma cpc in data 1.7.2025.
2. I motivi di appello
I motivi di appello dedotti si sostanziano in una censura alla motivazione della sentenza di prime cure sotto il profilo della non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, e sotto il profilo della mancata valutazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc nonché ex art. 116 cpc.
Nessuno dei predetti profili è fondato.
Il Giudice di pace, nel pervenire alla decisione di accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo opposto, ha fatto piana applicazione del criterio che pone l'onere della prova a carico di chi fa valere un pagina 4 di 7 diritto di credito sulla base delle regole processuali proprie dell'ordinario giudizio di cognizione, e giungendo così ad evidenziare una carenza probatoria in capo al creditore opposto il tutto applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di qualità della prova quando vi sia una contestazione, seppur generica, dell'opponente in ordine all'assunto del creditore opposto.
Il Giudice di pace ha correttamente richiamato pronunzie della Suprema Corte in ordine alla valenza di documenti provenienti da terzi nonché al valore delle fatture che costituiscono, in sede di giudizio ordinario di cognizione, un documento non sufficiente a provare l'esistenza del credito azionato.
Ha altresì correttamente applicato il principio ricavabile ex art. 115 cpc, nell'ambito del peculiare giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, verificandone i presupposti nel caso di specie.
Ora, l'originario opponente ha formulato contestazioni precise e dettagliate, distinguendo peraltro vari profili di non debenza del credito portato in ciascuna fattura richiamata in decreto ingiuntivo.
In assenza della prova dell'ordine dei beni oggetto delle fatture contestate e della consegna effettiva di alcuni di essi alla parte ingiunta, l'onere della prova della effettiva richiesta dei beni non può fondarsi su mere deduzioni indiziarie che, in assenza della prova della concreta tipologia del rapporto commerciale tra le parti, non consentono di evidenziare un “uso ordinario” dal quale desumere la prova della consegna e del sorgere del relativo credito in capo all'odierno appellante.
Va dunque richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione in base al quale ( cfr Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 6172 del 05/03/2020 )“Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti) e da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14711 del 31/05/2025 in base al quale “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.
pagina 5 di 7 Nella libera e prudente valutazione delle risultanze istruttorie, in assenza di contrasto aperto tra le varie deposizioni, l'individuazione da parte del Giudice di prime cure di alcune sole deposizioni testimoniali, ritenute decisive è sufficiente a garantire la correttezza del ragionamento.
Del resto la contestazione svolta in citazione dalla parte opponente si articola puntualmente su tre fronti: l'avvenuto pagamento di due fatture;
il mancato ordine di altre due fatture, la mancata consegna dei beni delle restanti.
A fronte di ciò la difesa di parte opposta non è riuscita a completare il proprio onere probatorio.
(oltre che documentale) è il pagamento delle prime due fatture, avvenuto a fronte di svariati Per_1 versamenti di acconti dei quali la stessa parte creditrice opposta dà conto fin dal ricorso per decreto ingiuntivo.
La circostanza che i versamenti effettuati, nel loro complessivo, siano di importo leggermente superiore al dovuto non consente di ritenere che la somma eccedente fosse di per sé riferita ai restanti crediti azionati in mancanza di imputazione specifica a dette fatture.
Poiché i versamenti sono stati eseguiti ratealmente per somme variabili, in assenza di una precisa imputazione di ciascuno dei pagamenti, deve ritenersi accertato che essi siano avvenuti, come ha asserito la parte debitrice nella citazione in opposizione, nell'intenzione di saldare quanto dovuto per le fatture corrispondenti ad effettiva consegna n. 811 e 498.
Delle restanti fatture, pur emesse , non vi è prova che esse corrispondano a merce effettivamente ordinata e quindi consegnata all'ingiunto.
Essendo contestato il profilo originario dell'ordine deve osservarsi che, avuto riguardo a ciò, effettivamente parte appellante non ha offerto alcuna prova, né essa è desumibile dalla istruttoria espletata in primo grado.
Ne consegue che, pur ammettendosi che le merci di cui alle fatture n. 327 e 476 siano state consegnate, in presenza di una contestazione ( fondata in assenza della prova dell'ordine) di mancata richiesta, la ricostruzione indiziaria svolta dalla parte appellante non consente di raggiungere la piena prova del credito. La teste della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, ha chiaramente Tes_4 dichiarato che sia i porta targhe sia i CID, non appena aperto l'involucro che li conteneva, erano stati contestati a mezzo chiamata telefonica a e che sia CID sia targhe erano stati ritirati. Pt_2
La diversa ricostruzione di parte non è sufficiente a contrastare tale ricostruzione, atteso che da Pt_1 un lato la ricostruzione è autoreferenziale (ad avviso della teste sarebbe ricavabile dal mero riscontro a sistema) e dall'altra è parziale ( riferisce di avere ritirato i CID ma nulla dice con riguardo alle Tes_5 porta targa).
pagina 6 di 7 Quanto alla prova della consegna se è vero che essa può essere ricostruita anche ricorrendo a valutazioni indiziarie, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non è neppure provato il fatto storico dal quale desumere la prova indiziaria atteso che da un lato la fattura emessa dal trasportatore indica un numero che poi è ricollegato al documento di trasporto da un documento anonimo e dall'altro la teste non ha riconosciuto la sigla del trasportatore. Tes_3
Quanto infine al comportamento della parte ingiunta deve osservarsi che esso di per sé solo non supporta il ragionamento indiziario sollecitato dalla parte opposta, apparendo la mancata contestazione della fattura al momento della sua recezione un mero fatto isolato non sufficiente a comprovare il fatto storico della sussistenza della consegna.
In definitiva la sentenza va confermata avendo il Giudice di pace fatto buon governo delle regole a presidio della valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per il presente grado di giudizio, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€
2.817,00).
La semplicità delle questioni trattate e l'esiguità dell'importo per cui è causa comportano l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi.
Come da richiesta del difensore che si è dichiarato antistatario, le spese vanno distratte in favore del difensore avv. Monteleone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Milano in data
14.6.2022 n. 4393;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che così si liquidano quanto al giudizio di appello in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge., spese da distrarsi in favore del difensore antistatario
Così deciso in Milano il 16 agosto 2025
Il giudice
Valentina Boroni pagina 7 di 7