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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2630/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO ENRICO
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ESPOSITO MONICA
CONVENUTA APPELLATA
Posta in decisione all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. 72 del 17.07.2023, rigettando l'opposizione proposta dalla società
[...] avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19 ID 14068024 del Controparte_1 24.11.2022 per l'anno 2022. Vinte le spese. per parte convenuta appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'appello proposto da Pt_2 e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. 72 del 17.07.2023 che annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 14068024 emesso da quale concessionaria per la Pt_2 riscossione del Comune di Montescudaio. Con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La (d'ora innanzi anche breviter ha emesso, e notificato Parte_1 Pt_2 in data 28.11.2022 alla (d'ora in avanti, breviter, anche Parte_3
) l'avviso di accertamento esecutivo n. 19 ID 14068024 del 24.11.2022, per l'anno Parte_3
2022, per l'importo di € 659,00 in ragione del mancato pagamento per l'anno 2022 del CUP (canone unico patrimoniale) relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del comune di
Montescudaio per un importo di € 500,00, oltre alla sanzione da omesso versamento di € 150,00, al rimborso di spese di notifica di € 5,18 e agli interessi di € 4,07 (il tutto arrotondato ad € 659,00 Euro).
Con ricorso del 17.01.2023, ha impugnato il predetto avviso di accertamento n. 19 ID Parte_3
14068024, contestando la mancanza di legittimazione attiva del Comune e, per esso, della società concessionaria per la riscossione delle entrate comunali, dal momento che la strada su cui sono collocati i cartelli oggetto di accertamento non è di proprietà del Comune di Montescudaio, ma della
Provincia di Pisa.
Il giudice di Pace di Cecina con sentenza n. 73/2022 del 19.07.2023, depositata in cancelleria in data
20.07.2022, ha accolto il ricorso proposto dalla annullando il suddetto avviso di Parte_3
accertamento.
La ha tempestivamente proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma e Pt_2
il rigetto della domanda proposta dalla odierna appellata.
Si è costituiva ritualmente l'appellata insistendo per la conferma della sentenza n. Parte_3
73/2023 del G.D.P. di Cecina.
Alla udienza del 24.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art 352 c.p.c. e la causa è stata rinviata alla udienza del 13.3.2025 nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla competenza del giudice di Pace a decidere la opposizione si è formato il giudicato interno, avendo lo stesso implicitamente affermato la sua competenza e non essendo stata tale statuizione oggetto di impugnazione, con la conseguenza che su tale questione questo giudice non può tornare.
3. Il Giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione promossa da in forza della Parte_3
seguente motivazione:
È circostanza incontestata fra le parti che i sei impianti suddetti sono posizionati lungo strade fuori dai centri abitati con più di 10.000 abitanti.
Ciò posto si deve rilevare che la fattispecie in esame è regolamentata dalla L. 160/2019, che all'art. 1, comma 816 stabilisce che: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, pagina 2 di 7 denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali
e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Ai fini dell'individuazione dell'ente legittimato ad esigere l'imposta oggetto della presente causa il comma 818 dispone che: “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”.
L' art.2, comma 7, codice della strada «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», pertanto, i tratti di strada statale, regionale e provinciale di competenza comunale
“individuabili a norma” dell'articolo 2, comma 7, CDS sono soltanto quelli situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti. D'altronde, i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti non possono che essere situati in comuni aventi popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.
In virtù del comma 819 “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Il comma 818, per come formulato ed in ragione della natura patrimoniale del canone cui si riferisce,
è pertanto veicolo di una norma che conferma la regola per la quale il canone unico spetta all'Ente a cui il suolo appartiene e quindi, con riferimento alle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti (anche di Comuni con popolazione superiore), il canone, spetta alla Provincia (o ). Controparte_2
pagina 3 di 7 Il comma 820 L. 160/2019 prevede, poi, che:” l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.”
Il CUP è, quindi, un unico canone per tutti i titoli di imposizione la cui spettanza è collegata alla proprietà della strada eccezion fatta per i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui al comma 818.
Nel caso in esame le strade su cui sono poste le installazioni pubblicitarie di parte attrice sono di proprietà della Provincia di Pisa e non rientrano nell'eccezione delineata dal comma 818, poiché non sono poste all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (circostanza incontestata).
Né il comma 817 il quale prevede che:” Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” dispone un diverso riparto dei pagamenti del canone unico rispetto a quello territoriale delineato dal comma 816 e non risulta sufficiente ad attribuire al Comune il pagamento di un'imposta che è espressamente e chiaramente escluso dal comma 816, che suddivide, appunto, i pagamenti del canone unico su base territoriale.
Né, peraltro, risulta dagli atti l'esistenza di un regolamento del Comune di Montescudaio e/o della
Provincia di Pisa in merito alla gestione del canone unico.
Inoltre, nell'avviso impugnato viene indicato anche che il canone è dovuto per
“occupazioni/esposizioni”, elemento che evidenzia proprio l'unicità del canone indipendentemente Part dalla causale specifica per cui viene emesso l'avviso, ed elemento che, addirittura, anche ritiene superfluo dover precisare, evidenziando in tal modo l'equivalenza delle due fattispecie ai fini dell'imposizione e la riconducibilità dell'imposizione alla sola proprietà territoriale così come delineata dalla normativa sopra citata.
Per tutti i motivi esposti l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto emesso da organo non legittimato a richiederne il pagamento e deve essere annullato.
3.1 La con l'atto di appello ha fatto valere quale unico motivo di impugnazione la “Violazione Pt_2
e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di Montescudaio”.
Nel suo motivo di appello la quale concessionaria del Comune di Montescudaio, sostiene Parte_1
che l'eventuale tematica del numero degli abitanti attiene solamente alla ripartizione del CUP nei rapporti tra Comuni e Province tanto che il suddetto comune nel Regolamento per l'applicazione del
pagina 4 di 7 canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale” all'art.3 ha espressamente previsto che il “Il canone è dovuto per: c) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, così che a nulla rileva la distinzione tra comuni con più o meno di 10.00 abitanti indicata dall'art. 1 co. 818 L.
160/2019, richiamata dal giudice di prime cure. Deduceva infatti che il canone unico avesse in realtà natura “bicefala” poiché basato su due presupposti differenti che erano alla base dei diversi tributi ante
2020: l'occupazione del suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari.
3.2 La parte appellata si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione riportandosi alle precedenti difese e eccependo l'inammissibilità della produzione in grado di appello del regolamento del Comune di Montescudaio in quanto documento nuovo prodotto in violazione dell'art. 345 c.p.c e, nel merito ne ha richiesto la disapplicazione al G.O. quale atto amministrativo non conforme alla
Legge.
4. La questione interpretativa sottoposta al Tribunale non è di facile soluzione ed è dovuta, come spesso accade, ad una formulazione delle norme in modo tutt'altro che cristallino.
Lo scrivente è bene consapevole delle due contrapposte tesi che si stanno prospettando nella giurisprudenza di merito, del resto ampiamente richiamate dalle parti con le produzioni dei precedenti favorevoli all'una o all'altra esegesi.
Tra le due tesi in campo ritiene che sia preferibile quella sotto indicata per i motivi che si vanno ad esporre.
Il comma 819 della legge 160/2019 prevede:
Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il successivo comma 820 prevede: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
pagina 5 di 7 Il comma 820 deve essere interpretato nel senso che l'assorbimento del presupposto dovuto per le occupazioni realizzate con mezzi pubblicitari riguarda esclusivamente quei mezzi pubblicitari dove vi è coincidenza di soggettività attiva: quindi riguarda solo i casi nei quali è il Comune legittimato a riscuotere entrambi i presupposti di cui al comma 819 lettere a) e b). Da ciò consegue che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari installati su strade provinciali, all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come avvenuto nel caso di specie, sono soggette sia al CUP per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla
[...]
, sia al CUP per la diffusione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune, in continuità con i CP_2
precedenti regimi di tassazione. Infatti come chiarito da parte della giurisprudenza di merito che si condivide, il nuovo prelievo ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all'altro.
Tale esegesi è imposta da quanto previsto dal comma 817 che prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.
Viceversa, per le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale si darà luogo, in attuazione del principio dell'assorbimento, all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e non anche di quello per l'occupazione di suolo pubblico ex art. 820 legge 160/2019. Il presupposto CUP legato alle diffusioni pubblicitarie, al pari di quanto avveniva in materia di Imposta
Comunale sulla Pubblicità, rimane infatti a favore dei Comuni. Come detto tale esegesi è imposta dalla garanzia di parità di gettito cui fa riferimento il comma 817 della legge 160/2019, in continuità con il passato.
Né in contrario può ritenersi, come argomentato dai sostenitori della opposta esegesi, che la parità di gettito potrebbe essere attuata mediante la modifica delle tariffe, perché tale obiettivo sarebbe praticamente irraggiungibile nei piccoli comuni, quali quello di specie, non essendo immaginabile che in tali comuni, scarsamente appetibili dal punto di vista pubblicitario, l'aumento delle tariffe per le altre forme di pubblicità possa supplire alla perdita di gettito relativo ai cartelloni pubblicitari apposti su strade provinciali che attraversano il territorio comunale.
Pertanto, anche col nuovo canone unico, la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all'occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019 e non potendo trarsi della circostanza che il pagina 6 di 7 canone sostituisce le precedenti tasse, imposte e canoni ed anzi essendo smentita, come detto, da quanto previsto dal comma 817.
Da quanto suddetto ne consegue che merita accoglimento l'appello proposto da con conseguente Pt_2 rigetto della opposizione proposta dalla che con l'atto di opposizione aveva Parte_3
contestato unicamente la legittimazione attiva del comune a pretendere il pagamento di quanto richiesto e non l'avviso di accertamento esecutivo anche sotto altri profili.
5. Sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio attesa la relativa novità delle questioni trattate e la presenza di indirizzi contrapposti della giurisprudenza di merito, come reso evidente dalle produzione dei precedenti fatta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto dalla e in totale riforma Controparte_3
della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Cecina n. 73/2022 del 19.07.2023, depositata in cancelleria in data 20.07.2023 rigetta l'opposizione proposta dalla società
[...] avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19 ID 14068024 del Controparte_1
24.11.2022.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti.
Livorno, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2630/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO ENRICO
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ESPOSITO MONICA
CONVENUTA APPELLATA
Posta in decisione all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. 72 del 17.07.2023, rigettando l'opposizione proposta dalla società
[...] avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19 ID 14068024 del Controparte_1 24.11.2022 per l'anno 2022. Vinte le spese. per parte convenuta appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'appello proposto da Pt_2 e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. 72 del 17.07.2023 che annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 14068024 emesso da quale concessionaria per la Pt_2 riscossione del Comune di Montescudaio. Con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La (d'ora innanzi anche breviter ha emesso, e notificato Parte_1 Pt_2 in data 28.11.2022 alla (d'ora in avanti, breviter, anche Parte_3
) l'avviso di accertamento esecutivo n. 19 ID 14068024 del 24.11.2022, per l'anno Parte_3
2022, per l'importo di € 659,00 in ragione del mancato pagamento per l'anno 2022 del CUP (canone unico patrimoniale) relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del comune di
Montescudaio per un importo di € 500,00, oltre alla sanzione da omesso versamento di € 150,00, al rimborso di spese di notifica di € 5,18 e agli interessi di € 4,07 (il tutto arrotondato ad € 659,00 Euro).
Con ricorso del 17.01.2023, ha impugnato il predetto avviso di accertamento n. 19 ID Parte_3
14068024, contestando la mancanza di legittimazione attiva del Comune e, per esso, della società concessionaria per la riscossione delle entrate comunali, dal momento che la strada su cui sono collocati i cartelli oggetto di accertamento non è di proprietà del Comune di Montescudaio, ma della
Provincia di Pisa.
Il giudice di Pace di Cecina con sentenza n. 73/2022 del 19.07.2023, depositata in cancelleria in data
20.07.2022, ha accolto il ricorso proposto dalla annullando il suddetto avviso di Parte_3
accertamento.
La ha tempestivamente proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma e Pt_2
il rigetto della domanda proposta dalla odierna appellata.
Si è costituiva ritualmente l'appellata insistendo per la conferma della sentenza n. Parte_3
73/2023 del G.D.P. di Cecina.
Alla udienza del 24.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art 352 c.p.c. e la causa è stata rinviata alla udienza del 13.3.2025 nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla competenza del giudice di Pace a decidere la opposizione si è formato il giudicato interno, avendo lo stesso implicitamente affermato la sua competenza e non essendo stata tale statuizione oggetto di impugnazione, con la conseguenza che su tale questione questo giudice non può tornare.
3. Il Giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione promossa da in forza della Parte_3
seguente motivazione:
È circostanza incontestata fra le parti che i sei impianti suddetti sono posizionati lungo strade fuori dai centri abitati con più di 10.000 abitanti.
Ciò posto si deve rilevare che la fattispecie in esame è regolamentata dalla L. 160/2019, che all'art. 1, comma 816 stabilisce che: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, pagina 2 di 7 denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali
e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Ai fini dell'individuazione dell'ente legittimato ad esigere l'imposta oggetto della presente causa il comma 818 dispone che: “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”.
L' art.2, comma 7, codice della strada «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», pertanto, i tratti di strada statale, regionale e provinciale di competenza comunale
“individuabili a norma” dell'articolo 2, comma 7, CDS sono soltanto quelli situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti. D'altronde, i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti non possono che essere situati in comuni aventi popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.
In virtù del comma 819 “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Il comma 818, per come formulato ed in ragione della natura patrimoniale del canone cui si riferisce,
è pertanto veicolo di una norma che conferma la regola per la quale il canone unico spetta all'Ente a cui il suolo appartiene e quindi, con riferimento alle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti (anche di Comuni con popolazione superiore), il canone, spetta alla Provincia (o ). Controparte_2
pagina 3 di 7 Il comma 820 L. 160/2019 prevede, poi, che:” l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.”
Il CUP è, quindi, un unico canone per tutti i titoli di imposizione la cui spettanza è collegata alla proprietà della strada eccezion fatta per i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui al comma 818.
Nel caso in esame le strade su cui sono poste le installazioni pubblicitarie di parte attrice sono di proprietà della Provincia di Pisa e non rientrano nell'eccezione delineata dal comma 818, poiché non sono poste all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (circostanza incontestata).
Né il comma 817 il quale prevede che:” Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” dispone un diverso riparto dei pagamenti del canone unico rispetto a quello territoriale delineato dal comma 816 e non risulta sufficiente ad attribuire al Comune il pagamento di un'imposta che è espressamente e chiaramente escluso dal comma 816, che suddivide, appunto, i pagamenti del canone unico su base territoriale.
Né, peraltro, risulta dagli atti l'esistenza di un regolamento del Comune di Montescudaio e/o della
Provincia di Pisa in merito alla gestione del canone unico.
Inoltre, nell'avviso impugnato viene indicato anche che il canone è dovuto per
“occupazioni/esposizioni”, elemento che evidenzia proprio l'unicità del canone indipendentemente Part dalla causale specifica per cui viene emesso l'avviso, ed elemento che, addirittura, anche ritiene superfluo dover precisare, evidenziando in tal modo l'equivalenza delle due fattispecie ai fini dell'imposizione e la riconducibilità dell'imposizione alla sola proprietà territoriale così come delineata dalla normativa sopra citata.
Per tutti i motivi esposti l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto emesso da organo non legittimato a richiederne il pagamento e deve essere annullato.
3.1 La con l'atto di appello ha fatto valere quale unico motivo di impugnazione la “Violazione Pt_2
e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di Montescudaio”.
Nel suo motivo di appello la quale concessionaria del Comune di Montescudaio, sostiene Parte_1
che l'eventuale tematica del numero degli abitanti attiene solamente alla ripartizione del CUP nei rapporti tra Comuni e Province tanto che il suddetto comune nel Regolamento per l'applicazione del
pagina 4 di 7 canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale” all'art.3 ha espressamente previsto che il “Il canone è dovuto per: c) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, così che a nulla rileva la distinzione tra comuni con più o meno di 10.00 abitanti indicata dall'art. 1 co. 818 L.
160/2019, richiamata dal giudice di prime cure. Deduceva infatti che il canone unico avesse in realtà natura “bicefala” poiché basato su due presupposti differenti che erano alla base dei diversi tributi ante
2020: l'occupazione del suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari.
3.2 La parte appellata si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione riportandosi alle precedenti difese e eccependo l'inammissibilità della produzione in grado di appello del regolamento del Comune di Montescudaio in quanto documento nuovo prodotto in violazione dell'art. 345 c.p.c e, nel merito ne ha richiesto la disapplicazione al G.O. quale atto amministrativo non conforme alla
Legge.
4. La questione interpretativa sottoposta al Tribunale non è di facile soluzione ed è dovuta, come spesso accade, ad una formulazione delle norme in modo tutt'altro che cristallino.
Lo scrivente è bene consapevole delle due contrapposte tesi che si stanno prospettando nella giurisprudenza di merito, del resto ampiamente richiamate dalle parti con le produzioni dei precedenti favorevoli all'una o all'altra esegesi.
Tra le due tesi in campo ritiene che sia preferibile quella sotto indicata per i motivi che si vanno ad esporre.
Il comma 819 della legge 160/2019 prevede:
Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il successivo comma 820 prevede: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
pagina 5 di 7 Il comma 820 deve essere interpretato nel senso che l'assorbimento del presupposto dovuto per le occupazioni realizzate con mezzi pubblicitari riguarda esclusivamente quei mezzi pubblicitari dove vi è coincidenza di soggettività attiva: quindi riguarda solo i casi nei quali è il Comune legittimato a riscuotere entrambi i presupposti di cui al comma 819 lettere a) e b). Da ciò consegue che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari installati su strade provinciali, all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come avvenuto nel caso di specie, sono soggette sia al CUP per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla
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, sia al CUP per la diffusione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune, in continuità con i CP_2
precedenti regimi di tassazione. Infatti come chiarito da parte della giurisprudenza di merito che si condivide, il nuovo prelievo ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all'altro.
Tale esegesi è imposta da quanto previsto dal comma 817 che prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.
Viceversa, per le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale si darà luogo, in attuazione del principio dell'assorbimento, all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e non anche di quello per l'occupazione di suolo pubblico ex art. 820 legge 160/2019. Il presupposto CUP legato alle diffusioni pubblicitarie, al pari di quanto avveniva in materia di Imposta
Comunale sulla Pubblicità, rimane infatti a favore dei Comuni. Come detto tale esegesi è imposta dalla garanzia di parità di gettito cui fa riferimento il comma 817 della legge 160/2019, in continuità con il passato.
Né in contrario può ritenersi, come argomentato dai sostenitori della opposta esegesi, che la parità di gettito potrebbe essere attuata mediante la modifica delle tariffe, perché tale obiettivo sarebbe praticamente irraggiungibile nei piccoli comuni, quali quello di specie, non essendo immaginabile che in tali comuni, scarsamente appetibili dal punto di vista pubblicitario, l'aumento delle tariffe per le altre forme di pubblicità possa supplire alla perdita di gettito relativo ai cartelloni pubblicitari apposti su strade provinciali che attraversano il territorio comunale.
Pertanto, anche col nuovo canone unico, la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all'occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019 e non potendo trarsi della circostanza che il pagina 6 di 7 canone sostituisce le precedenti tasse, imposte e canoni ed anzi essendo smentita, come detto, da quanto previsto dal comma 817.
Da quanto suddetto ne consegue che merita accoglimento l'appello proposto da con conseguente Pt_2 rigetto della opposizione proposta dalla che con l'atto di opposizione aveva Parte_3
contestato unicamente la legittimazione attiva del comune a pretendere il pagamento di quanto richiesto e non l'avviso di accertamento esecutivo anche sotto altri profili.
5. Sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio attesa la relativa novità delle questioni trattate e la presenza di indirizzi contrapposti della giurisprudenza di merito, come reso evidente dalle produzione dei precedenti fatta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto dalla e in totale riforma Controparte_3
della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Cecina n. 73/2022 del 19.07.2023, depositata in cancelleria in data 20.07.2023 rigetta l'opposizione proposta dalla società
[...] avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19 ID 14068024 del Controparte_1
24.11.2022.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti.
Livorno, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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