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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 18/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 18 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (VA), via Caprera n. 37/C, presso lo studio dell'avv. GENNARO STEFANIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Novara (NO) via Delle Rosette n. 28, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), via Caprera n. 37/C presso lo studio dell'avv. GENNARO STEFANIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“ 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. affidare in modo condiviso la figlia minore , con collocamento prevalente con la madre presso la già casa Per_1 famigliare, sita in Cameri (NO) - Via Garibaldi n. 19;
3. assegnare la casa famigliare alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario della minore Parte_1 Per_
, dove vive anche la figlia maggiorenne Per_1 4. prevedersi in capo al IG. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario nella misura di € 150,00 CP_1 mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
5. disciplinare il diritto di visita del padre, stabilendo che questi possa vedere la figlia minore ogni qualvolta lo desideri previa comunicazione alla madre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le eIGenze della ragazza, impegnandosi a collaborare negli accompagnamenti di agli allenamenti di pallavolo nei tre giorni infrasettimanali;
Per_1
6. stabilire che l'assegno unico verrà percepito nella misura 100 % dalla IG.ra ; Parte_1
7. regolamentare i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini che seguono: a) mutuo: i coniugi corrisponderanno il 50% ciascuno dei ratei in scadenza;
b) auto: la IG.ra si impegna a corrispondere euro 107,50 a titolo di contributo al finanziamento Pt_1
Findomestic a suo tempo accesso per l'acquisto dell'autovettura HYUNDAI Tucson, intestata ed in uso al marito, mantenendo la stessa l'uso dell'altra autovettura KIA BAG, per quanto intestata al marito e al padre dello stesso;
8. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi”.
Per il P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara (NO), Parte_1 CP_1 in data 20/06/1999 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 90, parte 2 serie A, anno 1999. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (15.02.2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente e (14.05.2008), ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 07.03.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 in data 12/06/1974 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.3.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 18 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (VA), via Caprera n. 37/C, presso lo studio dell'avv. GENNARO STEFANIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Novara (NO) via Delle Rosette n. 28, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), via Caprera n. 37/C presso lo studio dell'avv. GENNARO STEFANIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“ 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. affidare in modo condiviso la figlia minore , con collocamento prevalente con la madre presso la già casa Per_1 famigliare, sita in Cameri (NO) - Via Garibaldi n. 19;
3. assegnare la casa famigliare alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario della minore Parte_1 Per_
, dove vive anche la figlia maggiorenne Per_1 4. prevedersi in capo al IG. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario nella misura di € 150,00 CP_1 mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
5. disciplinare il diritto di visita del padre, stabilendo che questi possa vedere la figlia minore ogni qualvolta lo desideri previa comunicazione alla madre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le eIGenze della ragazza, impegnandosi a collaborare negli accompagnamenti di agli allenamenti di pallavolo nei tre giorni infrasettimanali;
Per_1
6. stabilire che l'assegno unico verrà percepito nella misura 100 % dalla IG.ra ; Parte_1
7. regolamentare i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini che seguono: a) mutuo: i coniugi corrisponderanno il 50% ciascuno dei ratei in scadenza;
b) auto: la IG.ra si impegna a corrispondere euro 107,50 a titolo di contributo al finanziamento Pt_1
Findomestic a suo tempo accesso per l'acquisto dell'autovettura HYUNDAI Tucson, intestata ed in uso al marito, mantenendo la stessa l'uso dell'altra autovettura KIA BAG, per quanto intestata al marito e al padre dello stesso;
8. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi”.
Per il P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara (NO), Parte_1 CP_1 in data 20/06/1999 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 90, parte 2 serie A, anno 1999. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (15.02.2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente e (14.05.2008), ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 07.03.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 in data 12/06/1974 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.3.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini