Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 21/03/2023, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 00256/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. introdotto con il ricorso numero di registro generale 1097 del 2022, proposto da Sviluppo Monte Poieto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Buzzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SC, domiciliataria ex lege;
Il Comune di Foppolo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Foppolo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Devil Peak S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione
ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti richiesti di cui all'istanza del 24/10/2022;
e, in quanto occorra, per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco del Comune di Foppolo del 18/11/2022, prot. n. 6267,
nonché del provvedimento del Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Foppolo del 19/11/2022, prot. n. 57;
della richiamata ed allegata opposizione della controinteressata Devil Peak S.r.l,
di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche allo stato non conosciuto,
e per la conseguente condanna dei resistenti a rilasciare la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il pres. cons. Angelo CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, dopo aver acquistato, nel dicembre 2021, la “Brembo Super Ski S.r.l.”, già fallita, e, così, tutti i relativi beni aziendali, ebbe successivamente notizia della deliberazione del Consiglio comunale di Foppolo, emessa il giorno 10 ottobre 2022, n. 26, relativa agli impianti di risalita “Ronchi -IV Baita” e “IV Baita –Montebello”, che venivano con quella restituiti alla Devil Peak S.r.l., quale asserito proprietario.
Di tale provvedimento essa chiese l’ostensione, con istanza d’accesso depositata in data 24 ottobre 2022, unitamente ad una serie di atti connessi, anche risalenti, ovvero:
- il decreto sindacale 11/05/2006 n. 763 prot., che aveva disposto la requisizione e l’immissione nell’uso dei beni immobili e delle strutture detenute dalla società Valle Brembana Ski S.r.l., funzionali all’esercizio del servizio pubblico di trasporto;
- il verbale di consistenza ed apprensione degli impianti del 15/05/2006;
- la deliberazione consiliare 12/10/2006 n. 31, che aveva demandato al sindaco le operazioni necessarie all’apertura degli impianti scioviari per la stagione invernale;
- la deliberazione consiliare 3 novembre 2006 n. 35, la quale aveva disposto la cessazione, la decadenza e la revoca delle concessioni per l’esercizio delle sciovie e l’acquisizione dei sedimi, delle opere e degli impianti al prezzo di € 858.000,00, nonché della determinazione 10 novembre 2006 n. 204, di specificazione ed integrazione dell’atto consiliare n. 35/2006;
- le relative perizie dei beni agli atti della procedura amministrativa e fallimentare;
- la proposta transattiva formulata da Devil Peak S.r.l. al commissario liquidatore del Comune e comunque di tutta la corrispondenza intercorsa tra Devil Peak S.r.l. ed il Comune di Foppolo;
- la documentazione attestante la somma eventualmente dovuta a Devil Peak S.r.l. ed accertata dal commissario liquidatore del Comune”.
2. Il Comune, con comunicazione 18 novembre 2022, prot. n. 6267, non dava corso all’accesso; a sua volta, il Commissario straordinario di liquidazione del Comune, con la comunicazione del 19 novembre 2022 prot. n. 57 lo negava quanto all’istanza di ammissione al passivo, presentata da Devil Peak, richiamando l’opposizione di quest’ultima, che rilevava, tra l’altro, come tale documento non fosse incluso nell’istanza d’accesso.
Ne è seguito il ricorso in esame, con il quale si censurano gli atti e si fonda la richiesta di ordine d’accesso sulle censure di:
- violazione ed errata applicazione dell’art.97 Cost., degli artt.1, 22 e 24 della l.241/1990, del d.p.r.184/2006, dell’art.1 l.190/2012 e del d.lgs. 33/2013.
- ulteriori profili di violazione ed errata applicazionedell’art.97 Cost., artt.1, 3, 10-bis, 22 e 24 l.241/1990, art.9 d.p.r.184/2006, artt.252 e ss. d.lgs.267/2000; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione; disparità di trattamento; illogicità e perplessità; manifesta ingiustizia; irragionevolezza.
3. Invero, trascurando l’intricata ricostruzione che nel ricorso si fa del sistema di impianti, beni immobili, pertinenze e accessori per l’esercizio dell’attività sciistica nel comprensorio Carona-Carisole, di cui la ricorrente sarebbe per la massima parte cessionaria di Valle Brembana Ski S.r.l., la stessa Monte Poieto afferma di aver proceduto all’acquisto «facendo pure affidamento sul fatto che i due rimanenti impianti seggioviari “Ronchi -IV Baita” e “IV Baita -Montebello”, rimanessero appunto nella piena disponibilità del Comune di Foppolo, il quale per anni, dal 2006 in poi, li aveva sempre affidati in concessione, dapprima alla Brembo Super Ski S.r.l., poi fallita, e successivamente ad altri soggetti, tra cui appunto alla Sviluppo Monte Poieto».
Il Comune di Foppolo, inoltre, con la deliberazione consiliare 26 luglio 2022, n. 17, prosegue la ricorrente, “aveva deliberato all’unanimità l’atto di indirizzo per una concessione pluriennale per la gestione degli impianti di risalita, a conferma delle aspettative della società ricorrente”, che sarebbero state frustrate con la successiva revoca, avvenuta con la ripetuta deliberazione 10 ottobre 2022, n. 26, la quale ha disposto la restituzione di tali impianti a Devil Peak S.r.l., qualificata, appunto, come attuale privato proprietario: ne seguirebbe la necessità di Sviluppo Monte Poieto di accedere a tutti gli atti e documenti riferibili a quest’ultima deliberazione, in vista dell’eventuale sua impugnazione.
4.1. Dopo la presentazione del ricorso, una parte cospicua della documentazione richiesta è stata consegnata all’interessata, mancando ora soltanto:
a) la proposta di transazione di Devil Peak S.r.l. acquisita dal Comune in data 7-10/10/2022;
b) l’istanza di ammissione al passivo della procedura di dissesto di Devil Peak S.r.l. del 23-24/12/2020.
4.2. Ebbene, l’accesso difensivo cui si riferisce la ricorrente, giustifica, in conformità alle richiamate disposizioni di cui all’art. 22 segg. L. 241/1990, il rilascio dell’atto sub a), espressamente richiamato al punto D del preambolo della deliberazione consiliare 26/2022.
4.3. Per quanto concerne l’atto sub b), esso pure richiamato al punto C dello stesso preambolo, si può ritenere che esso rientri nell’ambito “della documentazione attestante la somma eventualmente dovuta a Devil Peak S.r.l. ed accertata dal commissario liquidatore del Comune”, cui fa riferimento l’istanza di accesso.
4.4. Va pertanto ordinato al Comune di Foppolo – che, richiamandoli nella deliberazione predetta, deve necessariamente disporne in copia - di trasmettere tali documenti alla ricorrente nel termine di 7 giorni dal ricevimento delle istruzioni che questa gli farà pervenire anche via p.e.c. circa le forme prescelte di consegna, fermo l’eventuale pagamento dei diritti di copia previsti.
5. Le spese di giudizio, interamente compensate con il Ministero dell’interno, non legittimato, sono altresì compensate in ragione di un terzo, in relazione alla dubbiezza della richiesta circa il documento sub b), e seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e ordina al Comune di Foppolo di consegnare alla ricorrente i documenti di cui in motivazione, nei termini e nelle forme descritti.
Condanna in solido il Comune resistente e la controinteressata Devil Peak S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, che, compensate per un terzo, liquida per il residuo in € 1.800,00 oltre accessori; al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002; le stesse parti, sempre in solido, provvederanno a rimborsare alla parte ricorrente per i due terzi il contributo unificato effettivamente versato; spese interamente compensate con il Ministero dell’interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio addì 8 marzo 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CI, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo CI |
IL SEGRETARIO