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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.8206/22 R.G. tra rapp.to e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Mangione e Mario Perlina Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Salvatore Graziuso come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Alba Amatucci come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTI
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che in data 15.06.2022 le era stata notificata la intimazione di pagamento n.05920229004322964000, con la quale le era stato sollecitato il pagamento - per quanto di competenza del giudice adito – dei contributi previdenziali riportati negli avvisi di addebito n.35920180004920863000 e n.3920190001633300000, rispettivamente di € 74,01 ed €
497,70.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
la mancata sottoscrizione dell'atto e l'omessa notifica degli atti presupposti. Concludeva chiedendo annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
All'esito della trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Si osserva che all'udienza del 15.11.2023 parte ricorrente ha dedotto: “In via preliminare si porta
a conoscenza di codesto On.le Tribunale che l'odierna parte ricorrente ha regolarmente e tempestivamente presentato la domanda relativa alla c.d. “rottamazione quater”; ed all'interno di tale domanda è ricompreso
(al n. progr. 7) anche l'avviso di addebito recante il n. 359-2018-0004920863-000, oggetto del presente procedimento.
Per quanto concerne l'altro avviso di addebito, recante il n. 359-2019-0001633300-000, si segnala
l'avvenuto pagamento a seguito di notifica di preavviso di fermo amministrativo notificato dall
[...]
(contenente appunto, tra l'altro, detto avviso). Controparte_2
Si allegano in atti copia della comunicazione somme dovute inviata dall e copia del Controparte_2 preavviso di fermo amministrativo con relativa ricevuta di pagamento.
Peraltro, tali circostanze erano già state evidenziata dalla stessa parte resistente Sede di Lecce nella CP_3 propria comparsa di costituzione, che dava atto dell'avvenuto pagamento e della presentazione della domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater”).
Alla luce di quanto precede appare evidente come sia ormai venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Peraltro, si segnala come in sede di presentazione della domanda sia stata già indicata (il sistema prevedeva obbligatoriamente questo passaggio) la rinuncia ai giudizi in corso.
Per tutti i motivi su esposti, si chiede che codesto On.le Tribunale, previ gli incombenti di legge, voglia accogliere le seguenti conclusion: 1) dichiarare l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia avanzata da parte ricorrente;
2) disporre la compensazione delle spese di giudizio”.
Tali circostanze, documentalmente provate dalla documentazione allegata alle note di trattazione scritta depositate il 08.11.2023, non sono state in alcun modo contestate dalle parti convenute, che nulla hanno osservato al riguardo pur invitate ad esprimersi sulla permanenza di un interesse alla definizione, nel merito, del giudizio.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più un effettivo interesse all'annullamento (in parte qua) della intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione dato che il sottostante rapporto sostanziale tra le parti è stato definito in parte mediante pagamento, in parte mediante attivazione della procedura di definizione agevolata.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione del peculiare epilogo della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.8206/22 R.G. tra rapp.to e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Mangione e Mario Perlina Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Salvatore Graziuso come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Alba Amatucci come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTI
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che in data 15.06.2022 le era stata notificata la intimazione di pagamento n.05920229004322964000, con la quale le era stato sollecitato il pagamento - per quanto di competenza del giudice adito – dei contributi previdenziali riportati negli avvisi di addebito n.35920180004920863000 e n.3920190001633300000, rispettivamente di € 74,01 ed €
497,70.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
la mancata sottoscrizione dell'atto e l'omessa notifica degli atti presupposti. Concludeva chiedendo annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
All'esito della trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Si osserva che all'udienza del 15.11.2023 parte ricorrente ha dedotto: “In via preliminare si porta
a conoscenza di codesto On.le Tribunale che l'odierna parte ricorrente ha regolarmente e tempestivamente presentato la domanda relativa alla c.d. “rottamazione quater”; ed all'interno di tale domanda è ricompreso
(al n. progr. 7) anche l'avviso di addebito recante il n. 359-2018-0004920863-000, oggetto del presente procedimento.
Per quanto concerne l'altro avviso di addebito, recante il n. 359-2019-0001633300-000, si segnala
l'avvenuto pagamento a seguito di notifica di preavviso di fermo amministrativo notificato dall
[...]
(contenente appunto, tra l'altro, detto avviso). Controparte_2
Si allegano in atti copia della comunicazione somme dovute inviata dall e copia del Controparte_2 preavviso di fermo amministrativo con relativa ricevuta di pagamento.
Peraltro, tali circostanze erano già state evidenziata dalla stessa parte resistente Sede di Lecce nella CP_3 propria comparsa di costituzione, che dava atto dell'avvenuto pagamento e della presentazione della domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater”).
Alla luce di quanto precede appare evidente come sia ormai venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Peraltro, si segnala come in sede di presentazione della domanda sia stata già indicata (il sistema prevedeva obbligatoriamente questo passaggio) la rinuncia ai giudizi in corso.
Per tutti i motivi su esposti, si chiede che codesto On.le Tribunale, previ gli incombenti di legge, voglia accogliere le seguenti conclusion: 1) dichiarare l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia avanzata da parte ricorrente;
2) disporre la compensazione delle spese di giudizio”.
Tali circostanze, documentalmente provate dalla documentazione allegata alle note di trattazione scritta depositate il 08.11.2023, non sono state in alcun modo contestate dalle parti convenute, che nulla hanno osservato al riguardo pur invitate ad esprimersi sulla permanenza di un interesse alla definizione, nel merito, del giudizio.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più un effettivo interesse all'annullamento (in parte qua) della intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione dato che il sottostante rapporto sostanziale tra le parti è stato definito in parte mediante pagamento, in parte mediante attivazione della procedura di definizione agevolata.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione del peculiare epilogo della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)