Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai IGg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini ConSIliere
Dott. Giacomo Rota ConSIliere
Riunita in camera di conSIlio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1689/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona della Parte_1
titolare c.f. ), corrente in Ragusa (P. IVA Parte_1 CodiceFiscale_1
Pa
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Pasqualino Cilia C.F._2
(del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Carmelo Cilia (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
e nei confronti di:
(in persona del suo procuratore Controparte_1
Pa ad negotia geom. , sedente in Torino (c.f. 875 360 018), Controparte_2
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata – Appellante incidentale
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 17.3.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 23.9.2015 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_2
Ragusa la (e per essa Controparte_3
quest'ultima, sua titolare) onde sentirne pronunziare la condanna al risarcimento dei danni, segnatamente non patrimoniali, da esso attore reclamati (nella misura di €
200.000,00, o di quell'altra somma che all'esito dell'istruzione della causa si fosse rivelata congrua) in conseguenza delle lesioni personali riportate nei locali della struttura residenziale (siti in Ragusa, via Gattamelata n. 24) dalla madre
[...]
– che ne era ospite - addì 3.12.2014. Quel giorno – si allegava - la predetta Pt_3
si alzava improvvisamente dalla sedia a rotelle di cui era stata dotata, indi precipitando rovinosamente sul pavimento del salone in cui si trovava prima che il personale di assistenza, ivi presente, potesse evitare la caduta. Condotta prontamente presso il locale ospedale (ove le veniva refertato “Frattura composta della parete laterale dell'orbita di sinistra e minuta discontinuità/avvallamento del tetto del seno mascellare/pavimento dell'orbita (blow-in) con presenza di emoseno nel seno mascellare omolaterale, nel seno sfenoidale di destra e in piccola misura nel contesto delle celle etmoidali”), la tuttavia vi decedeva a distanza di quattro giorni. Pt_3
Esso rassegnava quindi le seguenti conclusioni:"Piaccia al Tribunale Parte_2
adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dire, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la IG.ra responsabile della Parte_1
violazione di obblighi contrattuali di assistenza, di sicurezza, di protezione, di vigilanza etc. assunti sia nei confronti della IG.ra sia nei confronti Parte_3
del IG. che aveva condotto la madre presso la casa di cura Parte_2 disponendone il ricovero proprio per ricevere le dette prestazioni. Dire, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la IG.ra , titolare della Parte_1
ditta ”, responsabile, sia contrattualmente che Parte_1
extracontrattualmente per omessa custodia, vigilanza, assistenza, sorveglianza, etc., della morte della IG.ra . Conseguentemente condannare la IG.ra Parte_3
al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, morale, Parte_1
esistenziale, etc.) patiti e patiendi dal IG. per la morte della madre, Parte_2
ammontanti ad € 200.000,00, o a quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa ed anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze e salvo ogni altro diritto".
§§§
costituendosi in contraddittorio nella spiegata qualità, negava che le Parte_1
lesioni nell'occorso riportate dalla potessero essere realmente imputate ad un Pt_3
difetto di vigilanza dell'anziana da parte del personale di assistenza della sua casa di riposo o, comunque, ad una defaillànce organizzativa della struttura. In subordine, contestava l'eccessività della formulata pretesa risarcitoria. E per tutti i casi di soccombenza dichiarava infine di voler chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., la
Società Reale Mutua di Assicurazioni, compagnia presso la quale aveva acceso polizza infortuni a beneficio degli ospiti della struttura. Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito dal Migliorisi di “rigettare la domanda attrice in quanto priva di ogni fondamento in fatto e in diritto e carente dal punto di vista probatorio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, dichiarare, per quanto esposto in narrativa, spropositata l'entità del chiesto risarcimento danni, davvero eccessivo considerata l'età del decesso (quasi 89 anni), nonché le pregresse patologie da cui era affetta la SI.ra
, e determinarne l'ammontare nella misura, di certo inferiore, che il Giudice Pt_3
riterrà equa secondo le circostanze del caso. In tale ipotesi, dichiarare il terzo, la
Società Reale Mutua, tenuto al risarcimento dei danni ritenuti ed indicati dal Giudice, condannando quest'ultimo a tenere indenne la convenuta nei limiti del contratto di polizza”.
Chiamata dunque in causa si costituiva a sua volta la Società Reale Mutua di
Assicurazioni, che contestava la domanda formulata nei suoi confronti dalla propria assicurata negando che il sinistro per cui era insorta controversia fosse coperto dalla garanzia offerta dalla polizza azionata - dunque a torto - dalla In subordine, Pt_1
teneva a precisare che il massimale della polizza medesima fosse di soli € 30.000,00.
§§§
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – la causa era istruita esclusivamente (stante il rigetto della prova testimoniale già articolata altresì da parte convenuta) mediante la nomina di collegio di cc.tt.u., cui veniva conferito l'incarico di “descrivere le condizioni della defunta prima Parte_3
del sinistro occorso in data 03.12.14; descrivere la vicenda clinica della stessa dal momento del suo accesso alla sino al momento del decesso avvenuto Parte_1
all'esito del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Ragusa ed in particolare indichi gli accertamenti e gli esami svolti e dica se siano stati adeguati alle condizioni della paziente ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento;
dire quali siano state la diagnosi, la prognosi e le cure suggerite alla paziente al momento del ricovero;
dire quali accertamenti ed esami siano stati effettuati nell'immediatezza dei fatti presso la casa di cura e se siano state apprestate idonee cure;
dire se il ricovero sia Parte_1
stato tardivo e, se sì, quali conseguenze si sarebbero potute evitare ove il ricovero fosse stato tempestivo;
dire se alla luce della storia clinica della paziente e delle sue condizioni di mobilità l'evento sinistro sia addebitabile al difetto di vigilanza del personale paramedico presente all'interno della casa di riposo;
dire se sussista nesso di causalità tra il sinistro (caduta) e l'evento morte;
dire se l'evento morte sia stato causato da altri fattori non considerati negli atti di causa e con quale incidenza (in termini di possibili concause ovvero quali cause da sole sufficienti); dire quindi se le prestazioni fornite dall'istituto convenuto siano state adeguate alle condizioni della paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico;
in caso affermativo: dire quale sarebbe stato il corretto trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto essere posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, il successivo decorso della malattia;
esperire, prima di provvedere al deposito della relazione, acquisite le osservazioni delle parti e/o dei CTP, un tentativo di conciliazione;
riferire ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
Acquisito il conseguente elaborato peritale il primo giudice – raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – giungeva a ritenere che “Nel caso di specie sussiste la responsabilità della casa di riposo convenuta. Invero, l'eventualità che la non fosse capace di deambulare autonomamente appare circostanza pacifica Pt_3
[……], tanto è vero che la stessa si muoveva a mezzo della sedia a rotelle fornita dalla struttura. Del resto, tutte le parti convengono nell'individuare precedenti sinistri in cui l'anziana, proprio a causa delle sue ridotte capacità motorie e deambulatorie, riportava danni alla propria salute per incidenti occorsi dentro la struttura […], ed a pagina 17 della consulenza in atti si dà atto che è stato acquisito il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del
02.07.2010 ove veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla , in Pt_3
quanto soggetto non in grado di attendere agli atti ordinari della vita, nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3, per “ridotte o impedite capacità motorie/deambulatorie””.
Riteneva inoltre il Tribunale – attese le difformi valutazioni che erano state rassegnate dal collegio peritale - che “la valutazione circa la sussistenza di una responsabilità in vigilando della struttura convenuta ha natura giuridica e pertanto appare in primo luogo precluso l'utilizzo delle considerazioni contenute nella relazione peritale - e citate dalle difese dei convenuti - sulla asserita assenza di responsabilità della struttura per il sinistro occorso. Del resto, il giudizio di responsabilità della struttura esula dall'individuazione di una qualche norma specifica che individuasse uno strumento o precauzione particolare, dovendosi ritenere che la misura della diligenza in concreto eSIibile non possa essere preventivamente determinata dalla normazione primaria e/o secondaria. Invero, il grado di diligenza, che in questo caso deve essere di natura tecnica stante le prestazioni alberghiere ma pure e senz'altro sanitarie che gravano sulla struttura, deve muoversi secondo i criteri generali indicati dall'art. 1176, comma 2, c.c. per cui
“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. In questa cornice, assume rilievo centrale la condizione di disagio motorio della rispetto a quanto considerato dalla difesa e soprattutto rispetto Pt_3
all'affermazione di presunta “incontrovertibilità” della “imprevedibilità” della caduta. L'eventualità che un'anziana ricoverata in una casa di cura, già più volte in precedenza caduta a terra, possa alzarsi da una sedia (a rotelle) e cadere nuovamente, viste le sue oggettive difficoltà motorie, lungi dal rappresentare ipotesi astratta e remota deve, semmai, considerarsi un rischio concreto. L'uso della sedia a rotelle, peraltro, avrebbe potuto ritenersi un accorgimento risolutivo solo ove fosse stato possibile escludere che l'anziana fosse in grado di assumere la posizione eretta e dunque capace di liberarsi del presidio. Nessun elemento, tuttavia, è stato fornito in tal senso né la struttura ha dimostrato di avere posto in essere tutte le necessarie precauzioni e cautele per prevenire cadute accidentali, pur conoscendo le critiche condizioni della paziente che, all'evidenza, rendevano l'adempimento della prestazione senz'altro più gravoso ma dovendosi comunque considerare eSIibile detto supplemento di diligenza a cagione delle concrete condizioni cognitive e motorie dell'anziana. In definitiva, le condizioni motorie dell'anziana rendevano senz'altro prevedibile la caduta tenuto conto delle concrete difficoltà nella deambulazione della paziente, affatto scongiurate dalla mera messa a disposizione della sedia a rotelle”.
Dato infine atto, in punto di an debeatur, che “secondo le valutazioni medico-legali in atti sussiste un rapporto di causa tra la caduta ed il decesso”, in punto di quantum debeatur riteneva il primo giudice che al fine della monetizzazione del reclamato danno c.d. “parentale” potesse farsi applicazione “delle “tabelle “romane”, ovvero predisposte dal Tribunale di Roma, giacché le stesse prevedono per la liquidazione del danno parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto tenendo peraltro in adeguata considerazione la esistenza di una seria relazione affettiva, vale a dire: il rapporto di parentela esistente, l'età del congiunto, l'età della vittima, la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi”: tabelle fatta applicazione delle quali stimava il danno nella specie da risarcirsi nel controvalore pecuniario di € 136.273,80, “somma che, previa devalutazione e rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali sul capitale rivalutato, viene rideterminata in complessivi € 145.989,83 oltre interessi legali dalla liquidazione in sentenza a saldo”.
Quanto, a tal punto, alla domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei CP_4
confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, osservava il Tribunale:
- che infondata fosse la sollevata eccezione “di inoperatività della polizza nella specie azionata. Al riguardo, la terza chiamata cita gli artt.
3.2. e 6.2 della polizza secondo cui, rispettivamente, “non sono assicurabili le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere”, e “non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti”. Le difese della terza non sono condivisibili. Si osserva, infatti, che il collegio di ctu nel descrivere le condizioni di salute della defunta non ha ravvisato l'esistenza di alcuna sindrome cerebrale idonea ad escludere l'operatività della polizza. Ancora, le lesioni che hanno portato al decesso non possono ritenersi causalmente riconducibili ad una pregressa condizione patologica perché la caduta è stata la causa del decesso e tale evento non è sussumibile in alcuna patologia essendo, piuttosto, un fatto. Del resto, le difficoltà motorie rappresentano soltanto un antecedente causale remoto giacché la lesione mortale non è scaturita dalla difficoltà motoria ma dalla caduta e dal connesso trauma”,
- che, pertanto, la Società Reale Mutua di Assicurazioni dovesse essere
“condannata al pagamento del danno nei limiti del massimale garantito pari ad € 30.000,00 tenendo indenne, per la quota qui dedotta, parte convenuta”.
Con sentenza n. 1803/2023 del 1°.12.2023 il Tribunale di Ragusa così dunque statuiva infine, definitivamente pronunciando:”
P Q M
… ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta da e per l'effetto DA, pro quota Parte_2
– ossia nei limiti del massimale garantito per quanto riguarda la terza chiamata - la convenuta Controparte_5
e la terza chiamata al
[...] Controparte_6
pagamento di € 145.989,83 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo.
DA in solido parte convenuta e la terza chiamata al pagamento dei compensi di CTU come liquidati in atti. DA in solido parte convenuta e la terza chiamata al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_2
che ai sensi del D.M. n. 147/22 liquida in € 14.103,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA”.
§§§
Avverso detta sentenza n.q. interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 23.12.2023, appello articolato su un unico sostanziale motivo.
Per lamentare che il primo giudice – dimenticando che il ruolo pur riconosciuto al decidente di peritus peritorum, tuttavia, “secondo le indicazioni di ordine metodologico espresse dalla giurisprudenza “non autorizza affatto il giudicante ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico né a sostituirsi agli esperti ignorando i contributi conoscitivi di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum impone, di converso, al giudice di individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione. Il giudice, cioè, deve esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte;
l'ampiezza, la rigorosità e oggettività della ricerca;
l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica” (Cassaz. Sez. 4, n. 18678/2012)” – si fosse ingiustificatamente discostato, nel concludere per l'affermazione di responsabilità di essa appellante, dalle pur valide indicazioni di merito che, in riscontro all'articolato mandato già loro conferito, erano state fornite dai due cc.tt.u. collegiati.
Collegio peritale che aveva, infatti, affermato che “Il dato di fatto incontrovertibile è rappresentato dal fatto che l'evento, da cui il sopravvenuto decesso, è avvenuto all'interno della struttura ospitante di cui non è possibile esprimere un giudizio di addebito diretto, trattandosi, comunque, di un evento imprevedibile, accidentale, indipendente, almeno per quanto di specifica conoscenza, da eventuali condotte negligenti personali o inadeguata strutturazione gestionale degli ospiti”.
Invece, con affermazione non sufficientemente meditata, il Tribunale aveva divisato che la si fosse colpevolmente limitata a dotare la solo di una sedia a rotelle e Parte_1 Pt_3
che questa non fosse, da sé sola, idonea a scongiurare l'eventualità che la stessa “fosse Pt_3
in grado di assumere la posizione eretta e dunque liberarsi del presidio. In buona sostanza, ritenuta prevedibile la caduta, si rendeva eSIibile, secondo l'assunto del
Giudice, un supplemento di diligenza e la struttura non avrebbe dimostrato di aver posto in essere tutte le necessarie precauzioni e cautele per prevenire cadute accidentali. Cautela in particolare costituita – secondo quanto aveva al riguardo perorato il – dall'uso di cintura di sicurezza pelvica o addominale”. Parte_2
Ma - obiettava la - “l'uso di tali cinture di contenzione non soddisfa quel Pt_1
supplemento di diligenza richiesto dal Giudice, perchè illecite se non prescritte da un medico con il consenso dei familiari. Parte attrice avrebbe dunque dovuto fornire la prova dell'esistenza di una documentazione medica con la prescrizione attestante lo stato di necessità della paziente e l'utilizzo di mezzi di contenzione idonei alla condizione di salute, e dimostrare altresì che la struttura non si era attenuta a tale prescrizione. Nel caso di specie, invece, non risulta agli atti alcuna documentazione o prescrizione medica circa la necessità di adottare mezzi di contenzione nei confronti della SI.ra . E' dunque evidente che non fosse affatto giustificato Pt_3
l'uso di mezzi contenitivi quali quelli suggeriti dalla parte attrice ma, difatti, non menzionati sapientemente dal Giudice. Del resto nei referti di pronto soccorso forniti da parte attrice, allegati alla perizia dei CC.TT.U, non si evince la necessità di adottare mezzi di contenzione”.
Il Tribunale – aggiungeva la appellante da diverso e concorrente punto di osservazione – non aveva saputo ben valutare la circostanza che lo stesso originario attore avesse addotto, esso per primo, che la madre accusasse “problemi solo di tipo motorio. Ed anche i due CCTTU, nella loro relazione, a pag. 30, hanno affermato:”le condizioni cliniche agli atti permettono di evidenziare una condizione di vasculopatia cerebrale cronica di cui le uniche manifestazioni cliniche documentate sono quelle riportate nei referti del P.O. di Ragusa del 03.05.2014 e del 05.09.2014, ove nel primo accesso viene obiettivato un esame obiettivo neurologico nella norma in soggetto con declino cognitivo e motorio, nel secondo scarsa collaborazione e disorientamento spazio-temporale dandosi tuttavia atto che non risulta che il soggetto assumesse una qualsivoglia terapia specifica”. Il
Giudice, invece, basa il suo convincimento sull'assunto che fosse eSIibile un supplemento di diligenza da parte degli operatori della casa di riposo in ragione delle concrete condizioni di deterioramento cognitivo, oltre che di difficoltà motoria, dell'anziana. Ma dalla ricostruzione eseguita dal collegio peritale si evince che gli unici elementi probatori, oltre quelli sopra indicati, riguardo la condizione cognitiva della sono la visita della commissione invalidi del 2010 - dalla quale non Pt_3
risultava alcuna condizione patologica né alcunché di neurologicamente importante o dirimente (pag. 25 rel. C.T.U.) - e la TAC del 03.12.2014 che veniva eseguita in conseguenza dell'evento traumatico dovuto alla caduta: ciò che emerge dall'esame in questione è che l'unico elemento certo di una “problematica” di natura neurologica è rappresentato, oltre che dalla diffusa emorragia cerebrale dovuta al trauma da caduta, da un quadro di “Atrofia corticale" di natura non traumatica, riconducibile a fatti di involuzione parafisiologica cerebrale, ovvero una normale conseguenza dell'invecchiamento che riguarda qualsiasi soggetto anziano, compatibile dunque con l'età della (89 anni)”. In definitiva – si concludeva – “pur Pt_3
ammettendo che il Giudice possa considerarsi un peritus peritorum, il primo giudice si spinge oltre i parametri di valutazione giuridica, in quanto il Giudice individua un asserito rischio che i medici che avevano in cura la SI.ra , tuttavia, non hanno Pt_3
mai ravvisato, tant'è che non hanno mai prescritto alcun mezzo contenitivo. Nè i familiari hanno mai sollecitato il medico a prescriverne qualcuno. Nè era possibile assegnare un operatore 24 ore su 24 alla SI.ra perchè non se ne ravvisava Pt_3
alcuna necessità e la normativa non lo prevedeva e non lo prevede a tutt'oggi”.
Ed a complemento di tutto ciò teneva, inoltre, essa appellante a rimarcare di avere, in realtà, sufficientemente dimostrato “di avere adottato tutte le misure LECITE necessarie ad evitare il danno producendo in giudizio la circolare dell'Assessorato
Regionale degli Enti Locali del 17/02/2003 n° 2 (Allegato n° 5) che obbliga le Case di
Riposo ad assumere un operatore socio-sanitario per ogni n° 12 utenti non autosufficienti;
e depositando l'esito del Servizio Ispettivo del Settore VIII dei Servizi
Sociali del Comune di Ragusa circa il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali con esito - peraltro proprio nell'anno 2014 - di PARERE FAVOREVOLE
(Allegato n° 6) - con conseguente conferma dell'iscrizione della struttura all'Albo
Comunale degli Istituti per Anziani - relativamente al possesso dei requisiti organizzativi, funzionali e strutturali”.
Per tutto quanto così riassunto l'appellante n.q. concludeva chiedendo, Parte_1
infine, alla Corte adita di “Annullare e/o riformare e/o rinviare al giudice di primo grado, ove previsto dalla legge, e/o rendere con qualsivoglia provvedimento inefficace la sentenza n° 1803/2023 del Tribunale di Ragusa, pubblicata in data
01/12/2023, perché le conclusioni cui è pervenuto il Giudice meritano censura sotto il profilo del vizio motivazionale: A) sia alla luce del pacifico e non sufficientemente motivato discostamento dalla relazione dei CCTTUU e della conseguente mancata indicazione di mezzi alternativi leciti finalizzati alla prevenzione della caduta accidentale ed improvvisa della IG.ra ; B) sia in ordine alla Parte_3
immotivata non ammissione delle prove orali richieste dall'appellante che le ha impedito di dar prova di aver adempiuto a tutti gli obblighi gravanti su di essa, esonerandola da qualsivoglia ipotesi di responsabilità, non potendosi dunque nemmeno chiarire l'esatta ricostruzione del fatto. Quindi, dichiararsi la nullità della sentenza n° 1803/2023, ovvero riformarla e/o rinviare al Giudice di primo grado ove previsto dalla legge, con accoglimento delle conclusioni così come formulate NEL
MERITO in seno alla parte iniziale della narrativa del presente atto, con spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
§§§
Nel costituirsi in contraddittorio anche la Società Reale Mutua di Assicurazioni interponeva appello avverso la medesima sentenza, che l'aveva condannata a manlevare la sua assicurata nei limiti del suindicato massimale di € 30.000,00.
Essa compagnia assicurativa denunciava anch'essa, in via principale e con il suo primo motivo di impugnazione, che il primo giudice si fosse ingiustificatamente
“discostato dalle motivate e inequivoche conclusioni emerse dalla consulenza medico-legale collegiale (doc. 3) circa l'imprevedibilità della caduta e la sua inevitabilità, pervenendo ad affermare la responsabilità della sulla Parte_1
base di un giudizio fatalistico ed ex post in forza del quale la caduta era prevedibile alla luce dei precedenti episodi e pertanto doveva essere evitata in ogni modo”.
Stigmatizzava che “il primo Giudice, per discostarsi dal giudizio tecnico-scientifico espresso dal Collegio peritale in ordine alla imprevedibilità e inevitabilità della caduta e, sotto altro profilo, alla illegittimità di una forma di contenzione fisica in difetto delle tassative prescrizioni di legge, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle eventuali misure alternative lecite richieste nel caso concreto alla Parte_1
(ulteriori rispetto a quelle già adottate: sedia a rotelle di stazionamento), senza limitarsi a postulare che il fatto che l'assistita si fosse alzata dalla sedia a rotelle e fosse caduta a terra fosse comunque addebitabile a titolo di colpa alla Casa di cura”.
In subordine, con il secondo motivo di appello, eccepiva nuovamente essa compagnia l'inoperatività della polizza azionata dalla ai sensi di detti artt.
3.2. e 6.2 Pt_1
delle condizioni generali di contratto. Infatti, “Il primo Giudice ha ritenuto che la caduta della SI.ra fosse conseguenza unicamente del deficit motorio dal Pt_3
quale era afflitta e che altre cadute aveva già causato in precedenza, escludendo che al deficit motorio fosse associato anche un deficit di natura cognitiva”: mentre avrebbe dovuto tenere in debito conto che la predetta “atrofia corticale, di natura non traumatica ma riconducibile a fatti di involuzione parafisiologica della componente corticale del parenchima cerebrale” – di cui aveva fornito contezza la TAC cui la era stata sottoposta all'atto del suo ultimo ricovero del 3.12.2014 – “se da un Pt_3
canto conferma sotto il profilo strumentale i rilievi anamnestici eseguiti nei mesi precedenti, dall'altro canto costituisce la prova della insorgenza e della ingravescenza di malattia cerebrale cronica (vasculopatia cerebrale cronica). Se a ciò si aggiunge la iterazione delle cadute in breve arco temporale (tre cadute in sette mesi, tutte associate a sintomi evidenti e ingravescenti di sofferenza cerebrale e/o a disturbi cognitivi) appare di tutta evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, sussistono e risultano verificate le condizioni di esclusione della garanzia assicurativa e/o di cessazione della garanzia assicurativa di cui all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale, come già ampiamente riportato, “non sono mai assicurabili le persone affette … dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi …”.
Infine, con altro motivo di appello, si censurava che il Tribunale avesse comunque
“errato nel condannare la concludente appellante Società Reale Mutua di
Assicurazioni al risarcimento diretto del danno (anche se nei limiti del massimale) nei confronti dell'attore, non vertendosi in materia di RC Auto (nella quale è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante) ma in materia di RC Ordinaria (nel quale il rapporto tra danneggiante e danneggiato e tra quest'ultimo e assicuratore rimangono distinti e non danno luogo ad alcuna solidarietà). E per lo stesso motivo il primo Giudice ha errato nel condannare la
Società Reale Mutua di Assicurazioni in via diretta e solidale con la al CP_7
pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore, liquidate peraltro in relazione all'intero ammontare del danno (€ 145.989,83) e non pro quota (in relazione al massimale di polizza: € 30.000,00)”.
E conformemente a quanto così riassunto il convenuto rassegnava, CP_8
infine, le proprie conclusioni.
§§§
Si costituiva in contraddittorio anche , che contestava quale Parte_2
gravemente erronea l'asserzione delle due appellanti che il collegio peritale avesse
“escluso, categoricamente, ogni addebito di responsabilità della casa di cura”: in realtà, “Sulle condizioni organizzative, strutturali e di gestione del personale della casa di riposo, in rapporto alle normative di riferimento, i ccttu non hanno espresso alcun giudizio, statuendo che si tratterebbe di valutazione di merito “approssimata se non improbabile””.
Contestava inoltre, ed in particolare:
- che soltanto con le loro rispettive impugnazioni le controparti avessero fatto valere “che le condizioni cognitive della IG.ra erano quelle Parte_3
di una normale anziana della sua età. In merito si replica, per come osservato sopra, per come documentalmente provato e per come accertato anche dai
CCTTU, che la IG.ra era portatrice di tutta una serie di Parte_3
gravi patologie non solo motorie, ma anche cognitive. Sotto quest'ultimo specifico aspetto, il quadro clinico non può di certo sintetizzarsi, come fa l'appellante, in quello normale di tutti gli anziani di quella età. Alla IG.ra
, infatti, da punto di vista cognitivo, erano state accertate e Parte_3
diagnosticate vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo e motorio, decadimento cognitivo progressivo …, paziente poco collaborante non orientata nel tempo e nello spazio. Di certo non i soliti acciacchi dell'età come li definisce, in maniera a dir poco sbrigativa, controparte”,
- che pretestuosa fosse la censura mossa dalle controparti al primo giudice di avere “omesso, al pari dell'attore, di indicare quale rimedio, in concreto, oltre all'uso della sedia a rotelle, la casa di cura avrebbe dovuto adottare per impedire la caduta poi fatale ed evitare ogni addebito di responsabilità. Nulla di più errato ed infondato. Intanto va detto che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, in nessuna parte della relazione i tecnici hanno indicato come idoneo ad evitare le cadute l'uso della sedia a rotelle per gli spostamenti. I consulenti hanno solo statuito (v. pagg. 27 e 28 della relazione) che la casa di riposo, anche alla luce delle precedenti cadute, ha adottato l'uso della sedia a rotelle, evidentemente, per tentare di evitarne altre, non riuscendoci comunque. Nessun obbligo aveva, poi, l'attore di provare, e men che meno il Giudice di indicare in sentenza, quali rimedi concreti, oltre all'uso della sedia a rotelle, la casa di cura avrebbe dovuto adottare per evitare ulteriori cadute. Semmai sarebbe spettato a parte avversa indicare e provare cosa sarebbe servito per evitare la caduta poi fatale. La caduta, alla luce di tutto quanto fin qui detto, di per sé è evidente fonte di colpa e responsabilità avversaria per difetto, appunto, di vigilanza e diligenza. L'appellante sostiene che non era eSIibile la presenza di un operatore per ogni utente 24 ore su 24.
Invero, pur non avendone l'obbligo, si suggerisce sommessamente a controparte che, forse, considerate le condizioni di salute e le precedenti cadute, per la IG.ra la vicinanza specifica e dedicata di un operatore Pt_3
avrebbe potuto evitare l'evento fatale. Solo per mera completezza difensiva si rileva, poi, che, sul punto, l'odierno appellato, con la comparsa conclusionale di primo grado, alla luce delle osservazioni tecniche alla prima bozza di relazione dei CCTTUU del proprio consulente di parte, Dott, , Persona_1
aveva avanzato dei rilievi e dei suggerimenti. Il tecnico di parte, ad esempio e tra l'altro, in tali osservazioni, rileva come grave deficienza e responsabilità della casa di riposo il fatto che una anziana nelle condizioni psico-fisiche della
IG.ra si sia potuta alzare da sola dalla sedia a rotelle in cui Parte_3
era allocata e cadere rovinosamente a terra. In tali casi, infatti, è logico anche l'uso di comuni misure contenitive, quali ad esempio, cinture di sicurezza, cinture pelviche, cinture addominali. Tali rilievi sono stati sbrigativamente rigettati dai Ctu con l'affermazione che tali misure di contenimento sarebbero vietate dalla legislazione vigente e presenti solo nelle sedie a rotelle ad esempio presenti nelle ambulanze (v. pagg. 31 e 32 della relazione). Trattasi di affermazioni infondate. Nessuna legge vieta l'uso delle misure di cui parla il
Dott. nelle suddette osservazioni, ed è infondato sostenere che solo le Per_1
sedie a rotelle delle ambulanze sono dotate di tali sistemi. Sul punto va detto che quelli suggeriti dal Dott. non sono i c.d. “mezzi di contenzione” Per_1
ammessi dalla legge solo a determinate condizioni, ma un semplice presidio antiscivolo per un paziente non collaborante”.
§§§
Venuti all'udienza già direttamente fissata innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, con ordinanza del 18.4.2024 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
L'appello spiegato in via principale da – cui si è giustapposto il Parte_4
motivo principale dell'appello incidentale della Società Reale Mutua di
Assicurazione – è fondato.
Il primo giudice basava il suo accoglimento della domanda risarcitoria del Parte_2
sull'assunto che si fosse palesato in maniera evidente, specie alla luce degli analoghi episodi di caduta accidentale che l'avevano interessata in quello stesso 2014, che “al tempo del sinistro l'anziana aveva già dato evidenze concrete delle sue ridotte capacità motorie e della connessa incapacità di muoversi, senza rischiare di cadere, autonomamente. [….] tutte le parti convengono nell'individuare precedenti sinistri in cui l'anziana, proprio a causa delle sue ridotte capacità motorie e deambulatorie, riportava danni alla propria salute per incidenti occorsi dentro la struttura. […] appare assolutamente incontestato che la avesse bisogno di assistenza e non Pt_3
fosse nelle condizioni di deambulare tanto è vero che la stessa si muoveva a mezzo della a sedia a rotelle fornita dalla struttura. [….]”. Tutto vero: ma non anche la considerazione – che se ne è voluto far pedissequamente derivare – che “assume rilievo centrale la condizione di [solo, n.d.r.] disagio motorio della rispetto Pt_3
all'affermazione di presunta “incontrovertibilità” della “imprevedibilità” della caduta”.
In realtà, proprio perché soggetto che accusava una compromissione delle sue capacità motorie e deambulatorie, la veniva dotata di sedia a rotelle che le Pt_3
consentisse di muoversi in tutta sicurezza sol che si fosse, per il resto, astenuta dall'assumere la stazione eretta sollevandosi dalla sedia medesima. Vuol provare troppo, per converso, il corollario del primo giudice – per il salto logico che la sola premessa di una accertata compromissione delle sole capacità motorie induce a ravvisare - che “L'eventualità che un'anziana ricoverata in una casa di cura, già più volte in precedenza caduta a terra, possa alzarsi da una sedia (a rotelle) e cadere nuovamente, viste le sue oggettive difficoltà motorie, lungi dal rappresentare ipotesi astratta e remota deve, semmai, considerarsi un rischio concreto”: giacchè chi non sia più in grado di deambulare autonomamente, e neanche di mantenere la stazione eretta, e ciò nonostante si sollevi dalla sua sedia a rotelle è soggetto di cui si deve non soltanto presumere ma pure riconoscere che neanche sia più in grado di rendersi conto del grave rischio cui va incontro pretendendo di mettersi in piedi.
Di talchè merita di essere censurato che il Tribunale si sia disinteressato delle risultanze peritali che forniscono contezza della circostanza - in realtà decisiva, come non a torto dunque rimarcato dagli appellanti - che la accusasse, al tempo, Pt_3
“soltanto” il normale deterioramento delle facoltà mentali proprie di soggetto prossimo al compimento degli 89 anni di età e non già, e non anche, una vera e propria patologia della sfera psichica (quali quelle venute, invece, ad assumere rilevanza in seno alle vicende giudiziarie di cui ai precedenti giurisprudenziali invocati dal primo giudice: vale a dire, Cass. 6914/2012 che “nella fattispecie si occupava del caso di un'anziana affetta da morbo di Alzheimer …..”, e Trib. Belluno
7.6.2016 che si pronunciava sui “danni a sé provocati da un paziente in casa di riposo in condizioni di disagio psichico (nella specie, un soggetto affetto da demenza senile, …)”. Ed invero – dopo aver dato atto che, al momento dell'evento lesivo del 3 dicembre 2014, “Le condizioni cliniche della defunta , sulla scorta Parte_3
degli elementi probativi, possono così riassumersi: soggetto affetto da spondiloartrosi e crolli vertebrali multipli in grave osteoporosi, miocardiopatia ischemica cronica ipertensiva in trattamento sintomatico, esiti recenti di trauma toracico con frattura della VIII costa destra (maggio 2014) e frattura del bacino
(settembre 2014) da cui una sindrome da allettamento” – quanto alle sue condizioni mentali, stante il loro sicuro rilievo ai fini del giudizio, il collegio peritale non mancava di precisare (senza che il primo giudice nulla al riguardo riprendesse, tuttavia, nella sua sentenza: invece asserendo come s'è visto, affatto singolarmente, che fosse “precluso l'utilizzo delle considerazioni contenute nella relazione peritale -
e citate dalle difese dei convenuti - sulla asserita assenza di responsabilità della struttura per il sinistro occorso”) che “Circa le condizioni neurologiche gli atti di causa, concretamente, sono ben poco rappresentativi di elementi probatori utilmente attendibili se non quanto risulta dagli accessi al Pronto Soccorso del P.O. di Ragusa.
Il primo, relativo alla caduta di maggio 2014, ove viene segnalata una vasculopatia cerebrale cronica con “declino cognitivo e motorio” a fronte di un esame obiettivo neurologico negativo, e quello di settembre dello stesso anno ove risulta un decadimento cognitivo progressivo in “trattamento con terapia non specificata” con
“paziente poco collaborante, non orientata nel tempo e nello spazio”. Tale condizione patologica - la vasculopatia cerebrale con la sequela sintomatologica, peraltro mal specificata - a rigor di logica è sopravvenuta di certo alla visita della commissione invalidi del luglio 2010 ove non risulta alcunchè di neurologicamente importante e/o dirimente;
concretamente non si è in possesso di riferimenti certi circa l'epoca di insorgenza e la relativa incidenza funzionale dei sintomi riconducibili ad una vasculopatia cerebrale. L'unico elemento certo di natura neurologica è rappresentato dal referto della TAC del 03.12.2014 che, eseguita nell'immediatezza dell'evento traumatico, evidenzia - oltre una grave e diffusa emorragia cerebrale con plurimi focolai contusivi del parenchima cerebrale, aggravata nella sua estensione anche dalla terapia normalmente assunta, in particolare, il Plavix, un antiaggregante piastrinico, indicato nella prevenzione di eventi aterotrombotici e tromboembolici - un quadro di “atrofia corticale”, di natura non traumatica ma riconducibile a fatti di involuzione parafisiologica della componente corticale del parenchima cerebrale”. Indi aggiungendo i due cc.tt.u. – nel riscontrare l'obiezione del c.t. di fiducia del che tanto dovesse già da sé Parte_2
conSIliare una più attenta sorveglianza dell'anziana – che “nonostante l'intensa attività di ricerca, la letteratura di merito non specifica come va intesa la
“necessaria” vigilanza, ritenendosi a rigor di logica improbabile [rectius irragionevole ed insostenibile, n.d.r.] che ogni cerebropatico vascolare ospite di una struttura d'accoglienza abbia la necessità di una vigilanza/assistenza personale estesa all'intera giornata, notte compresa (peraltro, nel referto del 03.05.2014 risulta che la caduta in cui ha riportato la frattura dell'ottava costa destra ed una contusione del rachide dorso-lombare è avvenuta dal letto: anche questa è da imputare alla omessa “necessaria” vigilanza?)”: affermazione questa – pare alla
Corte – di eloquente SInificatività, e che dunque non necessita di alcuna chiosa se non per ribadire che parte appellante ha documentato (cfr. All. 6) che, in esito all'ispezione cui veniva assoggettata, i competenti organi dell'Amministrazione
Comunale davano atto che “l'ispezione riguardante l'anno 2014 relativa alla circolare in oggetto [detta Circolare dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali del
17/02/2003 n° 2, n.d.r.], riguardante il possesso dei requisiti organizzativi funzionali e strutturali in capo alla struttura casa di riposo ”, ha avuto il Parte_1
seguente esito: PARERE FAVOREVOLE”.
Aggiungevano ulteriormente i due cc.tt.u. – ciò che fa da apripista al vaglio della vicenda refluita in controversia da diversa e concorrente prospettiva di analisi - che
“Se il consulente di parte, tra le righe, intende per “necessaria” vigilanza l'uso di mezzi di contenzione diversi quali quelli fisici, sommessamente si rappresenta che la legislazione vigente ne vieta l'utilizzo; ma, sempre da quanto risulta agli atti di causa, non emergono profili clinici che depongono per una siffatta “soluzione””.
Affermazione – quest'altra – censurata dal che – valutato (come premesso Parte_2
in narrativa) che nel caso a mani fosse “logico” che la sedia a rotelle su cui la Pt_3
stazionava fosse pure dotata “di comuni misure contenitive, quali ad esempio, cinture di sicurezza, cinture pelviche, cinture addominali” – bocciava il parere peritale deducendo (come s'è visto) che “Tali rilievi sono stati sbrigativamente rigettati dai
Ctu con l'affermazione che tali misure di contenimento sarebbero vietate dalla legislazione vigente e presenti solo nelle sedie a rotelle ad esempio presenti nelle ambulanze (v. pagg. 31 e 32 della relazione). Trattasi di affermazioni infondate.
Nessuna legge vieta l'uso delle misure di cui parla il Dott. Iuvara nelle suddette osservazioni …….. quelli suggeriti dal Dott. non sono i c.d. “mezzi di Per_1
contenzione” ammessi dalla legge solo a determinate condizioni ma un semplice presidio antiscivolo per un paziente non collaborante”.
Quelle suggerite da detto Dr. Iuvara sono invece - e, per logica elementare, non possono non essere - misure contenitive, ovvero limitative del habeas corpus. Come
è costretto ad ammettere anche lo stesso allorchè, in ultima analisi, Parte_2
asseriva bensì che nell'invocare l'uso di mezzi di contenzione il suo c.t. di fiducia avesse inteso fare esclusivo riferimento ad “un semplice presidio antiscivolo” dopo che, un momento prima, era tuttavia venuto a lamentare che la sedia a rotelle in uso alla madre non fosse stata dotata non già di semplice presidio antiscivolo (di cui peraltro – si ritiene non per caso – si omette di fornire alcuna specificazione) ma di “misure contenitive, quali ad esempio, cinture di sicurezza, cinture pelviche, cinture addominali”.
E che l'adozione di misure limitative del habeas corpus sia presidiata da rigida disciplina normativa destinata a valere anche per chi, tenuto ad un obbligo di sorveglianza, assuma nei confronti del soggetto sorvegliato una c.d. posizione di garanzia appare, invero, irrevocabile in dubbio. “L'uso della contenzione non può ritenersi lecito tout court - e non esclusivamente come extrema ratio - solo perchè
l'operatore di salute mentale è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente psichiatrico che fa scattare in capo al sanitario l'obbligo giuridico, ex art. 40 c.p., comma 2, di attivarsi per neutralizzare il pericolo di atti auto ed etero aggressivi del malato o comunque di un grave pregiudizio alla sua salute. E' pur vero che questa Corte (Sez 4. n. 48292 del 27/11/2008, rv. 242390) ha avuto modo di affermare che il medico psichiatra, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive del paziente, ha non solo il potere ma anche il dovere di apprestare specifiche cautele. Non vi è dubbio, tuttavia, che la posizione di garanzia di cui è titolare il sanitario, e gli obblighi di protezione e custodia che dalla stessa scaturiscono, non consentano comunque di superare i limiti sopra evidenziati previsti dalla legge per l'uso della contenzione e ciò in considerazione della natura dei beni costituzionalmente protetti su cui tale presidio viene ad incidere, individuabili non solo nella libertà personale ma anche nell'integrità fisica (viste le sofferenze fisiche e psicologiche ad esso legate) e nella dignità umana. Ne consegue che la massima privazione della libertà che deriva dall'uso della contenzione "può" e "deve" essere disposta dal sanitario (il quale, più degli altri, è per le proprie competenze tecnico- scientifiche a conoscenza dei gravi pregiudizi che l'uso del mezzo contenitivo può provocare alla salute del paziente) solo in situazioni straordinarie e per il tempo strettamente necessario dopo aver esercitato la massima sorveglianza sul paziente”, così Cass. Pen. V 50497/2018: e se tanto in sede nomofilattica lo si afferma in relazione a chi sia affetto da malattia mentale, ad assai maggior ragione non può allora non valere per chi sia invece, ancorchè soggetto che percorra gli ultimi stadi della sua esistenza in ineluttabile condizione di progressivo decadimento fisico e psichico, compos sui;
tale – va infine riconosciuto - dovendosi ritenere che sia anche chi, come all'epoca la , risulti ospite di una casa di riposo (che, per definizione, Pt_3
è la struttura di ricovero per anziani che abbisognino soltanto di assistenza infermieristica) e non invece di una R.S.A. (che, sempre per definizione, è la struttura di ricovero deputata ad accogliere chi - anziano o non - abbisogni di assistenza a tempo pieno, oltre che infermieristica, anche medica e riabilitativa).
§§§
Per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto la domanda risarcitoria già formulata da nei confronti della Parte_2 Controparte_3
deve essere, in riforma della sentenza impugnata, infine
[...]
rigettata.
Rimane assorbita ogni altra questione, ed anzitutto la domanda di garanzia già formulata da detta nei confronti Controparte_3
della Società Reale Mutua di Assicurazioni mercè della sua chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.
Stante la peculiarità della vicenda – connotata (al di là della sua inidoneità, per quanto infine accertato, ad essere fonte di obblighi risarcitori) dalla sofferenza, di cui non si dubita, del per la perdita della pur anziana madre in seguito a fatale Parte_2
episodio – si ravvisa la ricorrenza di eccezionali ragioni che, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., giustificano infine che le spese del doppio grado di giudizio rimangano compensate per intero tra tutte le parti.
Ciò nondimeno (cfr. ex pluribus Cass. I 6301/2007, “Viola l'art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali”) le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico del per Parte_2
intero.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 1803/2023 del 1°.12.2023 proposto, con citazione del
23.12.2023, dalla nei confronti di Controparte_3
e nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, nonché Parte_2
sull'appello incidentale da quest'ultima proposto – così provvede:
- in accoglimento sia dell'appello principale sia di quello incidentale rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria già formulata da nei confronti della Parte_2 Controparte_3
(dichiarando, per l'effetto, assorbita la domanda di garanzia già
[...]
formulata dalla nei Controparte_3
confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni),
- pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di , Parte_2
- compensa per intero tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 30.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)