Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 612/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alberto PIZZOFERRATO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Francesca STANGHERLIN CP_1 appellato
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 15/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 18.10.2022 adiva il Tribunale di Bologna evocando in CP_1 giudizio la Regione per chiedere che gli fosse pagata l'indennità Parte_1 sostitutiva delle ferie per dodici giorni, non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro. Affermava che: 1) era stato dirigente della e il rapporto era Parte_1 cessato il 30.6.2022; 2) il 14.6.2022 aveva chiesto di fruire dei dodici giorni di ferie residue, ma la relativa istanza era stata rigettata;
3) poiché non aveva potuto goderne, aveva diritto al pagamento della relativa indennità, che non gli era stata pagata. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande perché infondate in fatto e in diritto.
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3) nulla quindi gli era dovuto.” Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente, ritenendo – in estrema sintesi – con richiamo di giurisprudenza di legittimità che “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi “soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (n. 21780/2022)” (così Cass. civ., VI, n. 29113/22). Nel caso in esame il ricorrente non è stato invitato a godere delle ferie e, anzi, si è visto negare la loro fruizione quando le ha chieste. Né può avere rilievo il fatto che la relativa istanza sia stata presentata quasi alla fine del rapporto poiché “il datore di lavoro è obbligato a porre in ferie il dipendente, senza possibilità neppure, come si è detto, di una rinuncia e monetizzazione di esse, se non quando ne risulta impossibile la fruizione e quindi a fine rapporto e ciò anche a prescindere dalla richiesta del lavoratore, sicché le previsioni negoziali di forme non sono certamente in grado di condizionare efficacemente i conseguenti diritti del lavoratore” (così Cass. civ., sez. lav., n. 1730/22), il che rende irrilevante il momento in cui il ricorrente ha chiesto di fruirne”.
2. Ha proposto appello la , censurando la decisione sulla base di due Pt_1 motivi. Con un primo motivo (rubricato vizio di motivazione. omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei mezzi di prova. omesso esame di circostanze rilevanti ai fini del decidere), ha lamentato che il Tribunale, nella ricostruzione del fatto, non avrebbe tenuto nel debito conto alcune circostanze rilevanti e in particolare
“a. che con nota prot. n. 16/11/2021.1054898.U del 16/11/2021 l'Amministrazione, con un anticipo di quasi otto mesi, comunicava al dott. la cessazione del CP_1 rapporto di lavoro a far data dal 01/07/2022 per la maturazione dell'anzianità contributiva utile alla pensione anticipata (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado); b. che con la Circolare Prot. 21/05/2021.0502812.U (di aggiornamento della precedente circolare PG/2012/183669 del 26/07/2012), pubblicata sull'applicativo regionale “Orma”, accessibile a tutti i dipendenti vengono forniti esempi pratici per programmare l'utilizzo delle ferie pregresse nell'anno in corso (cfr. docc. 2-3-4 fascicolo di primo grado); nella Circolare, inoltre, è debitamente evidenziato che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili e che il divieto di monetizzazione a fine rapporto di lavoro esclude soltanto i casi indipendenti sia dalla volontà del lavoratore sia dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, vale a dire pag. 2 di 8 casi quali il decesso del dipendente o la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
c. che con il piano organizzativo del lavoro agile (Pola) 2021/2023 era stata prevista per il 2021 la riduzione a fine anno, indicativamente del 25% in ogni servizio, delle ferie pregresse al 1° gennaio 2021 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado); d. che solamente in data 14 giugno 2022 - ossia ben sette mesi dopo la comunicazione del collocamento in quiescenza e con soli 16 giorni di anticipo rispetto alla data del previsto pensionamento - il dott. inoltrava la richiesta CP_1 di fruizione dei residui n. 12 giorni di ferie.” Con un secondo motivo, (rubricato “vizio di violazione di legge. erronea applicazione e/o interpretazione delle norme applicabili al caso di specie”), l'ente appellante ha indicato come, sulla scorta di una corretta ricostruzione in fatto, una corretta lettura delle norme Euro-unitarie avrebbe dovuto condurre ad altra soluzione, sottolineando che “se … il datore di lavoro è in grado di assolvere al suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
- che è incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”. La Regione ha ulteriormente osservato che “il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere il datore stesso a imporre ai suoi dipendenti di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite: “l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla direttiva 93/104 non può, come regola generale, spingersi fino al punto di obbligare il datore di lavoro ad imporre ai suoi dipendenti di avvalersi effettivamente dei periodi di riposo cui hanno diritto. La responsabilità dei datori di lavoro per quanto riguarda l'osservanza dei periodi di riposo previsti dalla detta direttiva non può essere illimitata” (sentenza del 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43). In altri termini, il datore di lavoro non può ritenersi tenuto ad imporre al proprio dipendente di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie”.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato la fondatezza delle ragioni di gravame, del quale ha chiesto il rigetto, qui riproponendo le ragioni vittoriosamente addotte in prime cure e relative, in estrema sintesi, al rilievo che “non solo non vi era stato alcun invito formale a fruire delle ferie ma, addirittura, il lavoratore si era visto rigettare la relativa domanda per “esigenze di servizio” come risultava dalla comunicazione Prot. 09.06.2022.0539388.I,
pag. 3 di 8 successivamente integrata da comunicazione Prot. 28.06.2022.0587676.I (vd. docc. 1 – 3 fascicolo di parte ricorrente). D'altra parte, anche volendo ritenere che la posizione di minor debolezza e la maggior conoscenza del dato normativo del dirigente possono giustificare, sotto il profilo dell'intensità in-formativa, un minor rigore nella valutazione della condotta datoriale, rimane fermo che la Regione Emilia Romagna non aveva apprestato le misure organizzative necessarie a consentire al dott. la possibilità di CP_1 smaltire integralmente i giorni di ferie prima del suo pensiona-mento: e ciò era dimostrato dal fatto che non solo la sua richiesta di fruizione dei giorni di ferie residui era stata respinta “al fine di garantire continuità all'azione amministrativa e soprattutto un puntuale passaggio di consegne” ma che gli era stato altresì conferito un incarico di collaborazione volontaria a titolo gratuito “al fine di avvalersi della conoscenza specialistica dello stesso per garantire supporto per la continuità e il presidio delle attività allo stesso assegnate nell'ambito dell'Area dirigenziale Viabilità, logistica, vie d'acqua e aeroporti” (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado).” Ancora, in punto di diritto, osservava il GN essere chiarito dalla oramai pacifica giurisprudenza della CGUE che “l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla giurisprudenza, non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessa- zione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste”, dovendosi pertanto ritenere “destituita di fondamento … l'affermazione della convenuta [recte: appellante], secondo cui la mancata fruizione delle ferie sarebbe da imputare al dipendente in quanto la relativa domanda è stata presentata tardivamente: non è, infatti, il lavoratore che deve provare di aver presentato do-manda in tempo utile ma
“è il datore il soggetto tenuto a provare di aver adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite ….” (Cfr. Cass. Civ. 14268/22; Cass. Civ. n. 15652/18).
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello è fondato. Proprio dalla pronuncia ricordata da parte appellata si evincono i due principi cui il Tribunale avrebbe dovuto ispirarsi nella regolamentazione del caso. Il par. 35 della sentenza Corte giustizia UE sez. I, 18/01/2024, n.218 afferma infatti che “... l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur pag. 4 di 8 , C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e Controparte_2 giurisprudenza citata).” Di ancora maggiore interesse sono i paragrafi da 48 a 50: “48 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung , C-684/16, Controparte_2
EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”. Nel caso di specie, come evidenziato da parte appellante,
➢ la nota di comunicazione del prossimo collocamento a riposo è pervenuta al lavoratore 7 mesi e due settimane prima della scadenza del periodo “utile”;
➢ la nota conteneva espressamente il richiamo alla possibilità di usufruire di tutte le ferie maturate;
pag. 5 di 8 ➢ la Regione ha diramato una circolare avente ad oggetto la “Disciplina sulla pianificazione delle ferie e modalità di fruizione delle stesse” e posto in tutta evidenza proprio il tema che qui rileva, cui ha dedicato il decimo paragrafo:
che si conclude con l'eloquente indicazione che “all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”
➢ ancora, sempre nella medesima circolare, il quarto paragrafo contiene indicazioni di dettaglio proprio con riferimento alla fruizione delle ferie da parte del personale dirigenziale: “Personale dirigenziale - Le ferie dei dirigenti, come previsto dall'art. 16 del CCNL Dirigenti dell'Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020
“…omissis…sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo”. Fruizione oltre i termini - La fruizione delle ferie residue, oltre i termini di proroga sopra indicati è consentita solo se il dipendente, dirigente e non, sia stato assente pag. 6 di 8 per malattia, infortunio, congedo di maternità per periodi temporali che ne hanno impedito il godimento”
➢ la qualifica professionale del GN (“responsabile dell'area dirigenziale
“Viabilità, logistica, vie d'acqua e aeroporti” appartenente all'ambito della
[...]
della Regione ” e Controparte_3 Parte_1 professionista di “rilevante esperienza professionale ed elevata professionalità” – come dallo stesso comprensibilmente valorizzato, con la produzione del doc. 5 del relativo fascicolo) impone di presumere in capo a lui le competenze proprie dei dirigenti, tra le quali, indiscutibilmente, quella di gestione del personale e dunque la conoscenza degli strumenti normativi (di legge e contratto) a questo necessari.
In questo contesto fattuale, non è ravvisabile condotta di buona fede nell'avere il atteso l'ultimo mese prima del collocamento a riposo per formulare la CP_1 richiesta di fruire delle ferie – potendosi peraltro supporre che bene sapesse egli dell'utilità della sua presenza proprio nell'ultimo periodo prima della cessazione dall'incarico, per il noto “passaggio delle consegne” (tanto da dare disponibilità alla prosecuzione gratuita della sua collaborazione, deliberata con determina di giunta Num. 12127 del 24/06/2022 . Pt_2
Nè può farsi carico al pubblico datore di lavoro di sollecitare la fruizione delle ferie, a maggior ragione quando il dipendente è un dirigente, per la maggiore probabilità di una sorta di sua identificazione con il servizio e i relativi risultati, tanto da poter preferire la permanenza in servizio, a discapito dei giorni di ferie, per eventualmente portare a compimento un'attività di cui sia stato promotore o garante. Ciò spiega l'adozione dell'espressione “... fino alla data di cessazione potrà usufruire di tutte le ferie maturate” contenuta nella nota del 16/11/2021 di comunicazione della data di collocamento a riposo – enfasi aggiunta): bene avrebbe infatti potuto il preferire, nell'autonomia della propria organizzazione, dedicarsi del tutto al CP_1 lavoro, anche per i dodici giorni residui, immaginando il periodo di inattività che sarebbe comunque conseguito al collocamento a riposo (e che il lavoratore certo non gradiva, tanto da rendersi disponibile alla collaborazione gratuita, come visto). Una conferma di questa ratio decidendi si rinviene – sia pure quale obiter dictum e in ipotesi solo affine alla presente – nella decisione di Cassazione civile sez. lav., 19/12/2013, n.28428, che – ribadito come vada “... garantito il rispetto del principio di effettività delle ferie” - afferma tuttavia che “... Evidentemente del tutto diversa è la situazione di chi, rivestendo una funzione di vertice nell'organizzazione dell'impresa, non eserciti l'autonomo potere di collocarsi in ferie disponendo del tempo di godimento del riposo annuale in modo indipendente, ovvero senza possibilità d'interferenza datoriale, fatta salva la prova, da parte sua, di particolari e straordinarie esigenze aziendali, che ne abbiano obiettivamente impedito il godimento (v. Cass. 18 ottobre 1975, n. 3390; id. 6 novembre 1982, n. 5825; 9 novembre 1981, n. 5936; 7 marzo 1996, n. 1793; 27 agosto 1996, n. 7883; 11 giugno 1998, n. 5851; 24 dicembre 1999, n. 14554; 7 giugno 2005, n. 11786; 13 giugno 2009, n. 13953)”.
pag. 7 di 8 Nel caso di specie non vi è assoluta autonomia del potere di collocarsi in ferie - tanto che la richiesta presentata in limine di cessazione del rapporto è stata rifiutata – ma si tratta pur sempre di soggetto che più di altri poteva e doveva programmare le ferie proprie e altrui, posto che – come espressamente previsto dalla circolare sopra menzionata – “tra le responsabilità del dirigente vi sono quelle di ... programmare ed organizzare le proprie ferie conciliandole con le esigenze di servizio della struttura di cui ha la titolarità o connesse con l'incarico conferito, dandone preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio” (circ. 21/5/2021 – doc. 2 ). Pt_1
Il fatto che al dirigente incomba la mera informazione è eloquente della sostanziale libertà di auto-organizzazione, salva l'informazione dell'Amministrazione (potendosi così presumere un probabile benestare, laddove il dirigente abbia fatto buon uso dei suoi poteri di organizzazione). Ciò avrebbe imposto che la richiesta fosse formulata il primo momento utile, così che l'ente potesse prendere atto della volontà del dipendente di avvalersi del diritto e apprestare le opportune sostituzioni. Nel caso di specie, dunque, il dovere di leale esecuzione del contratto sposta in capo al lavoratore la responsabilità di non avere oculatamente gestito i giorni di ferie a sua disposizione e nulla pare doversi rimproverare all'ente datore di lavoro. Nè rileva quanto pur ampiamente argomentato circa le esigenze di servizio che giustificavano il diniego delle ferie al – ricordate anche nelle discussione CP_1
d'udienza in questa sede – poichè trattasi pur sempre di argomenti addotti in limine della cessazione del rapporto e non consta che, in precedenza, sussistessero ragioni ostative alla concessione di ulteriori – non richiesti – giorni di ferie. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso.
5. Le spese del doppio grado possono peraltro essere compensate per intero, per la relativa novità della materia, che si inserisce in un quadro giurisprudenziale difficile da ricondurre a unità per la stretta correlazione delle pronunce ai casi di specie via via esaminati.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1017/2024 del Parte_1
Tribunale di Bologna pubblicata il giorno 2/8/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. rigetta il ricorso di;
CP_1
2. compensa per intero le spese del doppio grado. Bologna, 15/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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