Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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N. R.G.V.G. 5385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5385/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata dall'amministratore di Parte_1
sostegno avv. MAGRINI TIZIANA, in proprio;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MEROLLA GIUSEPPE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI: [pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti]
CONDIZIONI:
1) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento, da Parte_2 Parte_1 versarsi una tantum, la somma complessiva dell'importo di euro 18.000,00 (diciottomila) che verrà pagata in due rate come di seguito specificato: euro 10.000,00 (diecimila) alla data della sottoscrizione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed euro 8.000,00 (ottomila) alla data dell'udienza che verrà fissata, a tacitazione di ogni pretesa economica della moglie nei conforti del marito in relazione all'obbligo di mantenimento derivato dalla separazione consensuale dei coniugi”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, – rappresentata in questo Parte_1
procedimento dal suo amministratore di sostegno avv. Tiziana Magrini, a ciò autorizzata con decreto n. 4934/2024 del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Ancona, reso nel procedimento n. r.g.v.g. 1852/2020. (cfr. doc. 1 e 2 in atti) – e hanno chiesto lo Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a JE (AN) il 20/03/2009, rappresentando :
- che dall' unione non sono nati figli;
- che, con decreto 19/01/2011 il Tribunale di Ancona ne ha omologato la separazione personale con obbligo del marito al mantenimento della moglie mediante pagamento della somma di euro
200,00 mensili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima;
- l'irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data .06/02/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970, mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 375 del 20 gennaio 2011 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 17 dicembre 2010.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi, decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in JE (AN) il 20/03/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di JE (AN) al n.13, parte 2, serie C dell'anno 2009.
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5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti nonché al provvedimento del Giudice Tutelare (in atti) di autorizzazione alla difesa della signora ed all'accettazione dell'accordo economico intervenuto tra i coniugi, i cui Pt_1
termini, come si è dato atto nelle note scritte depositate, sono stati rispettati.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a JE (AN) il 20/03/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di JE
[...]
(AN) al n. 13, parte 2, serie C dell'anno 2009;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA Le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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