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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr. Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9180/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Moramarco Giovanni;
-RICORRENTE- e
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Moramarco Giovanni
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- (l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 16 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 28 febbraio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, con le quali il procuratore delle parti ha richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata
“Atto di trasformazione del procedimento da giudiziale in congiunto e condizioni di separazione” del 28.11.2024, versata in atti in data 03.12.2024, la causa è stata riservata in decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal resistente la medesima ricorrente Controparte_2 articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 03.12.2024, si costituiva in giudizio il resistente, il quale, con il ministero dell'Avv. Moramarco Giovanni, Controparte_2 dichiarava di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione delle condizioni della separazione.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che le parti, con la loro richiesta congiunta di autorizzazione al deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, hanno rinunciato, alla stessa materiale possibilità di un concreto esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato.
È già decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, sicché, all'esito del periodo in parola, non constano, ad oggi, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità, almeno allo stato, di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, almeno all'attualità, concrete possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la declaratoria della loro separazione personale.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la separazione personale delle parti, coniugi in virtù di matrimonio dal quale sono nati i figli (20.09.2011) e (11.12.2018), Per_1 Per_2 minorenni e non autonomamente autosufficienti.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni della separazione, come nelle more concordate dalle parti, di cui alla convenzione denominata “Atto di trasformazione del procedimento da giudiziale in congiunto e condizioni di separazione” sottoscritta il 28.11.2024, dalle parti e dal procuratore e depositata telematicamente in data 03.12.2024, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva, che dichiari la separazione personale dei coniugi.
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni della separazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto è stato sul punto espressamente convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
9180/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 11 settembre Parte_1 2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_2
DICHIARA la separazione personale di e Parte_1 Controparte_2 coniugi in virtù di matrimonio concordatario, celebrato in Altamura (BA), in data 05 luglio 2014 (atto n. 106, Parte II, Serie A, anno 2014);
DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Atto di trasformazione del procedimento da giudiziale in congiunto e condizioni di separazione” sottoscritta il 28.11.2024 e depositata telematicamente in data 03.12.2024;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr. Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9180/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Moramarco Giovanni;
-RICORRENTE- e
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Moramarco Giovanni
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- (l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 16 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 28 febbraio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, con le quali il procuratore delle parti ha richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata
“Atto di trasformazione del procedimento da giudiziale in congiunto e condizioni di separazione” del 28.11.2024, versata in atti in data 03.12.2024, la causa è stata riservata in decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal resistente la medesima ricorrente Controparte_2 articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 03.12.2024, si costituiva in giudizio il resistente, il quale, con il ministero dell'Avv. Moramarco Giovanni, Controparte_2 dichiarava di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione delle condizioni della separazione.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che le parti, con la loro richiesta congiunta di autorizzazione al deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, hanno rinunciato, alla stessa materiale possibilità di un concreto esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato.
È già decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, sicché, all'esito del periodo in parola, non constano, ad oggi, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità, almeno allo stato, di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, almeno all'attualità, concrete possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la declaratoria della loro separazione personale.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la separazione personale delle parti, coniugi in virtù di matrimonio dal quale sono nati i figli (20.09.2011) e (11.12.2018), Per_1 Per_2 minorenni e non autonomamente autosufficienti.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni della separazione, come nelle more concordate dalle parti, di cui alla convenzione denominata “Atto di trasformazione del procedimento da giudiziale in congiunto e condizioni di separazione” sottoscritta il 28.11.2024, dalle parti e dal procuratore e depositata telematicamente in data 03.12.2024, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva, che dichiari la separazione personale dei coniugi.
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni della separazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto è stato sul punto espressamente convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
9180/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 11 settembre Parte_1 2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_2
DICHIARA la separazione personale di e Parte_1 Controparte_2 coniugi in virtù di matrimonio concordatario, celebrato in Altamura (BA), in data 05 luglio 2014 (atto n. 106, Parte II, Serie A, anno 2014);
DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Atto di trasformazione del procedimento da giudiziale in congiunto e condizioni di separazione” sottoscritta il 28.11.2024 e depositata telematicamente in data 03.12.2024;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato