Art. 8. Carta d'identita' OSCE 1. La OSCE puo' rilasciare una carta d'identita' OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, e' rilasciato secondo il modello riportato nell'annesso A alla presente legge e conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento.
2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.
2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.