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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 22106/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Marzatico e Pietro C.F._2
Ferraro, elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale Margherita n. 49;
-OPPONENTI-
CONTRO
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Controparte_1 P.IVA_1
Greco, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Posillipo n. 203;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificato il 13 settembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 13 settembre 2023 ad istanza della mediante il quale gli è stato intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 14.087,57 in forza del decreto ingiuntivo n. 9297/2022 del Tribunale di Napoli del 23 dicembre 2022, dichiarato esecutivo il 22 maggio 2023. A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto l'omessa notificazione della cessione del credito ex art. 1264, comma 1, c.c., nonché l'inesistenza dello stesso alla luce dell'avvenuto pagamento di parte dei bollettini postali di cui al contratto di finanziamento e della transazione intercorsa con nella qualità di Controparte_2 addetta al recupero del credito nell'interesse dell'originaria creditrice Parte_3
Ha dunque chiesto al Giudice di provvedere alla sospensione dell'esecuzione
[...] per la sussistenza di gravi motivi, nonché di accertare la nullità dell'atto opposto e la responsabilità della società convenuta per avere azionato ingiustamente la procedura esecutiva. Il tutto con il risarcimento del danno per un valore pari a € 5.000,00, vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita resistendo all'opposizione e sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni spiegate da parti opponenti. Più precisamente, quanto al primo motivo di opposizione, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il presupposto fondamentale di efficacia di una cessione “in blocco” di rapporti giuridici non è costituito già dalla avvenuta notificazione ai debitori ceduti ex art. 1264, co. 1, c.c., bensì dalla pubblicazione del relativo avviso presso la Gazzetta Ufficiale. Ha, inoltre, rilevato la tardività della doglianza, in quanto quest'ultima avrebbe potuto essere eccepita a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 9297/2022 con l'apposito strumento di opposizione ex artt. 645 e 650 c.p.c. e ha poi provveduto al disconoscimento dell'accordo transattivo e delle cambiali prodotte da controparte. Infine, opponendosi alla richiesta di risarcimento del danno e rilevando la genericità delle eccezioni spiegate da controparte in citazione, ha chiesto il rigetto dell'azione proposta poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che ha stipulato con la società Parte_1 Parte_3 il contratto di finanziamento n. 1192735 e che il relativo credito, giusta operazione di cartolarizzazione, è stato trasferito in cessione pro soluto a odierna Controparte_1 cessionaria. Quest'ultima, alla luce dell'inadempimento e dell'esposizione debitoria maturata, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 9297/2022, notificato ai debitori ceduti il 9 febbraio 2023 e non opposto. In esecuzione dello stesso, il 13 settembre 2023 veniva notificato l'atto di precetto in oggetto, mediante il
- 2 - quale è stato intimato a il pagamento dell'importo Parte_4 Parte_2 di € 14.087,57.
Ciò posto, la parte attrice ha censurato l'atto in oggetto per un duplice ordine di profilo: l'omessa notificazione della cessione del credito ex art. 1264, comma 1, c.c.; l'inesistenza del credito alla luce dell'avvenuto pagamento di parte dei bollettini postali di cui al contratto di finanziamento e della transazione intercorsa con nella qualità di addetta al recupero del credito nell'interesse Controparte_2 dell'originaria creditrice Parte_3
I motivi, come risulta di tutta evidenza, sono sussumibili nell'ambito di operatività dei diversi strumenti di reazione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
Il primo motivo di opposizione appare inammissibile e, comunque, infondato.
Quanto al primo profilo, mette conto evidenziare come la doglianza relativa alla omessa comunicazione della cessione ex art. 1264, co. 1, c.c. integri una violazione formale, sussumibile nell'ambito di operatività del rimedio ex art. 617 c.p.c.
Così inquadrata la fattispecie, deve rilevarsi la tardività dell'eccezione, quindi l'inammissibilità del rimedio, tenuto conto che alla notifica dell'atto opposto in data
13 settembre 2023, ha fatto seguito l'introduzione del giudizio con notificazione dell'atto di citazione il 19 ottobre successivo.
Come anticipato, però, la doglianza risulta altresì destituita di fondamento.
Nel caso di specie, infatti, come è evidente dal titolo esecutivo azionato, il credito ivi cristallizzato ha formato oggetto di una cessione “in blocco” in ordine alla quale opera la disciplina speciale di cui agli artt. 4 della L. n. 130/1999, 58 e 130 del T.U.B.
Segnatamente, l'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, delinea una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 1264 c.c. per la cessione del credito e del contratto. Il Testo Unico Bancario individua come presupposto di efficacia della cessione non già la notificazione della medesima ai debitori ceduti, bensì la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso con cui si dà atto dell'avvenuta cessione. Il quarto comma, tra l'altro, dispone espressamente che tale adempimento pubblicitario produce nei confronti dei debitori ceduti gli stessi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla
- 3 - base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Sul punto, si è a più riprese pronunciata altresì la Suprema Corte, sostenendo che
“l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (C. Cass. ord. n. 20495/2020).
Inoltre, quanto alla legittimazione della cessionaria, gli hanno disposto che CP_3
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ., n. 15884/2019; Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
Ebbene, la documentazione in atti depositata dalla cessionaria convenuta (estratto
G.U., oltre che contratto di cessione e visure camerali) dà prova dell'effettivo espletamento degli incombenti previsti dal combinato disposto delle norme richiamate ai fini della conoscenza della cessione in favore dei debitori ceduti, oltre che dei terzi. Ne deriva la superfluità della notificazione individuale, nonché l'infondatezza della doglianza in esame.
Fermo quanto precede, l'avvenuta cessione del credito e la modalità a mezzo della quale la stessa è stata realizzata costituisce questione venuta in evidenza già in sede di emissione del titolo esecutivo, ragion per cui è in quel giudizio, con i rimedi contemplati dall'ordinamento, che andava fatta valere.
- 4 - Si intende richiamare, in proposito, il granitico orientamento secondo cui “I vizi inerenti la formazione del titolo non possono essere dedotti a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo”.
In particolare, giova evidenziare come nel giudizio oppositorio che ci occupa non possano essere dedotti fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa creditoria azionata che non siano sopravvenuti rispetto alla formazione del detto titolo giudiziale.
In altre parole, nel caso di esecuzione già iniziata, ovvero solo paventata con la notifica del precetto, che si basa su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso.
Infatti tali questioni possono essere dedotte solo nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo, posto che al giudice dell'opposizione all'esecuzione compete solo un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, senza che egli possa esercitare alcun controllo sul contenuto della statuizione, arrivando ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione e/o che possono essere fatte valere con i rimedi impugnatori ordinari e straordinari previsti dall'ordinamento.
I principi appena passati in rassegna inducono a ritenere privo di rilievo anche il profilo di censura relativo all'inesistenza del credito: la debitrice/attrice richiama a fondamento del motivo di opposizione fatti anteriori alla formazione del titolo, risalenti a circa 10 anni prima, che andavano necessariamente fatti valere nel giudizio in cui il titolo si è formato mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
Le ragioni che precedono, in definitiva, determinano il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di iscritta al n. 22106/2023
[...] Parte_2 Controparte_1 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite, Parte_1 Parte_2 che liquida in favore della parte opposta in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 22106/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Marzatico e Pietro C.F._2
Ferraro, elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale Margherita n. 49;
-OPPONENTI-
CONTRO
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Controparte_1 P.IVA_1
Greco, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Posillipo n. 203;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificato il 13 settembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 13 settembre 2023 ad istanza della mediante il quale gli è stato intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 14.087,57 in forza del decreto ingiuntivo n. 9297/2022 del Tribunale di Napoli del 23 dicembre 2022, dichiarato esecutivo il 22 maggio 2023. A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto l'omessa notificazione della cessione del credito ex art. 1264, comma 1, c.c., nonché l'inesistenza dello stesso alla luce dell'avvenuto pagamento di parte dei bollettini postali di cui al contratto di finanziamento e della transazione intercorsa con nella qualità di Controparte_2 addetta al recupero del credito nell'interesse dell'originaria creditrice Parte_3
Ha dunque chiesto al Giudice di provvedere alla sospensione dell'esecuzione
[...] per la sussistenza di gravi motivi, nonché di accertare la nullità dell'atto opposto e la responsabilità della società convenuta per avere azionato ingiustamente la procedura esecutiva. Il tutto con il risarcimento del danno per un valore pari a € 5.000,00, vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita resistendo all'opposizione e sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni spiegate da parti opponenti. Più precisamente, quanto al primo motivo di opposizione, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il presupposto fondamentale di efficacia di una cessione “in blocco” di rapporti giuridici non è costituito già dalla avvenuta notificazione ai debitori ceduti ex art. 1264, co. 1, c.c., bensì dalla pubblicazione del relativo avviso presso la Gazzetta Ufficiale. Ha, inoltre, rilevato la tardività della doglianza, in quanto quest'ultima avrebbe potuto essere eccepita a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 9297/2022 con l'apposito strumento di opposizione ex artt. 645 e 650 c.p.c. e ha poi provveduto al disconoscimento dell'accordo transattivo e delle cambiali prodotte da controparte. Infine, opponendosi alla richiesta di risarcimento del danno e rilevando la genericità delle eccezioni spiegate da controparte in citazione, ha chiesto il rigetto dell'azione proposta poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che ha stipulato con la società Parte_1 Parte_3 il contratto di finanziamento n. 1192735 e che il relativo credito, giusta operazione di cartolarizzazione, è stato trasferito in cessione pro soluto a odierna Controparte_1 cessionaria. Quest'ultima, alla luce dell'inadempimento e dell'esposizione debitoria maturata, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 9297/2022, notificato ai debitori ceduti il 9 febbraio 2023 e non opposto. In esecuzione dello stesso, il 13 settembre 2023 veniva notificato l'atto di precetto in oggetto, mediante il
- 2 - quale è stato intimato a il pagamento dell'importo Parte_4 Parte_2 di € 14.087,57.
Ciò posto, la parte attrice ha censurato l'atto in oggetto per un duplice ordine di profilo: l'omessa notificazione della cessione del credito ex art. 1264, comma 1, c.c.; l'inesistenza del credito alla luce dell'avvenuto pagamento di parte dei bollettini postali di cui al contratto di finanziamento e della transazione intercorsa con nella qualità di addetta al recupero del credito nell'interesse Controparte_2 dell'originaria creditrice Parte_3
I motivi, come risulta di tutta evidenza, sono sussumibili nell'ambito di operatività dei diversi strumenti di reazione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
Il primo motivo di opposizione appare inammissibile e, comunque, infondato.
Quanto al primo profilo, mette conto evidenziare come la doglianza relativa alla omessa comunicazione della cessione ex art. 1264, co. 1, c.c. integri una violazione formale, sussumibile nell'ambito di operatività del rimedio ex art. 617 c.p.c.
Così inquadrata la fattispecie, deve rilevarsi la tardività dell'eccezione, quindi l'inammissibilità del rimedio, tenuto conto che alla notifica dell'atto opposto in data
13 settembre 2023, ha fatto seguito l'introduzione del giudizio con notificazione dell'atto di citazione il 19 ottobre successivo.
Come anticipato, però, la doglianza risulta altresì destituita di fondamento.
Nel caso di specie, infatti, come è evidente dal titolo esecutivo azionato, il credito ivi cristallizzato ha formato oggetto di una cessione “in blocco” in ordine alla quale opera la disciplina speciale di cui agli artt. 4 della L. n. 130/1999, 58 e 130 del T.U.B.
Segnatamente, l'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, delinea una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 1264 c.c. per la cessione del credito e del contratto. Il Testo Unico Bancario individua come presupposto di efficacia della cessione non già la notificazione della medesima ai debitori ceduti, bensì la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso con cui si dà atto dell'avvenuta cessione. Il quarto comma, tra l'altro, dispone espressamente che tale adempimento pubblicitario produce nei confronti dei debitori ceduti gli stessi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla
- 3 - base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Sul punto, si è a più riprese pronunciata altresì la Suprema Corte, sostenendo che
“l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (C. Cass. ord. n. 20495/2020).
Inoltre, quanto alla legittimazione della cessionaria, gli hanno disposto che CP_3
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ., n. 15884/2019; Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
Ebbene, la documentazione in atti depositata dalla cessionaria convenuta (estratto
G.U., oltre che contratto di cessione e visure camerali) dà prova dell'effettivo espletamento degli incombenti previsti dal combinato disposto delle norme richiamate ai fini della conoscenza della cessione in favore dei debitori ceduti, oltre che dei terzi. Ne deriva la superfluità della notificazione individuale, nonché l'infondatezza della doglianza in esame.
Fermo quanto precede, l'avvenuta cessione del credito e la modalità a mezzo della quale la stessa è stata realizzata costituisce questione venuta in evidenza già in sede di emissione del titolo esecutivo, ragion per cui è in quel giudizio, con i rimedi contemplati dall'ordinamento, che andava fatta valere.
- 4 - Si intende richiamare, in proposito, il granitico orientamento secondo cui “I vizi inerenti la formazione del titolo non possono essere dedotti a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo”.
In particolare, giova evidenziare come nel giudizio oppositorio che ci occupa non possano essere dedotti fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa creditoria azionata che non siano sopravvenuti rispetto alla formazione del detto titolo giudiziale.
In altre parole, nel caso di esecuzione già iniziata, ovvero solo paventata con la notifica del precetto, che si basa su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso.
Infatti tali questioni possono essere dedotte solo nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo, posto che al giudice dell'opposizione all'esecuzione compete solo un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, senza che egli possa esercitare alcun controllo sul contenuto della statuizione, arrivando ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione e/o che possono essere fatte valere con i rimedi impugnatori ordinari e straordinari previsti dall'ordinamento.
I principi appena passati in rassegna inducono a ritenere privo di rilievo anche il profilo di censura relativo all'inesistenza del credito: la debitrice/attrice richiama a fondamento del motivo di opposizione fatti anteriori alla formazione del titolo, risalenti a circa 10 anni prima, che andavano necessariamente fatti valere nel giudizio in cui il titolo si è formato mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
Le ragioni che precedono, in definitiva, determinano il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di iscritta al n. 22106/2023
[...] Parte_2 Controparte_1 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite, Parte_1 Parte_2 che liquida in favore della parte opposta in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -