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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15509/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. CORRADI ALESSANDRO, presso il cui studio legale in CATANIA via Caronda n.
172 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. BELLA VENERA, presso il cui studio legale in ACIREALE (CT) via Don
Ignazio n. 9 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22/10/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/12/2021 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che essa parte, il
27/06/2000 in ACIREALE (CT), aveva contratto con e dal Controparte_1
quale sono nati i figli (il 31/08/2001) e (il 22/01/2008), Persona_1 Persona_2
quest'ultimo ancora minorenne.
Esponeva di essersi separata dal coniuge fin dal 18/12/2019, data dell'udienza tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 708
c.p.c., e di non essersi più riconciliata con lui ed allegava sentenza di separazione personale resa da questo Tribunale.
Quanto agli ulteriori aspetti connessi al divorzio, la ricorrente chiedeva la conferma delle medesime condizioni raggiunte dai coniugi in sede di separazione che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso sé, Persona_2
l'obbligo per il padre di versare € 350,00 mensili per il mantenimento del minore nonché
l'obbligo di contribuire con € 250,00 mensili al mantenimento del primogenito Per_1
, maggiorenne ma economicamente non autonomo.
[...]
All'udienza di comparizione dell'11/05/2022 compariva solo parte ricorrente sicché non
è stato possibile per il Presidente esperire il tentativo di conciliazione, quindi, la causa transitava dinnanzi al giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Si costituiva in giudizio il 28/04/2023 , il quale, aderiva alla Controparte_1
domanda di divorzio ma si opponeva all'obbligo di mantenimento in favore del primogenito deducendo che ormai è indipendente economicamente in Persona_1
quanto svolge attività lavorativa ed altresì chiedeva la riduzione ad € 250,00 mensili del quantum dell'assegno in favore del figlio minore , rappresentando che le Persona_2
proprie condizioni economiche sono peggiorate rispetto all'epoca della separazione.
Successivamente, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed all'udienza del 02/07/2024 precisavano congiuntamente le conclusioni, quindi, la causa veniva posta dinnanzi al Collegio per la decisione. Il Collegio, rilevato che la sentenza di separazione personale dei coniugi allegata in atti non era munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, con ordinanza del
13/09/2024 rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di produrre la documentazione mancante.
Acquisita agli atti del processo l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni all'udienza del 22/10/2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante deposito di note scritte, e la causa veniva posta in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione personale n. 941/2020 resa da questo Tribunale il 06/03/2020, passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni all'udienza del 22/10/2024 chiedendo al Tribunale di:
“- assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Misterbianco (CT), Via dei Gigli 4, con i mobili che la arredano alla sig.ra ; Parte_1 - nulla disporre a titolo di contributo di mantenimento a favore dei coniugi, godendo entrambi di redditi personali;
- affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Persona_2
residenza privilegiata presso la madre;
- onerare il padre, sig. , al versamento di un contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio minore dell'importo di € 250,00 mensili da Persona_2
versare con le modalità già previste al riguardo dalla sentenza n. 941/2020;
- regolare il diritto di visita del figlio minore come già previsto dalla sentenza n.
941/2020 e segnatamente: il padre potrà tenere con sé il figlio minore Persona_2
secondo le modalità che concorderanno i genitori e, comunque, in difetto di accordo, il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00; a settimane alterne dalle 17,00 del venerdì alle ore 17,00 della domenica successiva;
ad anni alterni, una volta per il Natale, dal 23 al 26 Dicembre ed una volta per il
Capodanno, dal 31 Dicembre a 6 Gennaio;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; per due periodi non consecutivi ciascuno, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 15 al 30 Giugno e dal 15 al 30 Luglio di ciascun anno. Nei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore, ognuno di loro eserciterà la potestà separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
- nulla disporre in ordine all' altro figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente. Avendo le parti regolato i loro rapporti con reciproca soddisfazione di entrambi, dichiarare che le stesse non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per quanto riguarda altre questioni già definite.
Compensare le spese di giudizio, giacché entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, come da delibera versata in atti.”
Il Collegio osserva che tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti, stante la definizione congiunta della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa n. 15509/2021 R.G., così statuisce:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACIREALE (CT) il
27/06/2000 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di ACIREALE (CT) dell'anno 2000, al n. 168, della parte 2, serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ACIREALE (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 25/10/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15509/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. CORRADI ALESSANDRO, presso il cui studio legale in CATANIA via Caronda n.
172 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. BELLA VENERA, presso il cui studio legale in ACIREALE (CT) via Don
Ignazio n. 9 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22/10/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/12/2021 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che essa parte, il
27/06/2000 in ACIREALE (CT), aveva contratto con e dal Controparte_1
quale sono nati i figli (il 31/08/2001) e (il 22/01/2008), Persona_1 Persona_2
quest'ultimo ancora minorenne.
Esponeva di essersi separata dal coniuge fin dal 18/12/2019, data dell'udienza tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 708
c.p.c., e di non essersi più riconciliata con lui ed allegava sentenza di separazione personale resa da questo Tribunale.
Quanto agli ulteriori aspetti connessi al divorzio, la ricorrente chiedeva la conferma delle medesime condizioni raggiunte dai coniugi in sede di separazione che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso sé, Persona_2
l'obbligo per il padre di versare € 350,00 mensili per il mantenimento del minore nonché
l'obbligo di contribuire con € 250,00 mensili al mantenimento del primogenito Per_1
, maggiorenne ma economicamente non autonomo.
[...]
All'udienza di comparizione dell'11/05/2022 compariva solo parte ricorrente sicché non
è stato possibile per il Presidente esperire il tentativo di conciliazione, quindi, la causa transitava dinnanzi al giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Si costituiva in giudizio il 28/04/2023 , il quale, aderiva alla Controparte_1
domanda di divorzio ma si opponeva all'obbligo di mantenimento in favore del primogenito deducendo che ormai è indipendente economicamente in Persona_1
quanto svolge attività lavorativa ed altresì chiedeva la riduzione ad € 250,00 mensili del quantum dell'assegno in favore del figlio minore , rappresentando che le Persona_2
proprie condizioni economiche sono peggiorate rispetto all'epoca della separazione.
Successivamente, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed all'udienza del 02/07/2024 precisavano congiuntamente le conclusioni, quindi, la causa veniva posta dinnanzi al Collegio per la decisione. Il Collegio, rilevato che la sentenza di separazione personale dei coniugi allegata in atti non era munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, con ordinanza del
13/09/2024 rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di produrre la documentazione mancante.
Acquisita agli atti del processo l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni all'udienza del 22/10/2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante deposito di note scritte, e la causa veniva posta in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione personale n. 941/2020 resa da questo Tribunale il 06/03/2020, passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni all'udienza del 22/10/2024 chiedendo al Tribunale di:
“- assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Misterbianco (CT), Via dei Gigli 4, con i mobili che la arredano alla sig.ra ; Parte_1 - nulla disporre a titolo di contributo di mantenimento a favore dei coniugi, godendo entrambi di redditi personali;
- affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Persona_2
residenza privilegiata presso la madre;
- onerare il padre, sig. , al versamento di un contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio minore dell'importo di € 250,00 mensili da Persona_2
versare con le modalità già previste al riguardo dalla sentenza n. 941/2020;
- regolare il diritto di visita del figlio minore come già previsto dalla sentenza n.
941/2020 e segnatamente: il padre potrà tenere con sé il figlio minore Persona_2
secondo le modalità che concorderanno i genitori e, comunque, in difetto di accordo, il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00; a settimane alterne dalle 17,00 del venerdì alle ore 17,00 della domenica successiva;
ad anni alterni, una volta per il Natale, dal 23 al 26 Dicembre ed una volta per il
Capodanno, dal 31 Dicembre a 6 Gennaio;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; per due periodi non consecutivi ciascuno, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 15 al 30 Giugno e dal 15 al 30 Luglio di ciascun anno. Nei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore, ognuno di loro eserciterà la potestà separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
- nulla disporre in ordine all' altro figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente. Avendo le parti regolato i loro rapporti con reciproca soddisfazione di entrambi, dichiarare che le stesse non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per quanto riguarda altre questioni già definite.
Compensare le spese di giudizio, giacché entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, come da delibera versata in atti.”
Il Collegio osserva che tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti, stante la definizione congiunta della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa n. 15509/2021 R.G., così statuisce:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACIREALE (CT) il
27/06/2000 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di ACIREALE (CT) dell'anno 2000, al n. 168, della parte 2, serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ACIREALE (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 25/10/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher