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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 170/2024 promossa da:
, nato a [...]/SO, Brasile, il 17.06.1976 (CF: Parte_1
), residente in [...]de Campos Gerais, n. 116, apt. 101, San Paolo- C.F._1
Stato di San Paolo, Brasile;
, nata a [...]/SP, Brasile il Parte_2
19.11.2011 (CF: ) a Santo André - SP, Brasile, minorenne e rappresentata, C.F._2 giusta procura dai genitori esercenti la patria potestà: , di sesso maschile, Parte_1 nata a [...]- SP, Brasile, il 17.06.1976 e , di sesso femminile, nata Parte_3
a San Paolo - SP, Brasile il 12.05.1977 (C.F.: ), entrambi residenti in [...]C.F._3
Barào De Campos Gerais, n. 116, apt 101, città di San Paolo-Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
nata a [...]/SP Brasile, il 06.06.1980 Parte_4
(CF: ), residente in [...], n. 58, città di Ananindeua- Stato del Parà, C.F._4
Brasile; nato a [...]/PA, Brasile, il Controparte_1
04.12.2018 (C.F.: , minorenne e rappresentato, giusta procura dai genitori C.F._5
Part esercenti la patria potestà: di sesso femminile, nata a [...] Parte_4
Paolo/SP, Brasile, il 06.06.1980 e di sesso maschile, nato a [...]/PA, Parte_5
Brasile, il 26.10.1982, entrambi residenti in Rua Amapari, n. 58, città di Ananindeua- Stato del Parà,
Brasile, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Licia Celi (C.F.:
; PEC: sito in via Marina Vecchia 75, Massa, come da C.F._6 Email_1 procura alle liti, autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
1 -Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 19.01.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], il [...], da Persona_1 Per_2
e come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. in atti n. 2), il quale, cfr.
[...] Persona_3 dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio, con in data Persona_4
22.02.1919 (cfr. doc. in atti n.6).
Dalla loro unione matrimoniale, il 26.02.1926, era nata, in Brasile, la figlia (cfr. Persona_5 doc. in atti n. 7).
L' avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto il 07.05.1980 (cfr. doc. in atti n. 3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc in atti n. 4 e 5).
Il 24.04.1947, aveva contratto matrimonio, in Brasile, con (cfr. Persona_5 Persona_6 doc. in atti n. 9) e dalla loro unione, erano nate due figlie: il 19.05.1949, (cfr. doc. in Persona_7 atti n. 10) e il 28.07.1952 (cfr. doc. in atti n. 11). Persona_8 era deceduta, in Brasile, il 15.04.2016 (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_5
In particolare, sulla discendenza di : Persona_7
In data 16.07.1977, aveva contratto matrimonio con da Persona_7 Persona_9 [...]
(doc. in atti n. 12) e da tale unione, era nata, il 06.06.1980, la figlia Per_10 [...]
odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 13). Il 06.02.2009, Parte_4 [...] aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Parte_4 Parte_5
2 14) e da tale unione era nato, il 04.12.2018, il figlio Controparte_1
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15).
[...]
In particolare, sulla discendenza di : Persona_8
In data 07.01.1975, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_8 Persona_11 doc. in atti n. 16) e da tale unione era nato, il 17.06.1976, il figlio Parte_1
, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17). Successivamente, in data 08.10.2004,
[...] [...]
si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18) e da tale Parte_1 Parte_3 unione era nata, il 19.11.2011, la figlia , odierna ricorrente. Parte_2
Con riferimento alla ricorrente , va evidenziato che non è stato depositato in atti Parte_2 il certificato di nascita della minorenne, attestante la discendenza dal padre ricorrente Parte_1
e dalla madre
[...] Parte_3
Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in proprio e n.q, di esercente la potestà genitoriale dei figli ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 30.
04.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti non avevano CP_2 dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nella Grande Naturalizzazione brasiliana del
1889 (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai suoi discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchi principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca, essendo nato il figlio dell'emigrato italiano in Brasile prima dell'adozione del principio della doppia cittadinanza, sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il Ministero deduceva che il figlio dell'avo emigrato, nato in [...] prima dell'entrata in vigore della
L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquistata “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
3 In ultimo il Resistente contestava l'infondatezza del ricorso, in quanto sarebbe intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio per linea femminile nella discendenza iure sanguinis, interrompendolo, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte Costituzionale n.
30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 01.03.2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba
4 provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che i ricorrenti deducono genericamente di aver tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia di Brasilia, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, venendo, contestualmente, a conoscenza dalla pagina web del
Consolato:https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/informazione_e_servizi/servizi_consol ari/cittadinanza/ dei lunghi tempi di attesa causati dall'evasione in corso delle richieste di cittadinanza inoltrate nell'anno 2015. Conseguentemente, i ricorrenti hanno manifestato il proprio interesse ad agire in giudizio, in ragione della “Incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis”, la quale si traduce “in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto”. Orbene, deve rivelarsi che contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso, non risulta depositata in atti alcuna schermata che possa avvalorare il concretizzarsi dei tentativi di prenotazione al fine di richiedere la cittadinanza.
Pertanto, sulla scorta dell'assenza di tale documentazione, deve considerarsi che i ricorrenti non abbiano adeguatamente dimostrato di aver tentato di presentare la domanda in via amministrativa, visto che non hanno dato prova degli asseriti tentativi di prenotazione al sito competente del
Consolato, sicché non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Quindi, l'omessa presentazione da parte dei ricorrenti delle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
5 l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione
6 delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00 oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso il 29.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 170/2024 promossa da:
, nato a [...]/SO, Brasile, il 17.06.1976 (CF: Parte_1
), residente in [...]de Campos Gerais, n. 116, apt. 101, San Paolo- C.F._1
Stato di San Paolo, Brasile;
, nata a [...]/SP, Brasile il Parte_2
19.11.2011 (CF: ) a Santo André - SP, Brasile, minorenne e rappresentata, C.F._2 giusta procura dai genitori esercenti la patria potestà: , di sesso maschile, Parte_1 nata a [...]- SP, Brasile, il 17.06.1976 e , di sesso femminile, nata Parte_3
a San Paolo - SP, Brasile il 12.05.1977 (C.F.: ), entrambi residenti in [...]C.F._3
Barào De Campos Gerais, n. 116, apt 101, città di San Paolo-Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
nata a [...]/SP Brasile, il 06.06.1980 Parte_4
(CF: ), residente in [...], n. 58, città di Ananindeua- Stato del Parà, C.F._4
Brasile; nato a [...]/PA, Brasile, il Controparte_1
04.12.2018 (C.F.: , minorenne e rappresentato, giusta procura dai genitori C.F._5
Part esercenti la patria potestà: di sesso femminile, nata a [...] Parte_4
Paolo/SP, Brasile, il 06.06.1980 e di sesso maschile, nato a [...]/PA, Parte_5
Brasile, il 26.10.1982, entrambi residenti in Rua Amapari, n. 58, città di Ananindeua- Stato del Parà,
Brasile, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Licia Celi (C.F.:
; PEC: sito in via Marina Vecchia 75, Massa, come da C.F._6 Email_1 procura alle liti, autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
1 -Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 19.01.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], il [...], da Persona_1 Per_2
e come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. in atti n. 2), il quale, cfr.
[...] Persona_3 dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio, con in data Persona_4
22.02.1919 (cfr. doc. in atti n.6).
Dalla loro unione matrimoniale, il 26.02.1926, era nata, in Brasile, la figlia (cfr. Persona_5 doc. in atti n. 7).
L' avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto il 07.05.1980 (cfr. doc. in atti n. 3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc in atti n. 4 e 5).
Il 24.04.1947, aveva contratto matrimonio, in Brasile, con (cfr. Persona_5 Persona_6 doc. in atti n. 9) e dalla loro unione, erano nate due figlie: il 19.05.1949, (cfr. doc. in Persona_7 atti n. 10) e il 28.07.1952 (cfr. doc. in atti n. 11). Persona_8 era deceduta, in Brasile, il 15.04.2016 (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_5
In particolare, sulla discendenza di : Persona_7
In data 16.07.1977, aveva contratto matrimonio con da Persona_7 Persona_9 [...]
(doc. in atti n. 12) e da tale unione, era nata, il 06.06.1980, la figlia Per_10 [...]
odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 13). Il 06.02.2009, Parte_4 [...] aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Parte_4 Parte_5
2 14) e da tale unione era nato, il 04.12.2018, il figlio Controparte_1
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15).
[...]
In particolare, sulla discendenza di : Persona_8
In data 07.01.1975, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_8 Persona_11 doc. in atti n. 16) e da tale unione era nato, il 17.06.1976, il figlio Parte_1
, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17). Successivamente, in data 08.10.2004,
[...] [...]
si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18) e da tale Parte_1 Parte_3 unione era nata, il 19.11.2011, la figlia , odierna ricorrente. Parte_2
Con riferimento alla ricorrente , va evidenziato che non è stato depositato in atti Parte_2 il certificato di nascita della minorenne, attestante la discendenza dal padre ricorrente Parte_1
e dalla madre
[...] Parte_3
Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in proprio e n.q, di esercente la potestà genitoriale dei figli ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 30.
04.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti non avevano CP_2 dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nella Grande Naturalizzazione brasiliana del
1889 (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai suoi discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchi principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca, essendo nato il figlio dell'emigrato italiano in Brasile prima dell'adozione del principio della doppia cittadinanza, sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il Ministero deduceva che il figlio dell'avo emigrato, nato in [...] prima dell'entrata in vigore della
L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquistata “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
3 In ultimo il Resistente contestava l'infondatezza del ricorso, in quanto sarebbe intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio per linea femminile nella discendenza iure sanguinis, interrompendolo, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte Costituzionale n.
30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 01.03.2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba
4 provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che i ricorrenti deducono genericamente di aver tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia di Brasilia, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, venendo, contestualmente, a conoscenza dalla pagina web del
Consolato:https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/informazione_e_servizi/servizi_consol ari/cittadinanza/ dei lunghi tempi di attesa causati dall'evasione in corso delle richieste di cittadinanza inoltrate nell'anno 2015. Conseguentemente, i ricorrenti hanno manifestato il proprio interesse ad agire in giudizio, in ragione della “Incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis”, la quale si traduce “in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto”. Orbene, deve rivelarsi che contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso, non risulta depositata in atti alcuna schermata che possa avvalorare il concretizzarsi dei tentativi di prenotazione al fine di richiedere la cittadinanza.
Pertanto, sulla scorta dell'assenza di tale documentazione, deve considerarsi che i ricorrenti non abbiano adeguatamente dimostrato di aver tentato di presentare la domanda in via amministrativa, visto che non hanno dato prova degli asseriti tentativi di prenotazione al sito competente del
Consolato, sicché non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Quindi, l'omessa presentazione da parte dei ricorrenti delle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
5 l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione
6 delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00 oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso il 29.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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