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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 412-438-441/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI AR Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 412/24 iscritta al ruolo il 14/03/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Stefano Benzi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Giovanni Berta, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato contro
1 , (C.F. , , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), , (C.F. CodiceFiscale_4 CP_4
) e (C.F. ), C.F._5 CP_5 C.F._6 rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Umberto Brotto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati contro
(C.F. , Controparte_6 C.F._7 CP_7
, (C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_8 CP_8
), (C.F. C.F._9 Controparte_9
), C.F._10 appellati contumaci nonché nella causa civile riunita R.G. 438/24, iscritta a ruolo il 15/3/24, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Giovanni Berta, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Stefano Benzi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato contro
2 , (C.F. , , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), , (C.F. CodiceFiscale_4 CP_4
) e (C.F. ), C.F._5 CP_5 C.F._6 rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Umberto Brotto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati contro
(C.F. , Controparte_6 C.F._7 CP_7
, (C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_8 CP_8
), (C.F. C.F._9 Controparte_9
), C.F._10 appellate contumaci nonché nella causa civile riunita R.G. 441/24, iscritta a ruolo il 15/3/24, promossa con atto di citazione da
, (C.F. , , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), , (C.F. CodiceFiscale_4 CP_4
) e (C.F. ), C.F._5 CP_5 C.F._6 rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Umberto Brotto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Stefano Benzi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
3 appellato contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Giovanni Berta, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellato contro
(C.F. , Controparte_6 C.F._7 CP_7
, (C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_8 CP_8
), (C.F. C.F._9 Controparte_9
), C.F._10 appellate contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1517 emessa il 6/9/23 dal Tribunale di Treviso (giudice dott. Carlo Baggio).
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
NEL MERITO: Riformarsi integralmente (e quindi in entrambi i capi) la sentenza n. 1517/2023 del Tribunale di Treviso emessa il 6.9.2023 nella causa civile iscritta al n. 1862/2020 RG, pubblicata in data 8.9.2023 e mai notificata, e per l'effetto, per tutte le causali in atti, con il rigetto delle domande svolte da
, e , siccome inammissibili e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 infondate in fatto e in diritto, accertato il possesso esclusivo dell'attore e di
, in atti generalizzati, uti dominus, ultraventennale, pubblico, CP_1 pacifico, continuo e ininterrotto dei terreni e fabbricati ancora intestati al deceduto così censiti: Catasto Urbano del Comune di Persona_1
4 Vedelago - Foglio 6: - mappale 121 sub 9 - area urbana di mq 5290 - Via Monte
Pasubio; - mappale 121 sub 11 - D/1 - Via Monte Pasubio;
Catasto Terreni del Per Comune di Vedelago - Foglio 6; - mappale n. 484 - Sem. . - Ha 0.00.20 - mappale n. 485 - Sem. - Ha 0.09.30 Per_2 dichiararsi ex art. 1158 c.c. l'acquisto da parte dei sig.ri e Parte_1 CP_1
del diritto di comproprietà sugli stessi in ragione di ½ ciascuno pro-
[...] indiviso.
Disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza.
Conseguentemente, per tutte le causali in atti, rigettarsi l'appello promosso da avverso la sentenza n. 1517/2023 del Tribunale di Treviso, emessa CP_1 il 6.9.2023, depositata in data 8.9.2023, repert. n. 2934/2023, e di cui alla causa d'appello RG n. 438/2024, e quello promosso da , Controparte_2 CP_4
e avverso la medesima sentenza e di cui al giudizio d'appello RG CP_3 CP_5
n. 441/2024 riuniti al presente.
Condannarsi per le causali in atti il convenuto e gli intervenuti al risarcimento dei danni ex art 96 cpc da liquidarsi in misura pari o multipla rispetto alle liquidande spese di lite o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Spese e onorari di lite del primo e secondo grado di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 cpc non ammesse e per l'assunzione dei testimoni sig. e non Testimone_1 Testimone_2 sentiti, ma indicati nelle citate memorie.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettare l'appello proposto dal sig.
per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto e, in Parte_1 accoglimento dell'appello principale proposto dal sig. ed in CP_1 riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1517/2023 RG
5 n. 1862/2020, accertare e dichiarare il possesso esclusivo, uti dominus, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da parte dei Sig.ri CP_5 CP_3
, e dei
[...] Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_4 terreni e fabbricati per cui è causa (NCEU Comune di Vedelago, Foglio 6, part. 121 sub 9 e sub 11, nonché CT Comune di Vedelago, Foglio 6, part. 484 e 485)
e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sugli stessi beni immobili da parte dei medesimi, in ragione di 1/6 ciascuno pro-indiviso. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede disporsi l'integrale acquisizione del fascicolo di primo grado (RG 18 n. 1862/2020 Tribunale di Treviso).
Per e : CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
NEL MERITO: previo rigetto dell'appello proposto dal Sig. , Parte_1 siccome infondato in fatto e in diritto, accogliere l'appello principale dei signori
, , e e, per l'effetto, dichiarare che i frateLI CP_5 CP_4 CP_2 CP_3
, , , , e CP_5 CP_1 Parte_1 Controparte_2 CP_4
hanno acquistato per usucapione, in forza di possesso continuato, CP_3 ininterrotto, pubblico e pacifico, i seguenti beni immobili: NCEU Comune di
Vedelago, Foglio 6, part. 121 sub 9 e sub 11 nonché CT Comune di Vedelago,
Foglio 6, part. 484 e 485;
IN OGNI CASO: - con vittoria integrale spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 4/3/20, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Treviso, il fratello e, quali eredi di CP_1 [...]
, e Persona_1 Controparte_6 CP_10 Controparte_9 CP_8
6 L'attore chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione CP_8 da parte sua e del fratello del diritto di comproprietà, in ragione di ½ ciascuno pro-indiviso, degli immobili, ancora intestati al defunto Persona_1
siti in Vedelago e censiti al Catasto Urbano di tale Comune al foglio 6,
[...] mapp. 121, subb. 9 e 11 e al Catasto Terreni al foglio 6, mapp. 484 e 485.
Nonostante la regolarità della notifica, le convenute e CP_6 CP_8 restavano contumaci.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea CP_1 in quanto erano stati immessi nel compossesso dell'immobile tutti i sei frateLI
, che avevano maturato il diritto di usucapire gli immobili in questione per CP_1 un sesto ciascuno.
Con comparsa depositata il 25/9/20 intervenivano in giudizio gli altri quattro frateLI e , chiedendo il rigetto della CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale affinché venisse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di comproprietà in ragione di 1/6 ciascuno pro-indiviso sull'immobile in questione.
Con note scritte del 9/10/20 aderiva alle conclusioni degli CP_1 intervenienti, chiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà nei termini dagli stessi indicati.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava tutte le domande formulate dall'attore, dal convenuto e dai terzi intervenuti, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano tempestivo e separato appello sia Pt_1
, sia e sia e , questi
[...] CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 ultimi congiuntamente fra loro.
7 Con decreto del 16/4/22, le cause n. 438/24 R.G. e n. 441/24 R.G. venivano riunite ex art. 335 c.p.c. al procedimento n. 412/24 R.G., iscritto per primo a ruolo.
, e restavano Controparte_6 CP_10 CP_8 Controparte_9 contumaci anche nel presente grado, nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del giorno 11/11/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni già precisate come sopra trascritte e le difese svolte nei termini concessi, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
* * *
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Treviso ha rigettato tutte le domande formulate dalle parti, rilevando come nessuno dei frateLI avesse provato CP_1
l'esercizio di un valido possesso ad usucapionem sugli immobili oggetto di causa. Il giudice di prime cure ha evidenziato, infatti, che, su ammissione delle stesse parti costituite, la loro relazione materiale con gli immobili aveva avuto inizio in data 31/3/93 con la stipulazione del contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata e contestuale consegna delle chiavi da parte del proprietario e ha qualificato come mera Persona_1 detenzione la così conseguita disponibilità del bene senza che nessuno dei sei frateLI avesse allegato o provato, il compimento di un atto di interversione ex art. 1141 c.c. utile a mutare la detenzione in un valido possesso ad usucapionem.
ha proposto appello lamentando l'erroneità dell'impugnata Parte_1 sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
- per avere il primo giudice male interpretato il contratto del 31/3/93, ritenendolo ad effetti obbligatori e conseguentemente qualificando come semplice detenzione la relazione materiale dei frateLI con gli CP_1 immobili;
8 - per non aver riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta,
l'esistenza di una situazione di possesso;
- per non avere ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale disposto nei confronti delle convenute contumaci, che, pur regolarmente citate, non erano comparse all'udienza;
- per aver disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Ha proposto appello anche , dolendosi, in primo luogo, dell'errore CP_1 in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'aver ritenuto l'accordo del marzo '93 attributivo della mera detenzione dei beni e, in secondo luogo, dell'erronea valutazione circa l'assenza di idonei atti di interversione della detenzione in possesso.
Infine, hanno proposto appello anche , e , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_2 deducendo come unico motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141
c.c., per avere il giudice di primo grado rigettato la domanda di avvenuta usucapione sul presupposto che non era mai intervenuto alcun atto di interversione del possesso nei confronti del precedente proprietario
[...]
. Persona_1
* * *
Con i primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante l'omogeneità e la connessione tra le questioni, si duole dell'errata Parte_1 qualificazione del contratto 31/3/93 come contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, da cui era conseguita una relazione materiale di mera detenzione, senza alcun valido atto di interversione. Sostiene, invece,
l'appellante che una corretta valutazione degli elementi allegati, dedotti e prodotti, avrebbe dovuto portare il Tribunale di Treviso a concludere nel senso che l'efficacia di tale accordo era traslativa e non meramente obbligatoria. In particolare, avrebbero dovuto essere valorizzati i seguenti elementi:
9 - la terminologia utilizzata nel contratto, ove, a dispetto del nomen iuris indicato, le parti descrivevano l'operazione utilizzando il tempo presente;
- la clausola del contratto con cui il dante causa Persona_1 veniva autorizzato a passare attraverso gli immobili ceduti per eseguire opere di manutenzione sulla propria abitazione agli stessi adiacente;
- i documenti prodotti e le risultanze dell'istruttoria testimoniale, mediante i quali era stato dimostrato che i soli e avevano acquistato Pt_1 CP_1 gli immobili nel 1993, pagandone il corrispettivo e acquistandone immediatamente il possesso;
- la tacita acquiescenza delle convenute contumaci, le quali con lettera del
12/11/18 si rendevano altresì disponibili “a collaborare al fine di rendere possibile la pubblicità presso la conservatoria dei registri immobiliari del trasferimento della proprietà dell'immobile di via M. Pasubio a
Fanzolo di Vedelago” (doc. 32 di parte attrice in primo grado);
In altre parole, secondo , il contratto del 31/3/93 sottoscritto con Parte_1
andava qualificato come un contratto ad effetti Persona_1 traslativi, avendo le parti, a dispetto del nomen iuris utilizzato, inteso con esso trasferire la titolarità dominicale e, perciò, il possesso dell'azienda denominata
“Mobilificio Didonè” con il relativo compendio immobiliare. Pertanto, essendo decorso più di un ventennio dal contratto, e , immessi nel Pt_1 CP_1 possesso dei beni, avevano acquistato per usucapione gli immobili di Vedelago.
I predetti motivi di appello sono fondati con le precisazioni che seguono.
Con il documento del 31/3/93, intitolato “preliminare di compravendita”, sottoscritto da nonché da e , le Persona_3 Pt_1 CP_1 parti hanno così previsto: “I terreni e fabbricati che il darà Persona_1 alla società F.LI RO da LO sono così censiti in catasto…. I sopradescritti beni immobili vengono ceduti e venduti con tutta l'azienda denominata
10 mobilificio Didoné nello stato di fatto in cui si trova macchinari beni mobili ecc. compresi i debiti e crediti per un importo complessivo di £ 900.000.000…” (v. doc.2 primo grado). CP_1
Con la sottoscrizione di tale documento, inoltre, le parti hanno provveduto all'immediata consegna delle chiavi, alla contestuale autorizzazione del CP_8 ad accedere al proprio fondo di Vedelago attraverso i mappali ceduti, al trasferimento di tutte le “pendenze fiscali” sorte dopo la stipulazione, non più a carico del (v. doc. 2 primo grado ). CP_8 CP_1
In ogni caso, anche a voler ritenere che si tratti di un contratto ad effetti obbligatori, in cui la "traditio" del bene non avrebbe comportato la trasmissione del possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, come ritenuto dal primo giudice, va osservato che si è comunque realizzata la necessaria
"interversio possessionis", dovendo questa essere ricollegata ad una manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus".
Tale interversione è avvenuta quando il quale proprietario dei beni CP_7 immobili facenti parte dell'azienda ceduta, ha riconosciuto di averne trasferito il possesso: ciò è avvenuto con il ricorso depositato dal medesimo in data 29/5/23, ricorso con cui si è rivolto al Tribunale di Treviso al fine di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della società nonché Controparte_11 nei confronti di tutti i relativi soci, ossia i 6 frateLI . Nel ricorso, si legge, CP_1 quanto alla volontà negoziale espressa nel documento 31/3/1993: “Che si tratti
… di un contratto di compravendita e non di un preliminare risulta evidente dall'espressione: 'i sopradescritti immobili vengono ceduti e venduti con tutta
l'azienda'…”, dopo l'affermazione secondo cui: “La società acquirente (società di fatto tra e ) ha già da molto tempo preso possesso dell'azienda, CP_1 Pt_1 curandone la gestione in via esclusiva…” (v. doc. 5 primo grado). CP_1
11 In sostanza, la qualificazione del contratto operata dal tradens come negozio finalizzato al trasferimento delle proprietà, ancorché nullo per mancanza di forma, consente di affermare che la volontà del cedente era quella di trasferire anche il possesso degli immobili. Ad ulteriore conferma, va rilevato che il prima di ricorrere in via monitoria, aveva sottoscritto una missiva datata CP_7
22/4/93, con cui, richiamato il contenuto del contratto di cessione di azienda del
31/3/93, aveva riconosciuto che i frateLI erano i nuovi titolari CP_1 dell'azienda nonché dei rapporti attivi e passivi della stessa, ed aveva affermato di essere in attesa di conoscere i termini per formalizzare il trasferimento degli immobili (v. doc. 4 primo grado). CP_1
Del resto, anche il comportamento successivo delle parti è coerente con l'intento di immettere i nel possesso, posto che, a seguito della morte di CP_1 [...]
, la moglie e le figlie di quest'ultimo, convenute in questo Persona_3 giudizio quali sue eredi rimaste contumaci, pur raggiunte da regolare notifica, non hanno dato risposta all'interrogatorio formale (v. verbale udienza 10/5/22), interrogatorio chiesto da sul capitolo volto a dimostrare la Parte_1 situazione di fatto esistente (v. memoria 9/12/21 : “vero che Parte_1
e dal 31 marzo 1993, hanno posseduto uti Parte_1 CP_1 dominus, in modo pacifico, continuo, pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni gli immobili siti a Vedelago, fraz. Fanzolo così censiti in Catasto…”). E, ancor prima, le stesse eredi avevano manifestato la disponibilità a “collaborare al fine di rendere possibile la pubblicità presso la conservatoria dei registri immobiliari del trasferimento della proprietà dell'immobile in via M. Pasubio a
Fanzolo di Vedelago” (doc. 32 fascicolo di primo grado di ), ciò, Parte_1 sull'evidente presupposto che mancava solo la regolarizzazione formale del trasferimento.
12 Diversa questione è l'accertamento dei soggetti che hanno effettivamente stabilito una relazione materiale con i beni trasferiti in base a titolo nullo per difetto di forma.
Al riguardo, va innanzitutto dato atto dell'esito delle prove testimoniali, dalle quali è emerso che e volevano acquisire i beni in questione CP_1 Parte_1 al fine di esercitarvi la propria attività:
- il teste , commercialista a cui si erano rivolti Testimone_3 CP_1
e , ha riferito di averli aiutati a costituire una società semplice per Pt_1 gestire il terreno ed il capannone in contestazione (v. verbale udienza
10/5/22);
- il teste ha affermato che il capannone di cui si discute, dopo Testimone_4 essere stato occupato dal mobilificio di dal 1993-1994 è stato CP_8 preso in gestione ed occupato da e , come il teste Pt_1 CP_1 stesso ha potuto vedere quando passava lì davanti all'incirca due volte al giorno;
ha dichiarato di non aver mai visto gli altri frateLI , CP_1 conosciuti solo di vista, e che, in qualità di geometra, aveva ricevuto l'incarico da e personalmente di redigere una perizia sui CP_1 Pt_1 danni causati da una tromba d'aria al capannone, avvenuta nel 2009, con fatturazione emessa al loro indirizzo (v. verbale udienza 10/5/22);
- il teste , impiantista che ha svolto determinate opere Testimone_5 sull'impianto elettrico del capannone in esame, ha precisato di aver intestato le relative fatture alla e e di Parte_1 Parte_2 aver frequentato anche in altre occasioni il capannone tra il 2000 ed il
2006, senza mai incontrare nessuno degli altri frateLI che non CP_1 fossero e (v. verbale udienza 10/5/22); Pt_1 CP_1
- il teste dipendente dal luglio 1994 e sino al 1997 di Testimone_6 una società tra e , con cui, ogni tanto, lavorava, nel Pt_1 CP_1
13 1997 ha ricordato di essere stato licenziato dalla società dei frateLI Pt_1
e e assunto da un'altra società di cui era rappresentante CP_1 Per_4
per cui è stato trasferito nella sede di LO (v. verbale udienza
[...]
10/5/22);
- il teste dipendente di ha continuato a lavorare Testimone_7 CP_8 nel capannone oggetto di causa per circa un anno con i frateLI e Pt_1
, senza sapere la relativa forma giuridica di questi (v. verbale CP_1 udienza 10/5/22);
- il teste , sentito all'udienza del 7/7/22, dipendente della Testimone_8
, ha riferito che, circa trent'anni prima, aveva collaborato CP_12 col geom. nella redazione del preliminare di compravendita tra la Per_5
e i frateLI e , ricordando di aver predisposto CP_8 Pt_1 CP_1
a mano l'ultima pagina sottoscritta dalle parti;
letta la dichiarazione di cui al doc. 23 prodotta da , ha confermato di averla sottoscritta, Parte_1 dovendosi precisare in questa sede che in tale dichiarazione, tra l'altro, si legge: “per completezza dichiaro che i frateLI che parteciparono CP_1 alle trattative con il e che conclusero l'affare anche CP_8 sottoscrivendo il 31/03/1993 il contratto da me ( ) Testimone_8 materialmente redatto, furono e , i quali CP_1 Parte_1 agirono in proprio, perché soci di fatto tra loro. Preciso anche che nelle trattative con il mai partecipò alcun altro fratello di CP_8 CP_1
e ” (v. doc. 23 primo grado);
[...] Parte_1 Parte_1
- il teste , dipendente della Testimone_9 Controparte_13 per 43 anni, ha affermato di aver lavorato nello stabilimento di LO
[...]
e di essersi recato presso il capannone di Vedelago, fin da quando c'era per ritirare dei mobili da rivendere;
ha ricordato che la è CP_7 CP_7
14 stata assorbita dalla e che nel capannone di Vedelago ci CP_13 Per_4 lavoravano un po' tutti i frateLI (v. verbale udienza 7/7/22). CP_1
Tali dichiarazioni – ad eccezione di quella generica del teste - sono Tes_9 sicuramente concordi nel descrivere una situazione di fatto tale per cui e CP_1
Par
, personalmente o come soci della fra loro costituita, dopo aver Parte_1 condotto le trattative e gestito i rapporti con il per la cessione degli CP_7 immobili, hanno occupato di fatto il capannone di Vedelago.
Tale ricostruzione è stata accertata anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal nei confronti della CP_7 Controparte_11
(e dei sei frateLI) per il pagamento del corrispettivo della cessione in questione.
In quella sede, i sei frateLI avevano sostenuto testualmente: “…si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della società ingiunta in quanto, come emerge dalla stessa documentazione, essa non è mai stata parte del contratto datato
31/03/1993… Tale contratto infatti è una scrittura privata intercorsa tra
[...]
e e . … è quindi pacifico che e Per_1 CP_1 Pt_1 CP_1
hanno agito in proprio e comunque quali soci di una società di fatto tra Pt_1 loro costituita per gli acquisti degli immobili e dell'azienda di cui è causa. Di tale società di fatto e hanno speso il nome nelle trattative, CP_1 Pt_1 nella conclusione e nell'esecuzione del contratto, senza mai fare riferimento alla società in nome collettivo ” (v. pag. 3 doc. 6 Controparte_14 CP_1
primo grado). A fronte di tali affermazioni, rese dagli interessati nel
[...] contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Treviso, con la sentenza n 770 del
13/4/1995, ha accolto l'eccezione di difetto della legittimazione passiva, rilevando che e non avevano sottoscritto il documento CP_1 Pt_1
31/3/1993 come legali rappresentanti di , trattandosi Controparte_11 di atto di straordinaria amministrazione, e che il riferimento era per un soggetto giuridico diverso, tale (ad abundantiam, va ricordato che in data Controparte_15
15 7/4/1993, effettivamente e avevano costituito la e CP_1 Parte_1 CP_1
v. doc. 7 primo grado). Controparte_16 CP_1
La pronuncia è stata confermata dalla sentenza n. 1589 del 7/6/2000 con cui la
Corte di Appello ha anche dato atto dell'esistenza di un altro contenzioso promosso solo da e nei confronti di per CP_1 Parte_1 Persona_3
l'esecuzione del preliminare (v. pag. 10 doc. 9 bis ); a seguito del CP_1 successivo ricorso per cassazione, la Suprema Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità, determinando il passaggio in giudicato di quella sentenza.
Tali pronunce mettono in evidenza che il rapporto giuridico dedotto in questo giudizio, relativo alla situazione di fatto rilevante ai fini dell'usucapione, riguardava solo i due frateLI, sia che avessero agito in proprio e sia quali soci della sdf fra loro costituita (doc. 7 primo grado) e, poi, cancellata CP_1
(v. doc. 22 primo grado). Infatti, l'esercizio del possesso, si è CP_1 estrinsecato attraverso la perdurante occupazione dell'immobile da parte dei due frateLI (v. testi , e ) ove gli stessi svolgevano la Tes_4 Tes_5 Tes_10 Tes_8 loro attività di impresa direttamente o mediante concessione in locazione dell'immobile a terzi, con atti sottoscritti da o (in CP_1 Parte_1 particolare, v. doc. 31 primo grado , con intimazione di sfratto Parte_1 morosità in cui dichiara di aver concesso in locazione l'immobile con il CP_1 fratello ). A tal riguardo, va rilevato che i canoni di locazione sono stati Pt_1 oggetto di contenzioso da parte di nei confronti del solo fratello , Pt_1 CP_1 contenzioso concluso, nel contraddittorio anche degli altri frateLI intervenuti, con l'accoglimento della domanda di suddivisione a metà dei frutti (v. doc. 10-
11-12 primo grado). Parte_1
Ogni altro aspetto, inerente agli accordi fra i sei frateLI circa la gestione delle loro attività di impresa, esulano dall'oggetto del presente giudizio e riguardano i rapporti obbligatori esistenti fra loro e non incidono sulla relazione di fatto di cui
16 si discute. Del resto, i frateLI intervenuti non adducono elementi da cui possa evincersi che la relazione materiale tra gli immobili del e loro stessi si sia CP_7 estrinsecata in una qualche determinata attività di fatto con i predetti beni, personalmente compiuta, limitandosi ad affermare che e avevano Pt_1 CP_1 agito anche per loro conto.
Pertanto, il comportamento complessivo delle parti in causa depone chiaramente nel senso di qualificare la relazione materiale di e con gli Pt_1 CP_1 immobili di Vedelago in termini di possesso esercitato uti domini, come ampiamente emerso in primo grado in sede di istruttoria testimoniale, dato che, successivamente alla conclusione dell'accordo, e , ricevute Pt_1 CP_1 le chiavi, avevano iniziato ad utilizzare il capannone per svolgere la propria attività d'impresa, servendosi anche di ex dipendenti del (cfr. CP_8 testimonianza di e di verbale d'udienza Testimone_6 Testimone_7 del 10/5/22) e, successivamente, decidevano di concederlo in locazione, nel
1999, alla società Ergo Plus S.r.l. e, nel 2008, alla società Necker S.r.l. (cfr. contratti di locazione docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Così ricostruita la fattispecie, la relazione di fatto con i beni risulta qualificabile come possesso valido ad usucapionem, avendo e , fin Pt_1 CP_1 dall'ottenimento delle chiavi degli immobili e almeno fino al 1° aprile 2013, posseduto uti domini gli immobili di via M. Pasubio a Fanzolo di Vedalago, formalmente ancora intestati a Inconferente risulta Persona_1 così la circostanza secondo cui, nel periodo successivo, l'immobile sarebbe stato concesso in locazione prima dal solo e successivamente, nelle more del CP_1 giudizio di primo grado, anche da tutti gli altri frateLI (docc. 15 e 16 del fascicolo di primo grado di ), atteso che a quel punto l'acquisto a CP_1 titolo originario si era già perfezionato.
17 Ne consegue la fondatezza della domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di e , pro-indiviso Pt_1 CP_1
e per quote differenti in considerazione delle domande svolte.
Al riguardo, va osservato, infatti, che ha chiesto che venisse Parte_1 accertato il diritto di proprietà sui beni in questione in capo a sé ed al fratello
, per la metà ciascuno, tuttavia, la sua domanda può valere solo per sé CP_1 stesso, in considerazione del principio posto dall'art. 81 cpc, secondo cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui. Allo stesso modo, CP_1
ha chiesto che venisse accertato il diritto di proprietà sui beni in
[...] questione in capo a sé ed agli altri frateLI, per un sesto ciascuno, senza tenere conto del fatto che la corrispondente domanda di e CP_2 CP_3 CP_4
poteva essere rigettata e che la sua domanda di usucapione poteva CP_5 essere accolta solo nei limiti della richiesta. E che non abbia CP_1 chiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà per la quota di metà non può essere posto in dubbio, dato che ha chiesto il rigetto della domanda del fratello
. Pt_1
Per quanto esposto, in via speculare, gli appeLI di , da un lato, e di CP_1
e , dall'altro, sono infondati. CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
I due appeLI, proposti separatamente e riuniti alla presente causa con provvedimento ex art. 335 c.p.c. del 16/4/22, possono essere trattati congiuntamente stante la convergenza delle doglianze e delle domande proposte.
nonché e si lamentano CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha qualificato la loro relazione materiale con gli immobili di Vedelago come mera detenzione, per la mancanza di validi atti di interversione senza attribuire tale significato alla realizzazione della recinzione o all'apposizione di un lucchetto. Sostengono che, al contrario, tali interventi sarebbero senz'altro qualificabili come forme di
18 interversione, posto che, come da consolidata giurisprudenza, la sostituzione delle chiavi o l'apposizione di un lucchetto denotano una chiara opposizione rivolta al precedente proprietario CP_8
Il motivo è infondato per i fini voluti dagli appellanti.
Innanzitutto, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che la società “F.LI
RO da LO” indicata nel contratto del marzo '93 sarebbe riconducibile ad una società esistente tra tutti e sei i frateLI, specie se si considera quanto sostenuto dagli stessi intervenuti nel già menzionato procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Treviso in opposizione al circa la loro completa CP_8 estraneità al contratto e, così, agli immobili di Vedelago. Del resto, tale affermazione non può essere ridotta a mero 'escamotage difensivo' come vorrebbero gli intervenuti, non essendo priva di effetti giuridici, sia in quanto resa all'interno di un determinato processo volto ad individuare gli effettivi contraenti del negozio concluso in data 31/3/93 e sia in quanto, volendo prescindere da tale negozio, incide direttamente sull'elemento soggettivo che avrebbe dovuto connotare la relazione materiale degli intervenuti con i beni in questione, nel periodo necessario ad usucapire gli stessi. Inoltre, gli intervenuti hanno escluso di aver preso parte al contratto da cui derivava la detenzione dei beni, sostenendo la loro totale estraneità ad esso in ogni procedimento avviato dal fino al giudizio di appello, conclusosi con sentenza n. 1589 del CP_7
20/11/00 (cfr. sentenza n. 1589/2000 della Corte d'appello di Venezia, doc. 9 bis del fascicolo di primo grado di ). Tale accertata estraneità CP_1 smentisce la possibilità di una qualsiasi interversione a favore degli intervenuti che, del resto, avrebbero dovuto dimostrare che gli atti di interversione
(recinzione e sostituzione delle chiavi) erano a ciascuno di essi personalmente ed univocamente riconducibili, e non in capo ad una non meglio precisata società esistente fra loro.
19 Infine, a dimostrare l'esistenza di una relazione materiale con i beni, accompagnata da animus rem sibi habendi, non può essere la pretesa “delibera societaria” del 13/10/99 (verbale n.2, doc. 12 del fascicolo di primo grado di
) in quanto si tratta di un documento di non univoco significato, sia CP_1 per la mancanza di un chiaro contenuto deliberativo, di un preciso riferimento ai beni controversi o di un determinato centro di imputazione soggettiva, e sia in quanto risulta documentalmente provato che i contratti di locazione degli immobili di Vedelago sono stati sottoscritti esclusivamente da e CP_1 Pt_1
o solo da , quantomeno fino al 2013. Tali aspetti attengono soltanto
[...] CP_1 agli accordi interni tra i frateLI, senza assumere valenza esterna nella relazione materiale con i beni di cui si discute.
Per quanto riguarda l'appello di , il gravame va accolto nella parte CP_1 in cui chiede che venga accertato l'usucapione di 1/6 dei beni in questione in capo a sè.
* * *
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello di , la sentenza n. Parte_1
1517 emessa il 6/9/23 dal Tribunale di Treviso deve essere riformata, accertando l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di della proprietà, in Parte_1 ragione di ½ (rectius, di 3/6) degli immobili siti in Vedelago e censiti al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 6, mapp. 121, subb. 9 e 11 e al Catasto
Terreni al foglio 6, mapp. 484 e 485, formalmente intestati agli eredi di
[...]
. Persona_3
In parziale accoglimento dell'appello proposto da , deve essere CP_1 accertato l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di quest'ultimo della proprietà, in ragione di 1/6 degli immobili siti in Vedelago e censiti al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 6, mapp. 121, subb. 9 e 11 e al Catasto
20 Terreni al foglio 6, mapp. 484 e 485, formalmente intestati agli eredi di
[...]
che restano titolari del residuo terzo (rectius, dei residui 2/6). Persona_3
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese processuali devono essere poste per entrambi i gradi a carico di e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, secondo la regola della soccombenza, e devono essere liquidate secondo
[...]
i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte. Vanno compensate nei rapporti tra e e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
.
[...]
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta da Pt_1
in quanto, è pur vero che i frateLI hanno sostenuto in un differente
[...] giudizio una versione contraria a quella fatta valere in questa sede (in particolare, al fine di respingere la richiesta di pagamento formulata da Persona_1
e hanno sostenuto ed ottenuto
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 la declaratoria della propria totale estraneità al contratto del 31/3/93, mentre, in questa sede, hanno dichiarato che, pur non menzionati nel documento contrattuale, fin dall'inizio erano parti di quel rapporto e possessori dell'immobile: cfr. pag. 4 della memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 degli intervenienti in primo grado), tuttavia, più che a mala fede, tale comportamento appare essere frutto del dissidio insorto tra i frateLI per mancato seguito agli accordi raggiunti al loro interno.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello di e di , per l'effetto, in totale Parte_1 CP_1 riforma della sentenza n. 1517 emessa il 6/9/23 dal Tribunale di Treviso:
21 a. accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 CP_1
) della proprietà, in ragione di 3/6 il primo e di C.F._2
1/6 il secondo, degli immobili siti in Vedelago e censiti al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 6, mapp. 121, subb. 9 e 11 e al
Catasto Terreni al foglio 6, mapp. 484 e 485, formalmente intestati agli eredi di che restano titolari dei residui 2/6; Persona_3
b. ordina la trascrizione della presente sentenza presso i Registri
Immobiliari della competente Agenzia del Territorio;
2. rigetta gli appeLI di e;
CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
3. compensa le spese processuali tra e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e ; CP_5
3. condanna e , in solido tra loro, al CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 pagamento a favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, così liquidate:
- per il primo grado, in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- per il grado di appello, in € 8.470,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e . CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Venezia, 18/11/25
Il Presidente
RI AR
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT, dott. Francesco Vianello.
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