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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1278/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.321/2023, reso su istanza della il 21.04.2023 -, emesso dal Tribunale di CP_1
Catanzaro
TRA
, (CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Procopio (CF. , giusta procura in calce all'atto introduttivo del C.F._2 presente giudizio, con domicilio eletto in Catanzaro, alla Via Rumbolo n.9/C, ; Opponente E
in persona del suo l.r.p.t. (CF ), CP_1 Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mercurio, procuratore domiciliatario;
Opposto contumace
Conclusioni: come da verbale del 6.5.2025, allorquando la parte opponente rinunciava alla domanda relativa al risarcimento per lucro cessante derivante dalla mancata produzione dell'impianto 1. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 13.3.2024, ha proposto opposizione avverso al decreto Parte_1 ingiuntivo n.321/2023, reso su istanza della il 21.04.2023 dal Tribunale di CP_1
Catanzaro e notificato alla parte opponente in data 23.02.2024, per la somma di Euro 7.606,90 oltre interessi e spese per € 712,50, spese generali Cpa ed Iva allegando che:
- aveva sottoscritto con la in data 01.09.2021, un contratto per la CP_1
“manutenzione preventiva e straordinaria di 2 turbine eoliche modello OZ Nord potenza 10 kw”, e segnatamente dell'aerogeneratore matricola TN535.0092 (c.d.
) e dell'aerogeneratore matricola TN535.0119 (c.d. ), installati nel Per_1 Per_2
Comune di Tiriolo (CZ), località Cocina;
- atteso il guasto verificatosi in data 18/11/2021 alla macchina “Rotella1”, con blocco della produzione di energia, l'opponente richiedeva l'intervento della opposta Stad S.r; a seguito dello scambio di corrispondenza protrattosi per mesi, l'intervento veniva effettuato in data 05/04/2022 e la opposta procedeva alla sostituzione della cinghia, invano, in quanto l'aereogeneratore non ripartiva;
1 - il giorno successivo, dal controllo effettuato era emerso che il guasto dipendeva dall'inverter, di talché lo stesso era stato smontato e portato nel laboratorio della
[...] per prove e verifiche dalle quali era risultata un'avaria agli apparati elettronici CP_1 interni;
- il acquistava un nuovo inverter su indicazioni della ditta opposta, la quale Pt_1 provvedeva a montarlo sul sito in data 05/05/2022, ma neppure tale intervento fu efficace, venendo riscontrato un problema all'avvio dell'aerogeneratore conseguente, per come riconosciuto dagli stessi tecnici della all'errore nel montaggio CP_1 della cinghia, eseguito dagli stessi nel precedente intervento del 05/04/2022;
- si rendeva necessario il rinvio ad altro intervento, in cui sarebbe stato necessario l'utilizzo di una autogrù che il 26/05/2022 veniva noleggiata a spese del ma i Pt_1 tecnici intervenuti in loco nel tentativo di rimettere in funzione l'aereogeneratore, non riuscivano nella riparazione, neppure in tale occasione;
- Dopo reiterati solleciti da parte del , finalmente in data 01/06/2022, la Pt_1 [...] interveniva sul guasto e la macchina ripartiva, ma per i soli sei giorni seguenti;
CP_1 ed, infatti, per tutto il mese di giugno ebbero a manifestarsi plurime anomalie rimaste irrisolte, prolungando così lo stato di improduttività della macchina;
- Nonostante il , su indicazioni della stessa avesse richiesto anche Pt_1 CP_1
l'intervento di Enel e della ditta produttrice delle turbine, la OZ EN, emergeva che i contatori di competenza ENEL erano perfettamente funzionanti e che, pertanto, il malfunzionamento non dipendeva da questi ultimi;
la OZ EN dal canto suo – in quanto casa produttrice delle pale - si rendeva disponibile a dare da remoto CP_ supporto tecnico alla nelle date dell'11 e 12 luglio per la risoluzione del guasto e a tal fine forniva dei report sullo stato della macchina;
CP_
- Tuttavia, la senza dare alcun riscontro alla OZ EN, disertava gli appuntamenti dalla medesima fissati, non ricevendo ulteriore supporto dal 24/06/2022, CP_
- - nonostante la permanenza delle problematiche denunciate, la dichiarava di voler risolvere le problematiche esistenti, sollecitando il pagamento di fatture proforma che venivano puntualmente contestate dal;
Pt_1
- denunciava l'inadempimento di controparte, contestando la debenza delle Pt_1 somme richieste;
CP_
- a tanto replicava la che, tuttavia, permaneva nell'inerzia tanto che l'opponente comunicava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, stipulando poi contratto di manutenzione in data 21.8.2022 con la Ditta F&C Wind Service che con un solo intervento tecnico del 26.8.2022 rimetteva in pristino la macchina “ Pt_2
1”, che consentiva la ripartenza della produzione;
[...] CP_
- Con missiva del 20.1.2023 la richiedeva di nuovo il pagamento delle due fatture n. 58/2022 e n. 60/2022 del 31/12/2022, che il contestava, ritenendo non Pt_1 dovute le somme richieste e, ciononostante riceveva l'ingiunzione di pagamento in questa sede opposta;
le prestazioni esatte, infatti, attenevano alla manutenzione straordinaria effettuata con le gravi carenze indicate innanzi in violazione del contratto e del disciplinare siglato tra le parti;
2 - Sebbene per 10 mesi l'opposta non abbia provveduto a riparare il guasto, la F&C Wind Service ebbe a provvedervi tempestivamente e con un solo intervento;
Vi è di più; anche il primo intervento effettuato era stato offerto ben oltre il termine di 72 ore dalla chiamata e, ad ogni modo, alla firma del contratto in data 1.9.2021 erano stati versati per la manutenzione ordinaria euro 3.500,00 oltre iva e tali importi avrebbero dovuto coprire gli interventi manutentivi ordinari da svolgersi trimestralmente e per l'arco temporale dei successivi 12 mesi, interventi non più effettuati dal luglio 2022, così risultando un credito del di € 1.745,00 oltre Pt_1 iva, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti;
CP_
- L'inadempimento della aveva poi causato gravi e ingenti danni all'opponente per l'acquisto della cinghia per un importo pari a € 658,80, dell'inverter per € 3.319,27, per il noleggio della gru per € 366,00, oltre alla stipula di un nuovo contratto con la ditta F&C Wind Service per la manutenzione ordinaria e straordinaria, corrispondendo per la prima € 2.440,00 alla firma del contratto ed € 2.360,00 per la seconda, avente ad oggetto l'intervento del 26.8.2022, risolutivo del guasto de quo, con ulteriore noleggio di una autogru per il prezzo di € 549,00;
- Tanto consentiva di richiedere il risarcimento del danno emergente, in uno al lucro cessante per la “mancata produzione” di energia, per il fermo della macchina, pari ad
€ 7.500,00, importo così determinando considerando la produzione della macchina gemella;
CP_
- Il risarcimento complessivamente richiesto alla per i danni per lucro cessante e danno emergente era dunque pari ad € 17.193,07, con eventuale diritto alla compensazione con le somme richieste. Tanto premesso, concludeva dunque chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi il diritto di al risarcimento Parte_1 dei danni per l'importo di € 17.193,07, o per la minore o maggiore somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria;
in subordine, con diritto alla compensazione delle somme accertate come dovute e quelle esatte. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge. Mancava di costituirsi parte opposta della quale era dichiarata la contumacia con decreto resi ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c..
All'udienza del 19.9.2024 la causa veniva rinviata al 6.5.2025 per la discussione orale;
parte opponente rinunciava alla domanda relativa al risarcimento per lucro cessante da mancata produzione di energia. Alla stessa udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza della quale è data lettura all'esito dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso della deve rilevarsi come le somme richieste siano relative a prestazioni CP_1 indicate genericamente nelle fatture poste a base della domanda monitoria e rimaste indimostrate nel presente giudizio.
Innanzitutto, deve darsi atto della assoluta genericità dell'oggetto delle prestazioni di cui alle fatture, n. 58 e 60 del 31.12.2022, per il complessivo importo di euro 7.606,90, rispettivamente per euro 5.136,20 e 2.470,70 euro. E, infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto la ha fatto riferimento alle CP_1 attività di Manutenzione preventiva e straordinaria di due turbine eoliche, senza che aver specificato in cosa si fosse sostanziato concretamente tale intervento manutentivo e a quale
3 intervento fossero riferite le fatture emesse. Né alcun chiarimento è intervenuto nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, avendo la mancato di CP_1 costituirsi. Emerge, infatti, dagli atti di causa e dalle mail scambiate tra le società che a fronte del guasto intervenuto su una delle due pale eoliche installate da , la richiesta di Parte_1 intervento alla con la quale era stato siglato l'1/9/2021 contratto di “manutenzione CP_1 preventiva e straordinaria di 2 turbine eoliche modello OZ Nord potenza 10 kw”, specificamente dell'aerogeneratore matricola TN535.0092 (c.d. ) e Per_1 dell'aerogeneratore matricola TN535.0119 (c.d. ), sia stata seguita non solo da un Per_2 intempestivo intervento manutentivo da parte della ma ancor più si evidenzia come CP_1 gli interventi effettuati siano stati del tutto inefficaci e caratterizzati da una grave negligenza, non avendo provveduto e, per lungo tempo, alla risoluzione delle problematiche dell'impianto. Inoltre, proprio il successivo intervento effettuato dalla nuova società incaricata dalla manutenzione, la come emerge dalla prodotta scheda del 26/8/2022, consente di Parte_3 rilevare come esso sia andato a buon fine con una prestazione di circa tre ore, come evidenzia il documento citato. Orbene, è noto come in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incomba sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale e, nel caso in esame, la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato, avendo richiesto l'emissione del decreto monitorio su fatture emesse e relative a prestazioni che, contestate dall'opponente, non hanno trovato utile riscontro probatorio, idoneo a fondare la domanda proposta, anche in ragione della contumacia dell' opposta CP_1
Appare emergere chiaro dagli atti di causa che a fronte della richiesta di intervento manutentivo effettuata nel novembre 2021 da , esso veniva effettuato solo Parte_1 nel successivo aprile, senza peraltro risolvere la problematica. Veniva rilevata la necessità della sostituzione di una cinghia ed il ebbe a sollecitare Pt_1 reiteratamente la con mail del 5/1/2022, del 31 gennaio dello stesso anno e atteso CP_1 che la opposta non dava riscontro al fatto di aver acquistato la cinghia da sostituire, il richiedeva quale fosse il modello necessario con mail del 14 febbraio e il successivo Pt_1
17 aprile evidenziava di aver la disponibilità della cinghia richiesta. L'intervento effettuato ad aprile non consentì alla macchina di riprendere a funzionare.
Venne richiesto, dunque, l'acquisto di un inverter. Il 2 maggio il comunicava la consegna dell'inverter per il 4 maggio e chiedeva di Pt_1 programmare l'intervento; comunicava con mail del 3 maggio che il pezzo era arrivato e disponibile;
con mail del 13 maggio comunicava di aver provveduto al noleggio della piattaforma e della gru e di provvedere personalmente al relativo pagamento del mezzo;
il 20 sollecitava l'intervento, ancora non effettuato dalla ditta Stad srl. Per l'intervento del 24 maggio era stato richiesto con mail del 22 maggio dal di Pt_1 effettuare anche intervento di manutenzione ordinaria, e con mail del 26 maggio si contestava come l'intervento non fosse stato risolutivo. La società opposta comunicava che la mancata funzionalità era determinata dalla mancanza di vento e l'1 giugno si comunicava l'avvio dell'impianto attraverso maestranze della CP_1
[...
la macchina ebbe a funzionare dal 2 al 7 giugno ma poi ebbe di nuovo a fermarsi e, a CP_ fronte della ulteriore contestazione da parte del , la ebbe a limitarsi ad affermare Pt_1 che la macchina era attiva, sebbene così non fosse.
4 Venne richiesto ancora l'intervento della via mail il 22 giugno, con due mail del 24 CP_1 giugno alle quali il non ebbe riscontro, tanto che ebbe a contestare il silenzio della Pt_1 CP_
con l'ennesima mail del 29/6/2022. Rivoltosi alla Società OZ nei primi giorni di luglio, il cercava di richiedere il Pt_1 supporto della che mancava di riscontrare le relative richieste così come emerge CP_1 dalla mail del 15/7/2022 allorquando si davano ulteriori 5 giorni per riscontrare la richiesta e ripristinare la funzionalità della macchina, senza esito.
Neppure risolutori si erano dimostrati, dunque, gli acquisti effettuati della cinghia, per un importo di euro 658,80, il noleggio di una gru, per euro 366,00, e l'acquisto di un inverter per euro 3319,27 in quanto nonostante la sostituzione di tali pezzi la macchina cd Rotella 1 non riprese a funzionare.
L'intervento della società OZ invece ebbe buon esito in sole 3 ore. Dunque, appare evidente il grave inadempimento da parte della non solo sotto il CP_1 profilo della tempistica, non essendo la intervenuta nelle 72 ore indicate in CP_1 contratto, ma a distanza di mesi dal denunciato sinistro. Contrattualmente, infatti, le attività di manutenzione straordinaria dovevano essere programmate entro le 72 h successive dalla richiesta inoltrata via mail. Né per l'intervento effettuato e per il quale pare chiesto il pagamento risulta essere stata effettuata la compilazione di una scheda manutentiva e allegate relative riprese fotografiche effettuate durante l'intervento, così da evidenziare le problematiche riscontrate durante gli interventi. Tale produzione sarebbe stata necessaria a cura della attore in senso CP_1 sostanziale e sempre che le somme di cui in fattura attenessero a tali prestazioni, attesa la genericità dell'oggetto. Se è vero che la richiesta di intervento pervenuta il 18/11/2021 dal (cfr messaggi in Pt_1 allegato 3) non è da considerarsi rituale, e così pure i successivi solleciti intervenuti sempre per messaggio, alla stessa fu comunque dato riscontro, così ritenendosi la richiesta di intervento regolare, ma la richiesta venne esitata solo il 10/12/2021 programmando la manutenzione per il 15/12/2021. La sussistenza di una situazione critica tra le parti ha comunque determinato la cessazione dell'originario contratto che ebbe comunque risolversi alla scadenza per reciproca volontà delle parti, come emerge dalla stessa comunicazione della di non rinnovare il CP_1 contratto esistente tra le parti evidenziata nella mail del 2/8/2022. Orbene, tale circostanza esclude che possa essere considerato un costo il nuovo contratto siglato tra la società opponente e la atteso che la determinazione di siglare un Parte_3 nuovo contratto certamente ricade nella decisione aziendale di conseguire una manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine non più garantita dalla Stad sr. Dunque, esso non costituisce un costo connesso all'inadempimento. Analogamente per il costo relativo all'inverter e alla cinghia, non essendo emersa la superfluità della detta sostituzione, sebbene poi tale attività si sia dimostrata inadeguata rispetto al riavvio della macchina. E il noleggio della gru in tale occasione appare funzionale all'intervento effettuato, che, come precisato, sebbene non risolutorio non può considerarsi superfluo. Il successivo noleggio della gru appare poi funzionale alla definitiva riparazione e dunque anch'esso necessario al riavvio della macchina. C'è evidenza poi che la manutenzione ordinaria venne richiesta per l'intervento CP_ programmato per il 24 maggio, come emerso dalla richiesta avanzata dal alla Pt_1
e nelle diverse e reiterate contestazioni effettuate alla opposta non emerge vi fosse
5 contestazione anche sulla mancata manutenzione ordinaria che deve intendersi effettuata proprio nel maggio 2022. Infine, con riferimento alla mancata produzione di energia per il periodo da novembre e sino a luglio, quando la macchina venne avviata grazie all'intervento della deve Parte_3 rilevarsi che la parte opponente ha rinunciato alla odierna udienza alla domanda relativa al lucro cessante che aveva chiesto di provare col richiamo alla produzione effettuata dalla stessa macchina, denominata Rotella 2, sebbene non sia stato prodotto il report in ordine a tale produzione del macchinario (denominato all 25).
Pertanto, datosi atto dell'inadempimento della deve ritenersi risolto il contratto tra CP_1 le parti, avendo peraltro le stesse manifestato analoga volontà ( cfr nota di parte opposta in data 2/8/2022) ma risulta indimostrato il danno conseguente al detto inadempimento.
L'esito del giudizio, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente, consente la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, in persona della Dott. Adele Ferraro decidendo in ordine all'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro Parte_1
n.321/2023, reso su istanza della il 21.04.2023, nonché sulla domanda CP_1 riconvenzionale proposta da nei confronti della opposta l'accoglie Parte_1 CP_1
e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta. Compensate le spese di lite.
Catanzaro, 6.5.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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