Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2579/2022 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Suria (pec: , Email_1
- attore opponente -
CONTRO
(p. iva: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Colavita (pec: P.IVA_2
e dall'avv. Antonio Finocchiaro (pec: Email_2
, Email_3
- convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione avverso atto di precetto ex art. 615 e 617 c.p.c..
***************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 18/5/2022 (e quindi tempestivamente iscritto a ruolo lunedì 30/5/2022), il ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 28/4/2022 ad istanza della parte opposta
9/4/2019, emesso dal Giudice di Pace di e dichiarato esecutivo in data Pt_1
20/4/2022.
L'opponente fondava la sua opposizione su tre motivi, che possono così compendiarsi: a) il precetto andava dichiarato nullo in quanto non recante l'indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo azionato in danno dell'opponente, e peraltro il medesimo decreto neanche era stato notificato al munito della formule esecutiva;
b) la ragione creditoria era comunque Parte_1
insussistente, in quanto i lavori per la ricompensa dei quali era stata formulata richiesta di ingiunzione non erano mai stati eseguiti dalla ditta opposta, ciò che escludeva alcun diritto di percepire le somme richieste.
Parte attrice concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti domande:
a) dichiararsi, previa sospensione cautelare dell'efficacia del titolo esecutivo azionato, la nullità di precetto;
b) condannare l'opposta alla rifusione delle spese processuali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 21/9/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione
[...]
oppositiva spiegata dal per carenza di procura in capo all'avv. Antonio Parte_1
Lione, che si autodifendeva ex art. 86 c.p.c..
Nel merito difendeva la legittimità dell'azione esecutiva minacciata, chiedendo di conseguenza il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Dopo vari differimenti, la causa - una volta precisate le conclusioni - veniva introitata a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di rito previsti dall'art. 190 c.p.c. (sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni dalla scadenza del primo per il deposito di eventuali memorie di replica) giusta ordinanza resa - a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. in data 19/6/2024 - in data 18/11/2024.
In data 5/10/2024 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore del Parte_1
opponente ed in sostituzione del precedente difensore avv. Antonio Lione, l'avv.
Antonio Suria, riportandosi ai precedenti atti difensivi.
L'opponente provvedeva al deposito di comparsa conclusionale in data 14/1/2025, mentre la comparsa conclusionale nell'interesse dell'opposta veniva depositata in data 16/1/2025 e, parimenti dell'interesse di quest'ultima, la memoria di replica in data 4/2/2025.
La causa viene quindi oggi definita sulla base dei seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si prescinde dall'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione a precetto spiegata dalla difesa della società opposta per asserita carenza di procura ad litem, in quanto l'opposizione medesima va respinta nel merito in ragione dell'infondatezza di ambedue i motivi su cui essa si fonda.
Invero il primo motivo di opposizione - nel lamentare la nullità del precetto opposto per carenza dell'indicazione, in seno ad esso, della data di notifica del decreto ingiuntivo azionato, nonché per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo stesso spedito in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. - non tiene conto che,
a tenore letterale del secondo comma dell'art. 654 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis (e cioè anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs.
149/2022, entrato in vigore il 28/2/2023), “…Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula…”.
Applicando al caso di specie tale cristallino disposto normativo, risulta evidente - dall'esame dell'intimazione opposta - che essa contiene sia la data in cui il provvedimento venne dichiarato esecutivo (20/4/2022) che quella in cui venne apposta la formula esecutiva al tempo prevista (ciò che avvenne parimenti in data
20/4/2024), mentre non vi era necessità alcuna di rinnovare la notificazione del titolo proprio a tenore della menzionata disposizione codicistica.
Anche il secondo motivo di opposizione, con il quale si deduce la non dovutezza delle somme ingiunte, è infondato.
Una tale circostanza avrebbe potuto farsi valere solo innanzi al giudice del merito, proponendo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e coltivando il relativo giudizio (che invece, secondo quanto pacificamente dedotto nell'atto di precetto opposto, è stato dichiarato estinto e cancellato dal ruolo), dovendosi al riguardo richiamare il principio di diritto ripetutamente enunciato dal Supremo
Collegio, secondo cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione - nel contesto di un'azione espropriativa fondata su un titolo esecutivo di natura giudiziale - è precluso l'esercizio del potere di controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento in seno al quale esso si è formato, potendo egli prendere unicamente in considerazione eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi sopravvenuti alla sua formazione, ovvero concernenti l'interpretazione del medesimo oltre che i vizi propri dell'azione esecutiva (cfr. in termini, ex multis, Cass. Civ. Sez. I 24/4/2007 n. 9912, Cass. Civ.
Sez. III 18/10/2012 n. 17903, Cass. Civ. Sez. III 7/5/2015 n. 9247 e Cass. Civ. Sez. III
27/4/2017 n. 10395).
In definitiva il precetto opposto appare scevro dei vizi denunciati, e pienamente valido come atto necessariamente prodromico all'avvio dell'azione esecutiva minacciata.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole alla parte opposta, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c..
Tali spese vanno determinate (avuto riguardo all'importo precettato, e quindi al valore della controversia ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) - applicando i parametri medi previsti dalla Tab.
2. allegata al D.M. 147/2022 - in complessivi
€ 2.552,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 2579/2022 R.G.A.C. promosso dal
contro
Parte_1 [...]
e così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'opposizione ex artt. 615 e 617c.p.c. proposta avverso l'atto di precetto intimato al in data Parte_1
28/4/2022;
b) condanna l'opponente al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta
[...]
liquidate in € 2.552,00 oltre Controparte_1
rimborso spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuti.
Così deciso in Messina il 27/2/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro